LUGLIO
22

Diario dal Consiglio del 22 luglio 2022

Trent’anni
- 19 luglio 1992-

Sono trascorsi trent'anni dalla strage di via D’Amelio, in cui rimasero uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Sono stati trent'anni alla ricerca della verità, che la moglie e i figli di Paolo Borsellino hanno rivendicato con determinazione e fermezza, anche prendendo le distanze dalle celebrazioni ufficiali che si sono succedute nel corso dei decenni, perché al dolore si è aggiunto lo sdegno per il depistaggio nelle indagini sugli esecutori materiali della strage, al quale ha fatto seguito un iter processuale lungo e tortuoso: quattro processi dai quali è emerso un colossale depistaggio, come affermato nella sentenza del Tribunale di Caltanisetta del 13 luglio scorso.

Per noi magistrati il modo più serio e genuino di onorare la memoria di un sacrificio così tragico e  di mostrare rispetto per i dolori che ha causato è quello di cercare di testimoniare sempre nel nostro difficile lavoro – quali che siano le nostre funzioni – il rigore etico e il  senso delle istituzioni che hanno sorretto il cammino di tanti uomini e donne verso un cambiamento possibile.

 

Plenum

1. Prima Commissione: una procedura di archiviazione complessa relativa ad incompatibilità ex articolo 2 non solo territoriale ma “funzionale” in relazione a funzioni dirigenziali

È stata discussa in Plenum la pratica di Prima Commissione relativa alla dottoressa Rosa Sinisi, presidente della Corte di appello di Potenza dal 19.9.2016. Si tratta di pratica che, come altre già esaminate dalla Commissione, origina dalla trasmissione al Consiglio, da parte della Procura di Perugia, degli atti relativi al procedimento penale pendente a carico del dott. Luca Palamara.

Sono stati esaminate le conversazioni via chat whatsapp tra il dott. Palamara e la dott.ssa Sinisi intercorse nel periodo dal 13.7.2017 al 4.5.2019. Il contenuto dei messaggi aveva indotto la Commissione all’apertura della procedura di trasferimento di ufficio del magistrato ai sensi dell’articolo 2 Legge guarentigie; alla luce dell’attività istruttoria svolta e dell’audizione del magistrato, la Commissione (votanti Di Matteo, Benedetti, Braggion, Celentano, Cerabona; astenuta Chinaglia), ha proposto al Plenum una delibera di archiviazione della pratica.

In estrema sintesi emergeva dai messaggi che la dott.ssa Sinisi, nel periodo (2017-2018) in cui il dott. Palamara era consigliere, aveva in più occasioni interloquito con il medesimo con riferimento a sette diverse procedure di conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi relativi ai distretti pugliesi. La dott.ssa Sinisi, di volta in volta, proponeva al dott. Palamara i nominativi dei colleghi ai fini della nomina, dimostrando di seguire dettagliatamente le procedure pendenti in Quinta Commissione, indicando le migliori soluzioni da seguire, e manifestando altresì, nelle proprie interlocuzioni, di essere punto di riferimento, per i colleghi candidati a tali incarichi, in relazione ai rapporti con l’allora consigliere Palamara; nei dialoghi la dott.ssa Sinisi spesso segnalava al dott. Palamara che i colleghi erano in attesa da tempo, gli indicava le preferenze e le aspirazioni di ciascuno, gli trasmetteva le richieste di costoro in ordine alle tempistiche di trattazione delle pratiche, svolgendo un ruolo di “tramite” da lei stessa confermato nel corso dell’audizione e spiegato con ragioni puramente “amicali” e di personale conoscenza del territorio e dei magistrati (avendo ella lavorato a lungo in quel territorio). In alcune occasioni le indicazioni fornite dalla dott.ssa Sinisi erano collegate anche alle ricadute che le nomine da effettuarsi potevano avere sul consenso per il gruppo associativo di comune appartenenza con il dottor Palamara, ovvero sull’appartenenza a tale gruppo dei candidati o, addirittura, del posto da ricoprire.

La decisione della Commissione, di archiviazione, si fondava sui seguenti elementi:

La questione affrontata involge il delicato aspetto relativo alla ipotizzabilità di una incompatibilità ex articolo 2 l.g. non solo “territoriale” ma anche esclusivamente “funzionale” in relazione a funzioni dirigenziali.

Sul punto, va detto che il Plenum nell’anno decorso aveva  già approvato proposte di archiviazione di altre pratiche analoghe che riguardavano magistrati con incarichi direttivi o semidirettivi, motivate, però, sulla sola insussistenza del profilo d’incompatibilità “territoriale”, così, di fatto, assumendo un orientamento di non ipotizzabilità di una mera incompetenza “funzionale” sotto il profilo dell’esercizio di funzioni direttive o semidirettive.  E si tratta di orientamento che condividiamo in considerazione del fatto che le modalità inadeguate – sotto il profilo dei prerequisiti di imparzialità ed indipendenza da impropri condizionamenti – dei rapporti di un dirigente con l’istituzione consiliare e con il sistema di governo autonomo in generale, dovrebbero trovare la loro naturale soluzione, laddove non emergano segni concreti di ricaduta sulla credibilità dell’esercizio della funzione nel territorio, caso in cui può applicarsi l’articolo 2), nella procedura di conferma quadriennale del dirigente.

Pertanto, l’astensione di Elisabetta in Commissione è stata dettata dal fatto che, pur condividendosi la valutazione di insussistenza dei presupposti per il trasferimento di ufficio (in coerenza con i precedenti consiliari), si riteneva necessario anzitutto che, come in altri casi, la motivazione della delibera fosse integrata con una maggior specificazione del contenuto delle interlocuzioni e della loro valenza (anche rispetto alle implicazioni “correntizie” ed all’immagine presso i terzi) e con alcune precisazioni più chiare sulla inopportunità delle condotte in questione, in relazione alle competenze organizzative ed ordinamentali riservate al Presidente di Corte di appello  Presidente, altresì,  del Consiglio giudiziario; e con la menzione della necessità di valutazione di tali fatti in altre sedi consiliari, quali quella relativa alla procedura di conferma nell’incarico direttivo (che, per la dott.ssa Sinisi, ad oggi non è ancora intervenuta, nonostante il quadriennio sia scaduto a settembre 2020).

Elisabetta ha quindi presentato in Plenum un emendamento integrativo della motivazione, nei termini di cui sopra, che è stato condiviso dal relatore Di Matteo e che è stato approvato a maggioranza (14 favorevoli, cons. Benedetti, Cascini, Cavanna Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro Di Matteo, Donati, Lanzi, Pepe, Marra, Suriano, Zaccaro; 3 contrari cons. Celentano, Ciambellini, Grillo; 5 astenuti cons. Ardita, Balduini, Braggion, D’Amato, Salvato).

 

Nel corso del dibattito, poi, abbiamo evidenziato la necessità, alla luce del ragionamento sopra indicato, che la Quinta Commissione finalmente proceda alla trattazione e decisione di pratiche di conferma ormai da tempo scadute relative a magistrati coinvolti in procedure di art. 2 l.g. e/o in procedimenti disciplinari, o comunque obiettivamente problematiche (es. per la negatività del parere del CG); sinora, la voce di Alessandra in Quinta Commissione, per quanto insistente sin dall’esordio dei lavori di commissione, sulla centralità del tema delle conferme “problematiche”  per la credibilità del sistema della temporaneità degli incarichi, non ha trovato grande condivisione e ascolto, e, infatti, salvo una pratica portata dalla precedente Commissione, dall’attuale Commissione non è ancora giunta in Plenum nemmeno una proposta di non conferma di un dirigente o di un semidirigente.

 

La delibera di archiviazione così emendata è stata approvata con 17 voti favorevoli (cons. Benedetti, Cascini Cavanna Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro Di Matteo, Donati, Lanzi, Pepe, Marra, Suriano, Zaccaro Celentano, Ciambellini, Grillo) 2 contrari (cons. Cavanna, Gigliotti) e 3 astenuti (cons. Ardita, Pepe, Marra).

2. La riassegnazione alla Procura di Milano di un magistrato e la reviviscenza dell’incompatibilità territoriale precedentemente archiviata

Sempre nel Plenum di giovedì 22 luglio è stata trattata la pratica di Terza Commissione relativa alla riassegnazione alla sede di provenienza, Procura della Repubblica di Milano, del dott. Angelo Renna, a decorrere dal settembre 2022.

Il dott. Renna si era trasferito alla Corte di Appello di Torino a seguito di bando per “sede disagiata” (legge 133/98) nel giugno 2018. La legge in questione prevede il “diritto” del magistrato trasferito in sede disagiata, dopo quattro anni, al rientro alla sede e funzioni di provenienza, anche in soprannumero. La riassegnazione alla Procura di Milano era, perciò, atto dovuto del Consiglio.

Come evidenziato da Alessandra nel suo intervento in Plenum, peraltro, dobbiamo ricordare che il dott. Renna fu destinatario di una pratica di Prima Commissione relativa alle conversazioni via chat avvenute tra il medesimo ed il dottor Palamara, pratica che si concluse in Plenum con l’archiviazione esclusivamente in quanto le interlocuzioni con il dottor Palamara riguardavano solo il contesto milanese, sicché si ritenne, correttamente, che il trasferimento a Torino, con diverse funzioni, impedisse ogni valutazione di incompatibilità ambientale o funzionale ex art. 2 L.G. .

Quanto ai fatti, le interlocuzioni riguardavano: domande dal dott. Renna coltivate, per diversi posti semidirettivi nel distretto milanese, con accenni anche a possibili abbinamenti e accordi; le nomine per i posti negli uffici semidirettivi nel distretto milanese, in funzione della crescita del gruppo associativo anche con greve disprezzo nei confronti  di alcuni candidati (....certo che in questo modo contando Nnza e Milano area prende 6 posti di aggiunti e unicost 1”; “E che ne pensi di fare lo sgambetto a Massenz e votare serafini in Plenum?”; “Se riuscite a fottere la Savoia sarebbe un gran colpo”; “La crescita del Gruppo di Milano (ammesso che interessi) si fa anche attraverso le nomine”); le sedi da assegnare ai MOT in tirocinio, da “coltivare”, in relazione alla possibile adesione al proprio gruppo associativo.

Riteniamo quindi che, attesa la motivazione della precedente archiviazione della pratica di incompatibilità ex art.2 L.G., legata alla contingente situazione di esercizio delle funzioni del magistrato in parola in un diverso distretto, la Prima Commissione dovrà rivalutare la situazione creatasi s seguito del rientro del magistrato nella sede milanese.

3. Il ricambio della struttura consiliare: la nomina di nuovi magistrati addetti Segreteria e all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura

Nel Plenum della scorsa settimana è stata approvata la delibera relativa alla nomina dei nuovi magistrati addetti alla Segreteria generale del Consiglio e di un magistrato addetto all’Ufficio Studi, in sostituzione di quelli che hanno concluso il loro mandato ed hanno chiesto di essere ricollocati in ruolo.

In conformità alle disposizioni della relativa circolare, la scelta dei magistrati da destinare alla Segreteria del Consiglio ed all’Ufficio Studi richiede la valutazione delle attitudini e del merito, tenuto conto dei compiti loro attribuiti; costituiscono criteri preferenziali di scelta, a parità di merito e di attitudini: 1) la maggiore esperienza professionale acquisita nel positivo esercizio delle funzioni giudiziarie; 2) la maggiore anzianità di ruolo. Inoltre nelle date 23 e 24 maggio 2022 si è proceduto all’audizione, secondo le modalità previste dal bando, dei candidati, i quali hanno risposto a domande concernenti, in particolare, due diversi argomenti di carattere ordinamentale, scelti mediante sorteggio fra i temi generali individuati dalla Terza Commissione immediatamente prima dell’audizione.

Si è pervenuti alla formulazione di una proposta unanime da parte della Commissione, all’esito dell’approfondito esame dei profili professionali dei candidati, ricostruiti attraverso la lettura e il vaglio dell’autorelazione e della documentazione prodotta, dei pareri dei Consigli giudiziari, nonché di tutti gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della procedura, comprese le audizioni dei singoli aspiranti.

Con delibera adottata all’unanimità dal Plenum sono stati, dunque, nominati magistrati addetti alla Segreteria generale la dott.ssa Piera GASPARINI, il dott. Sandro SABA, il dott. Gerardo SALVIA e il dott. Giovanni SPINELLI.

Mentre è stato nominato magistrato addetto all’Ufficio Studi il dott. Tommaso GIOVANNETTI.

4. La Quinta Commissione: la nomina del Procuratore di Asti

Nel Plenum di mercoledì è stata discussa anche la pratica relativa alla nomina del Procuratore della Repubblica di Asti. 

La Commissione aveva licenziato due diverse proposte:

proposta A) a favore di Biagio MAZZEO (cons. Ardita, D’Amato, Gigliotti, Lanzi e Ciambellini);

proposta B) a favore di Giancarlo AVENATI BASSI (cons. Dal Moro).

Noi abbiamo sostenuto in modo molto argomentato e convinto la proposta a favore del dott. Avenati Bassi in ragione della spiccata prevalenza del suo profilo attitudinale quale, a nostro parere, in concreto emergeva: dalla considerazione del percorso professionale compiuto nel settore penale requirente (in primo e secondo grado) con risultati davvero di grande spessore quanto a complessità ed esito dei procedimenti istruiti e condotti a definizione; dalla pregnanza delle esperienze che hanno completato integrato il profilo attitudinale dell’aspirante (svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio giudiziario; componente della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario); dalle esperienze direttive maturate quale procuratore f.f. applicato in due Procure in forte difficoltà ( Aosta e Biella) per ragioni diverse (e nel caso di Aosta assai delicate, essendo l’assenza del procuratore in quel caso era dovuta ad applicazione al medesimo di misura cautelare restrittiva): esperienze significative per la loro durata perché portate a termine con eccellenti risultati, ovunque riconosciuti. 

Soprattutto abbiamo sottolineato, nella proposta e nel dibattito, che il fatto che il dott. Mazzeo (magistrato certamente di “buona professionalità, positiva preparazione giuridica”, come si legge nel parere del CG) avesse già svolto le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica di Lanusei per sei anni, certamente in modo positivo,  non poteva assumere valenza decisiva nella comparazione agli effetti del giudizio di prevalenza attitudinale; e ciò in ragione della concreta realtà in cui si è esplicata l’esperienza direttiva: una procura con due soli sostituti, che insiste in un contesto territoriale caratterizzato da una tipologia criminale molto diversa da quella che connota il territorio di Asti – dove trova sede una complessa realtà economica ed industriale –  e con flussi di affari così ridotti da non determinare neppure la necessità di criteri di priorità diversi ed ulteriori rispetto a quelli legali.

Si trattava  dunque di considerare e comparare un’esperienza che non presentava complessità o ampiezza o risultati tali da superare la specifica attitudine dimostrata dall’altro aspirante con un percorso professionale che ha contemplato indagini di grande importanza,  impegno e complessità, nell’ambito della criminalità economico finanziaria e societaria e della pubblica amministrazione, proprio, quindi, nelle materie più pertinenti alla tipologia criminale dell’Ufficio da conferire; e che si è arricchito di esperienze direttive complesse e delicate, particolarmente positive ed eloquenti delle spiccate attitudini organizzative.

Sempre più spesso registriamo ormai che la valutazione degli indicatori specifici ha perso qualsiasi legame con la sostanza, e si sta sempre più attestando sulla forma: è ormai sostanzialmente pacifico per la maggioranza dei consiglieri che la prevalenza di un candidato si fondi sul titolo e sulla durata del titolo, mentre scarsa rilevanza (o nessuna indagine) viene svolta con riferimento alla dimensione e alla complessità dell’ufficio in cui l’attività è stata svolta,  alla tipologia degli affari trattati ed ai risultati conseguiti, come, invece, sarebbe necessario fare secondo il T.U. della dirigenza che, proprio in tal modo, intende salvaguardare la prerogativa consiliare della discrezionalità (tecnica e motivata) nella valutazione dell’idoneità degli aspiranti ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi

Si tratta di una tendenza che le pronunce del giudice amministrativo hanno certamente favorito, ma che il Consiglio dovrebbe sorvegliare con grande attenzione per evitare derive burocratiche in un settore delicatissimo per la qualità e l’efficacia del lavoro degli uffici giudiziari     

All’esito della discussione è prevalsa la proposta in favore del dott. Mazzeo (15 voti: cons. Ardita, Basile, Celentano, Cerabona, Ciambellini, Grillo, Cavanna, Di Matteo, Gigliotti, Balduini, Braggion, D’Amato, Lanzi e Micciché, Salvato).

La proposta in favore del dott. Avenati Bassi ha riportato 8 voti (cons., Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Donati, Pepe, Suriano, Zaccaro). Astenuto il cons. Marra.

5. Settima Commissione: la delibera su buone prassi e linee guida per l’entrata in vigore del Codice della Crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Con delibera del 24 settembre 2020 è stato costituito il gruppo di lavoro nella materia del fallimento e delle procedure concorsuali, “nell’ottica di individuare buone prassi e linee guida che consentano il miglior governo possibile sotto il profilo organizzativo delle nuove sfide che l’entrata in vigore – fissata per il 15 luglio 2022 del Codice della Crisi inevitabilmente porrà agli uffici”: esso introduce infatti una profonda innovazione della disciplina concorsuale, anche attuando la c.d. direttiva Insolvency1, e, tra l'altro, attribuendo un ruolo fondamentale al pubblico ministero, con grandi ricadute sotto il profilo organizzativo ed in particolare sul piano dei protocolli operativi.

Il gruppo, con il supporto della Struttura Tecnica per l’Organizzazione del Consiglio costituita presso la Settima Commissione, ha, anzitutto, effettuato una ricognizione delle prassi esistenti, monitorate (con la collaborazione degli uffici giudiziari) con riferimento sia agli assetti organizzativi sia del tribunale fallimentare sia delle Procure, sia alle modalità di interazione tra i due uffici.

I risultati raccolti sono stati, poi, elaborati dal gruppo di lavoro e sono sfociati in  linee guida, che rappresentano, quindi, il frutto dell’analisi e della rielaborazione delle migliori prassi operative registrate, in relazione agli aspetti organizzativi, gestionali e di vigilanza delle procedure. Esse mirano ad offrire indicazioni operative funzionali ai principi di efficienza e celerità nella prospettiva di una loro attuazione tendenzialmente omogenea sul territorio nazionale, e ciò nel segno dell’impegno assunto da tempo dal Consiglio Superiore della Magistratura di individuare e diffondere le buone prassi degli uffici giudiziari  su diversi temi della giurisdizione  al fine di migliorare la risposta di giustizia per i cittadini, sotto il profilo della efficienza e della celerità della medesima, ma anche della sua qualità; fermo restando che tali linee guida costituiscono uno strumento non interferente nell’interpretazione delle norme e nell’elaborazione giurisprudenziale, ma capace di rilevare, analizzare e perfezionare le prassi organizzative gestionali connesse a molteplici orientamenti giurisprudenziali.

Va, peraltro, evidenziato come molte delle prassi richiamate siano già specificamente recepite dal legislatore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in tali casi le presenti linee guida  facilitano la migliore comprensione ed attuazione delle nuove norme.

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario