MAGGIO
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Diario dal Consiglio del 1 maggio 2020

Un diverso modo di celebrare il processo

L’emergenza sanitaria in atto ci costringerà per lungo tempo a cambiare il nostro modo di vivere e lavorare. La tecnologia offre anche alla giurisdizione strumenti che consentono la ripresa, con la maggior regolarità possibile, di un servizio indispensabile nell’interesse dei cittadini, e, nel contempo, la salvaguardia delle misure di prevenzione del contagio, che implicano, anzitutto, una limitazione della mobilità. Per questo dedichiamo il Diario alla cruciale questione della possibilità di svolgimento da remoto delle attività nel processo penale e in quello civile, anche per il giudice, in maniera compatibile con i principi indefettibili del giusto processo.

 

Questa ci auguriamo sia stata l’ultima settimana che ha visto il Plenum svolgersi da remoto per una parte consistente di consiglieri. In ogni caso la Seconda Commissione ha approvato una modifica del regolamento interno, che sarà sottoposta al Plenum del prossimo 5 maggio, che permetterà di affrontare – con la copertura della normativa regolamentare – la discussione e la votazione anche di pratiche complesse che sino ad oggi non era possibile trattare con la certezza della loro stabilità quanto meno sotto il profilo della regolarità della procedura deliberativa. Le commissioni continueranno comunque a svolgersi da remoto, modalità ormai largamente collaudata, almeno sino al protrarsi di una situazione di rischio per la salute e sino a quando il lavoro “in presenza” potrà essere realizzato nel rispetto delle necessarie condizioni di distanziamento.

Il Plenum

1. Su proposta della Prima Commissione sono state trattate quattro pratiche relative a richieste di autorizzazione di incarichi extragiudiziari che presentavano aspetti particolari in relazione alla natura degli incarichi, all’impegno orario complessivo e all’entità dei compensi, oscillanti tra i 15.000 e i 20.000 euro.

Premesso che, a norma della vigente circolare, non sono autorizzabili incarichi che comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore, nella decisione in merito all’autorizzazione, il Consiglio deve valutare:

  1. le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie;
  2. le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato al fine di evitare che lo svolgimento dell’incarico possa esporre l’esercizio della funzione anche solo ad un rischio di appannamento sul piano del prestigio, dell’indipendenza e dell’imparzialità;
  3. la durata dell’incarico e l’impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento;
  4. l’entità del compenso previsto.

Per due di tali pratiche – una di esperto nel settore del diritto societario, compresi i profili concernenti le società pubbliche, presso il Ministero delle Finanze; l’altra di consulenza in diritto e procedura penale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – era spirato, antecedentemente alla sospensione dei termini prevista dai decreti-legge emergenziali, il termine di 30 giorni integrativo del silenzio assenso. La circolare prevede, però, anche in caso di formazione del silenzio assenso, la potestà di azione in autotutela da parte del Consiglio.

Abbiamo votato contro l’approvazione della delibera di presa d’atto del silenzio assenso, ritenendo che il Consiglio potesse, agendo in autotutela, non approvare i due incarichi: alla luce dell’impegno richiesto – verosimilmente tale da comportare l’impiego di un ammontare di ore superiore alle 80 (durata annuale) – dell’entità del compenso e, quanto alla prima pratica, anche della natura dell’incarico. Come abbiamo già sostenuto in altra occasione, infatti, riteniamo che per l’incarico di consulente giuridico di un Ministro la legge imponga il collocamento fuori ruolo del magistrato (l’art. 1 comma 66 della legge 190 del 2012, come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede, infatti: “tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa”).

La maggioranza del Plenum ha invece votato a favore, con conseguente delibera finale di presa d’atto del silenzio assenso.

Una terza pratica concerneva la richiesta di un magistrato, fuori ruolo in quanto destinato al Ministero della Giustizia, di svolgere l’incarico di esperto presso il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, incarico di durata semestrale da gennaio a luglio 2020 ed avente ad oggetto uno studio sulla tematica della sicurezza negli stadi durante le manifestazioni sportive. Abbiamo chiesto il ritorno in commissione della pratica, al fine di compiere approfondimenti circa l’effettiva attualità dell’incarico, alla luce della situazione emergenziale che impedisce, e impedirà per lungo tempo, tale tipologia di manifestazioni, considerando, altresì, l’entità del compenso. La richiesta di ritorno in commissione è stata accolta con 10 voti a favore, 8 contrari e 7 astensioni.

Infine, nonostante le obiezioni di alcuni componenti laici, abbiamo votato a favore dell’autorizzazione richiesta da un consigliere di cassazione per svolgere l’incarico di assistente di studio a tempo parziale di un giudice della Corte costituzionale: si tratta di incarico previsto non solo espressamente dalla circolare, ma anche dai regolamenti della stessa Corte, la cui ratio è data dalla necessità di mantenere un collegamento tra la Corte costituzionale e l’autorità giudiziaria, in un percorso di reciproco arricchimento. Sulla base di questi presupposti, del resto, tali tipologie di incarichi sono sempre state autorizzate dal Consiglio, onde un eventuale ripensamento in ordine a qualsiasi aspetto di tale previsione dovrebbe necessariamente, in ossequio al generale principio di affidamento e prevedibilità delle decisioni, passare attraverso una previa risoluzione o modifica di circolare, e non certo attraverso un improvviso mutamento di rotta.

Nel corso della discussione abbiamo chiesto che la Commissione competente avvii una riflessione sulla circolare vigente, al fine di meglio definire la tipologia di incarichi compatibili con il contemporaneo esercizio delle funzioni e di fissare un tetto massimo ai compensi coerente con il limite di 80 ore annue stabilito dalla circolare.

2. Il Plenum ha votato, a maggioranza, una risoluzione che rappresenta al Ministro l’opportunità di valutare se prorogare il periodo di tirocinio dei colleghi nominati con gli ultimi due decreti ministeriali. Siamo consapevoli che l’attività negli uffici giudiziari non si è mai interrotta del tutto e che la SSM ha avuto la capacità di avvalersi degli strumenti e-learning per continuare con la formazione dei magistrati in tirocinio. Ma riteniamo che la formazione passi anche dal confronto in ciascun ufficio con i colleghi, i dirigenti, le parti, il personale amministrativo, e che una piena professionalità si acquisisca anche imparando a “stare dentro un ufficio”. Ed è questo aspetto della formazione sul campo che, purtroppo, è seriamente compromesso dall’emergenza sanitaria.

Abbiano valutato attentamente, tanto le esigenze dei singoli MOT, che vedrebbero procrastinata la loro presa di possesso, quanto quelle degli uffici di destinazione, che, nell’ipotesi di proroga, resterebbero ancora drammaticamente scoperti per un paio di mesi. Ma riteniamo che il fondamento della legittimazione della giurisdizione stia nella professionalità dei magistrati e che ogni investimento nella formazione, sia un investimento di lungo termine che non può che fare bene alla collettività.

La proposta non è stata da tutti condivisa. I Cons. Braggion, D’Amato e Miccichè hanno presentato un emendamento, respinto dalla maggioranza del Plenum, con il quale si chiedeva di dare maggior peso alle esigenze di rapida copertura degli uffici di destinazione. Hanno, però, poi votato a favore della proposta, contro la quale si sono, invece, espressi i Cons. Benedetti, Cavanna, Ciambellini, Di Matteo, Grillo e Mancinetti.

3. Su proposta della Settima Commissione è stata approvata all’unanimità la rideterminazione del cd periodo cuscinetto, misura finalizzata a garantire l’effettività del godimento delle ferie tramite una calendarizzazione delle udienze che consenta di svolgere il lavoro residuo o anticipatorio fuori dai trenta giorni di ferie. Fermo il fatto che, con delibera consiliare del 22 maggio 2019, tale periodo (la cui congrua durata è stata individuata dal Consiglio di Stato in 15 gg.) era stato previsto durasse 10 giorni nel periodo preferiale e 5 giorni in quello postferiale, si è ritenuto di sopprimere per il 2020 detta misura organizzativa per il mese di luglio. La sospensione dei termini, il rinvio delle udienze disposto in ragione dell’emergenza sanitaria e la conseguente significativa riduzione dell’attività giudiziaria, fanno ritenere, infatti, che i magistrati non matureranno significativi arretrati da smaltire prima dell’inizio del periodo feriale. Si è ritenuto di mantenere tale misura organizzativa, ma contenerla in 4 giorni, per la ripresa dell’attività postferiale che si presume sarà “piena”.

Di conseguenza (fermo quanto disposto dal DL 30.4.2020 n. 28 a proposito della proroga al 31.7.2020 del termine già fissato al 30.6.2002 dall’art. 83 del DL n. 18/2020):

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Vi salutiamo con la riflessione che ha chiuso l’intervento di Alessandra (già pubblicato su questo sito) in merito alle polemiche suscitate da alcuni recenti provvedimenti dei magistrati di sorveglianza. Perché rendere omaggio a uomini grandi, com’è stato Vittorio Bachelet, implica assumersi il compito della testimonianza dei valori per i quali hanno vissuto: la sua ferma convinzione – pur in una durissima emergenza democratica – che lo Stato dimostri la propria forza proprio nel non abdicare mai al rispetto dei principi fondamentali su cui si fonda, ci sembra debba valere anche di fronte all’esecuzione della sanzione penale, che non è una vendetta, ma uno strumento per realizzare la sicurezza sociale e tendere alla rieducazione della persona condannata. Lo Stato mostra la sua forza proprio nel trattare chi delinque, chiunque egli sia, come un essere umano, rispettandone la dignità ed i diritti inviolabili come valore assoluto anche se si tratti del peggiore degli assassini. In questo sta la sua grandezza, non la sua debolezza.

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Buon lavoro a tutti

Vi racconteremo…

Alessandra, Ciccio, Giuseppe, Elisabetta, Mario