NOVEMBRE
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Diario dal Consiglio del 20 novembre 2020

Al Quirinale, 3 Febbraio 2020

Ai giovani Magistrati, con gioia e fiducia

Il Plenum del CSM vi ha appena conferito le funzioni ed assegnato le sedi in via definitiva.

Vi sentirete forse spaesati ed inadeguati.

Ricordate che siete, invece, bravissimi.

Continuate, però, a farvi e a fare domande.

Siate curiosi ed umili.

Soprattutto ricordate ciò che a noi ricordarono i nostri affidatari con le parole di Luigi Ferrajoli: che ciascuno di noi, nella sua vita professionale, incontra migliaia di testimoni, parti e imputati. Mentre un cittadino incontra, nella sua vita, spesso, un solo giudice e quello che quel giudice ha detto e ha fatto formerà per sempre la sua opinione della giustizia.

Siamo parte di un potere dello Stato, enorme e assai invasivo; esercitiamolo con professionalità ed umanità.

Auguri!

Il Plenum

Nel corso del Plenum del 18 novembre abbiamo affrontato la questione del collocamento fuori ruolo del collega Massimo Orlando, attualmente Presidente del Tribunale di Livorno, chiamato dal Ministro della Giustizia a ricoprire l’incarico di Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie.

Si trattava di una pratica delicata, a nostro parere, per diverse ragioni:

La proposta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo del dott. Orlando su richiesta del Ministro è giunta al Plenum (con il voto favorevole dei consiglieri Benedetti, Celentano, Grillo, Zaccaro e l’astensione dei consiglieri D’Amato e Cavanna) dopo che, nel corso di precedente adunanza e del dibattito sulle due criticità predette, era prevalsa l’opinione di chi riteneva che fosse opportuno che la commissione valutasse la necessità di approfondimenti istruttori. La Commissione ha ritenuto di ascoltare il dott. Orlando sulla situazione organizzativa del Tribunale di Livorno e sulla conversazione tra il dott. Palamara e il dott. Fracassi che lo riguardava. Nel corso della sua audizione il dott. Orlando ha riferito di non avere avuto alcuna informazione in merito agli accordi intercorsi tra il dott. Fracassi e il dott. Palamara. È stata, successivamente, respinta la richiesta del consigliere D’Amato di sentire i dottori Palamara e Fracassi.

Ciò precisato, va anzitutto chiarito qual è la cornice normativa entro la quale deve avvenire il sindacato consiliare sull’autorizzazione agli incarichi conferiti da altre amministrazioni o enti con collocamento fuori ruolo; vale a dire, quali siano i vincoli imposti dalle norme primarie e dalle regole di normazione secondaria che in questa materia il Consiglio stesso si è dato al fine di assicurare che la discrezionalità che caratterizza l’esercizio delle sue funzioni di alta amministrazione si traduca in decisioni omogenee, prevedibili e coerenti, non condizionate da contingenti contesti e maggioranze.

Ebbene, le regole che applichiamo quotidianamente in questo campo prevedono che:

  1. deve trattarsi di incarico previsto dalla legge e per il quale sussiste un interesse della amministrazione;
  2. l’ufficio di provenienza deve avere una scopertura di organico inferiore al 20%;
  3. il magistrato non deve aver superato il limite massimo di dieci anni fuori ruolo nell’arco della carriera.

Nel caso del dott. Orlando queste condizioni sussistevano tutte pacificamente.

Non esiste, invece, una previsione che consenta al CSM di negare la richiesta di collocamento fuori ruolo nel caso di magistrati che ricoprano incarichi direttivi.

Abbiamo ritenuto che questa fosse una lacuna della circolare vigente, in quanto ben può ravvisarsi un interesse dell’amministrazione della giustizia a negare il collocamento fuori ruolo di un dirigente nominato di recente. Per questo abbiamo proposto di introdurre una modifica della circolare, con la quale si preveda il divieto di collocamento fuori ruolo per i magistrati che ricoprano incarichi direttivi da meno di quattro anni. Non abbiamo ritenuto, però – e per vero nessuno nel dibattito in Plenum ha proposto questo – che una tale disposizione potesse enuclearsi per analogia o estensione ed applicarsi al caso concreto.

La circolare vigente, inoltre, prevede che il Consiglio, in sede di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, debba effettuare una valutazione complessiva del profilo del magistrato che tenga conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso (…) sotto il profilo della loro ricaduta sull’immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura (art. 113 comma 2 della circolare n. 13778). Ed è sull’applicabilità di questa disposizione che si è sviluppato il dibattito in Plenum.

Secondo alcuni consiglieri (in particolare il dott. Di Matteo e il dott. D’Amato) sarebbe stato necessario ascoltare il dott. Fracassi e il dott. Palamara in merito all’accordo di scambio intercorso tra loro. Soprattutto al fine di accertare se il dott. Orlando ne fosse stato a conoscenza, in quanto ciò avrebbe integrato quella lesione del prestigio della magistratura che avrebbe consentito di negare la autorizzazione al collocamento fuori ruolo.

Noi abbiamo ritenuto che l’approfondimento istruttorio richiesto fosse improprio, oltre che inutile e non pertinente. L’autorizzazione al fuori ruolo, infatti, può essere negata in ragione degli elementi risultanti nel fascicolo personale del magistrato o dei suoi precedenti disciplinari, mentre appare improprio procedere, in via incidentale nella procedura di autorizzazione, ad una istruttoria finalizzata ad acquisire elementi eventualmente rilevanti a tal fine.

Sarebbe stata cosa ben diversa se questa istanza istruttoria fosse stata avanzata in un procedimento finalizzato all’apertura di una procedura di trasferimento d’ufficio del dott. Orlando ovvero in una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per un annullamento in autotutela della nomina del Presidente del Tribunale di Livorno (ma anche, a questo punto, del Presidente di sezione del Tribunale di Lecce). Pratiche che però nessuno finora, nemmeno i due consiglieri che hanno proposto l’istruttoria, ha chiesto di aprire.

Ma soprattutto noi riteniamo che anche un eventuale accertamento della conoscenza da parte del dott. Orlando degli accordi intercorsi tra il dott. Palamara e il dott. Fracassi, per quanto censurabile sul piano deontologico, non avrebbe consentito un diniego della richiesta di collocamento fuori ruolo.

Sul punto occorre essere molto chiari. Dall’inizio della consiliatura abbiamo dichiarato pubblicamente, e anche privatamente, il nostro netto rifiuto di ogni logica di scambio. Ve ne è prova eloquente nelle intercettazioni eseguite dalla Procura di Perugia, nelle quali sono frequenti i riferimenti al nostro rifiuto di sedersi al tavolo. Non tutti, in questa consiliatura, hanno fatto la stessa scelta e anche di questo ne abbiamo avuto prova evidente. Non vi è dunque, da parte nostra, e non vi è mai stata, alcuna condiscendenza rispetto a queste pratiche. La nostra condanna sul piano politico è dunque netta e senza appello. Riteniamo, però, che l’accertamento delle responsabilità individuali debba essere svolto nelle sedi e con le procedure proprie, in quanto il pieno rispetto delle regole è una delle precondizioni per il ripristino della legalità violata.

Per questo abbiamo votato per l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo, insieme ai consiglieri Celentano, Benedetti, Ciambellini, Grillo, Braggion, al Procuratore Salvi e al Presidente Curzio; ha votato contro il consigliere Di Matteo; si sono astenuti tutti gli altri colleghi.

La discussione in Plenum sulla questione Orlando è stata l’occasione anche per un dibattito sulle modalità di utilizzazione, all’interno del Consiglio, degli atti provenienti dalla Procura di Perugia, ed attinenti in particolare alle chat estrapolate dal telefono del dott. Palamara.

Nel suo intervento Elisabetta (da inizio ottobre Presidente della Prima Commissione) ha spiegato che la Commissione ha deciso di non formulare delle “linee guida” predeterminate per l’esame delle chat, come invece operato dalla Procura Generale della Cassazione ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale diversa modalità di impostazione è coerente con le differenze tra le composizioni dei due organi, le diverse finalità del loro agire e i diversi parametri normativi – e quindi di giudizio – di riferimento: per la Procura Generale illeciti disciplinari tipizzati; per la Prima Commissione la sussistenza dei presupposti per il trasferimento di ufficio, possibile quando i magistrati, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.
La Commissione ha deciso di procedere, e sta effettivamente procedendo, all’analisi caso per caso delle singole posizioni (partendo dai casi che già erano stati oggetto di attenzione da parte della Commissione nella precedente composizione), avendo come riferimenti il parametro normativo dell’art. 2 della legge sulle guarentigie e l’elaborazione consiliare e giurisprudenziale sul punto, con attenzione alle specificità del caso concreto. Ciò considerando che, ai fini della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale, possono avere rilievo, non solo il contenuto delle singole “conversazioni”, ma anche il contesto territoriale e funzionale ed ulteriori aspetti fattuali, che rendono difficilmente sussumibile il giudizio in regole astratte predeterminate.

La natura di atti provenienti da un procedimento penale, legittimamente pervenuti al Consiglio, e oggetto di una pratica aperta in Prima Commissione, rende poi, secondo le regole vigenti per i diversi procedimenti di cui si occupa il Consiglio, legittima l’utilizzazione di tali documenti anche da parte delle Commissioni competenti per le valutazioni di professionalità e per i conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi e le conferme, previa la doverosa attivazione dei previsti meccanismi di contraddittorio con il magistrato interessato. Dovrà essere cura del Consiglio attivare i meccanismi che consentano, anche sotto questo profilo, un’effettiva parità di trattamento nei confronti di tutti i magistrati.

* * *

Nel corso del plenum del 19 novembre è stato altresì approvato, con larghissima maggioranza, l’interpello per la nomina dei magistrati segretari del CSM. Come abbiamo ripetutamente affermato la professionalità e la dedizione istituzionale dei magistrati addetti alla struttura sono fondamentali per il buon andamento dei lavori consiliari.

Da molto tempo pende, nelle varie articolazioni consiliari e in magistratura in generale, il dibattito sul ruolo dei magistrati segretari e sulle modalità di reclutamento.

Ci pare che l’interpello licenziato all’unanimità dalla terza Commissione sia un ottimo punto di equilibrio fra le diverse contrapposte opinioni e il migliore risultato raggiungibile a legislazione, primaria e secondaria, invariate.

Fra le novità segnaliamo: 1) la valorizzazione dell’audizione innanzi alla terza commissione al fine di valutare le competenze in materia ordinamentale dei candidati, attraverso un colloquio su temi generali, sorteggiati per ciascun aspirante fra quelli predisposti preventivamente dalla commissione; 2) la valorizzazione della conoscenza della lingua inglese o francese, necessarie per il supporto nelle tante e importanti attività internazionali che il Consiglio svolge; 3) la pubblicazione, previo consenso degli interessati, dei curricula e della trascrizione delle audizioni dei partecipanti all’interpello; 4) la richiesta di un parere dei consigli giudiziari che validi le esperienze ordinamentali allegate dagli aspiranti.

* * *

Ampia discussione vi è stata, infine, in Plenum in merito alla nomina di un Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Potenza – settore civile – per il quale la commissione aveva licenziato due proposte: una a favore del dott. Iannuzzi (votanti Davigo, Miccichè, Cerabona, Benedetti) e una a favore del dott. Collazzo (votanti Suriano e Mancinetti). Abbiamo ritenuto di sostenere la nomina del dott. Collazzo, in ragione della significativa maggiore esperienza professionale maturata nel settore (rispetto alla data della vacanza, 7 anni e 10 mesi come consigliere di Corte d’Appello nel settore civile), mentre il dott. Iannuzzi presentava un profilo quasi esclusivamente penalistico avendo svolto per quasi tutta la carriera funzioni penali (come GIP e come consigliere di Corte d’Appello nel settore penale) e funzioni civili solo per circa cinque anni, nel lontano passato, e per poco più di un anno, prima della vacanza, in Corte d’Appello. Inoltre, proprio in occasione del passaggio al civile, dopo aver maturato i 10 anni come consigliere nel penale, il dott. Iannuzzi aveva chiesto, e ottenuto, un minor carico di lavoro al fine di favorire la riconversione al civile. Nominarlo Presidente di sezione nel settore civile dopo appena un anno ci sembrava non coerente con la regola, che riteniamo migliore per il servizio, per la quale a dirigere una sezione debba essere chi ha una solida esperienza professionale nel settore.
All’esito della discussione è stato nominato il dott. Iannuzzi con 12 voti favorevoli (Ardita, Basile, Braggion, Cavanna, Cerabona, D’Amato, Di Matteo, Donati, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe) 8 voti contrari (Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Suriano, Zaccaro) e un astenuto (Gigliotti).

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario