NOVEMBRE
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Diario dal Consiglio del 25 novembre 2022

Alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne

 

1. Prima Commissione: il trasferimento d’ufficio di due magistrati da Catanzaro

Nel plenum di mercoledì sono state trattate le due proposte provenienti dalla Prima Commissione aventi ad oggetto il trasferimento per incompatibilità ambientale ex art 2 L.G. dei dottori Giuseppe Perri e Pietro Scuteri, entrambi attualmente in servizio presso la Corte di appello di Catanzaro, sino a gennaio 2022 addetti al settore penale.

Dagli atti trasmessi dalle Procure di Catanzaro e Salerno, e in particolare dalle intercettazioni ambientali e telefoniche svolte nell’ambito del procedimento Rinascita Scott nei confronti dell’avv. Giancarlo Pittelli (noto avvocato penalista; già parlamentare della Repubblica in tre legislature; appartenente alla massoneria; sottoposto ad indagini e a intercettazione dal gennaio 2018 e successivamente attinto da misura cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa da dicembre 2019, oggi imputato nel processo in corso al Tribunale di Vibo Valentia; e ancora attinto da altra ordinanza di misura cautelare nell’ottobre 2021 da parte dell’a.g. di Reggio Calabria), era emerso che entrambi i magistrati avevano partecipato, su invito dell’avv. Pittelli, ad una “cena per soli uomini”, con un limitato numero di partecipanti, svoltasi nel marzo 2018 a casa dello stesso avvocato (lo svolgimento nell’abitazione privata era esplicitato, nelle telefonate di invito, sul presupposto dell’inopportunità di farla, invece, in un pubblico locale), i cui dialoghi erano stati interamente registrati; si trattava di conversazioni relative a tematiche di carattere generale, sociale e politico, ma anche a vicende di natura giudiziaria, ai rapporti del Pittelli con un suo assistito, Piromalli, a processi già definiti e all’operato “di diversi magistrati”, per lo più del distretto di Catanzaro; nel complesso, poi, emergeva un quadro di confidenzialità del rapporto. Dagli accertamenti svolti dalla Prima Commissione è risultato altresì che, nel corso degli anni, entrambi i magistrati (sino al 2017 all’ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro e poi in Corte di appello) avevano trattato numerosi procedimenti penali patrocinati dall’avv. Pittelli e\o da suoi colleghi di studio.

La cena dell’avvocato Pittelli con magistrati, sia pure senza menzione dei nominativi, aveva avuto ampia risonanza mediatica a seguito dell’esecuzione, nel dicembre 2019, dell’ordinanza applicativa di misura cautelare nel procedimento Rinascita Scott, processo di grandissima rilevanza per la gravità delle imputazioni e per il numero dei soggetti indagati e poi imputati, tra i quali l’avvocato Pittelli. Dalle operazioni di intercettazione svolte in quel procedimento, del resto, emergeva altresì, quanto meno, la frequentazione da parte del Pittelli di ambienti massonici.

Tali fatti avevano portato all’apertura della procedura di articolo 2 LG nei confronti dei due magistrati. La pratica era poi approdata in Plenum ad aprile 2022, con una richiesta di archiviazione presentata a maggioranza dalla Commissione, fondata essenzialmente sull’avvenuto trasferimento dei due magistrati al settore civile della Corte a partire da gennaio 2022. Su richiesta dello stesso relatore, e con 18 voti favorevoli (noi tra essi), il Plenum aveva deciso il ritorno della pratica in Commissione, concedendo un termine suppletivo per svolgere ulteriore attività istruttoria, sul presupposto che non sussistessero allo stato i presupposti per l’archiviazione.

Le ulteriori attività istruttorie svolte dalla Commissione hanno portato, in sintesi: all’acquisizione del brogliaccio dell’intera conversazione registrata durante la cena; all’acquisizione del testo di ulteriori conversazioni telefoniche dei due magistrati con Pittelli nell’anno 2018 (in particolare: entrambi i magistrati, il giorno successivo alla cena, telefonavano all’avv. Pittelli manifestando la propria gratitudine per l’incontro della sera precedente; il dott. Perri scambiava con lui auguri di onomastico; il dottor Scuteri, mesi dopo, discuteva con Pittelli della possibilità, auspicata dal Pittelli, di essere nominato presidente della sezione del riesame presso il Tribunale di Catanzaro in caso di trasferimento dell’allora presidente, dottor Valea); all’acquisizione di elementi circa la presenza anche presso le sezioni civili della Corte di procedimenti patrocinati dall’avv. Pittelli o da colleghi del suo studio.

All’esito dell’istruttoria la Commissione ha proposto, a maggioranza (a favore Benedetti, Chinaglia, Di Matteo; astenuti Braggion, Celentano; non partecipante Cerabona), il trasferimento dei due magistrati ad altra sede.

Abbiamo votato, in Plenum, a favore del trasferimento per incompatibilità ambientale, ritenendo che, in assenza di qualsiasi giudizio su “colpevolezza” o “riprovevolezza” delle condotte, emergevano elementi tali da configurare gli estremi dell’articolo 2 LG, alla luce della constatazione dell’effetto, sull’immagine di imparzialità ed indipendenza dei magistrati, di dati oggettivi, percepiti o percepibili dalla collettività, dai colleghi, dal foro, ed in particolare:

In esito alla discussione, le delibere di trasferimento sono state approvate con 16 voti favorevoli (Benedetti, Balduini, Braggion, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, D’Amato, Gigliotti, Donati, Marra, Miccichè, Pepe, Salvato, Suriano, Zaccaro) e 5 astenuti (Celentano, Ciambellini, Grillo, Lanzi, Basile)

2. Terza Commissione

a. La nomina di 11 magistrati alla Corte di Cassazione, settore penale

Il Plenum ha approvato alla unanimità la proposta della III Commissione in ordine alla copertura dei posti di consigliere della Cassazione, settore penale banditi alla fine dell’anno passato.

I criteri che hanno dettato l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria finale sono stati i medesimi di quelli già adottati per il precedente bando di concorso, svoltosi sempre sulla base delle disposizioni introdotte dalle modifiche apportate alla circolare 13778 nella seduta del 9 settembre 2020, criteri essenzialmente fondati sulla valutazione compiuta dalla commissione tecnica in ordine ai provvedimenti giudiziari e ai titoli scientifici prodotti dai magistrati nonché sul positivo esercizio dell’attività giudiziaria da parte degli aspiranti.

Abbiamo registrato con favore come, in questa seconda occasione di applicazione della nuova circolare, si sia pervenuti ad una proposta unanime, sulla base di una condivisione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi attitudinali.

 

Lo scopo della riforma era proprio questo: limitare la eccessiva discrezionalità del Consiglio, così da ridurre il rischio di derive degenerative; adottare decisioni in base a criteri verificabili e pertanto comprensibili e accettabili.

Resta, molto rilevante, il potere di indirizzo del Consiglio circa l’operato della commissione tecnica, nell’ambito del quale il Consiglio può e deve esercitare a pieno la propria discrezionalità. Ribadendo, ad esempio, come è stato fatto anche in questa occasione, la assoluta prevalenza della valutazione sui provvedimenti giudiziari rispetto a quella relativa alle pubblicazioni, dovendo essere valutata la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati sempre in concreto e “sul campo” e mai in astratto.

In questa chiave, andrebbe, a nostro avviso, valorizzata, in sede di indirizzo, la capacità scientifica e di analisi delle norme che può essere desunta, nella lettura di un provvedimento giudiziario, dalla capacità di ricostruire i fatti e di sussumerli nelle fattispecie astratte. Ciò in quanto la capacità di vagliare le prove e di legare gli indizi tra loro risulta fondamentale anche per lo svolgimento dell’attività di Cassazione.

Il bando di primo grado

È stata, altresì, approvata all’unanimità la proposta della Terza Commissione relativa al bando per le sedi di primo grado, ampliata rispetto alla formulazione originaria dei posti a concorso con la previsione della pubblicazione di un ulteriore posto di giudice al Tribunale di Alessandria (emendamento Braggion).

La proposta della Terza Commissione è apparsa come un buon punto di incontro tra le esigenze che sempre si contrappongono in queste situazioni, ossia quella di porre un rimedio a situazioni di Uffici che versano in condizioni di rilevante scopertura e quella di evitare che possano restare sguarniti Uffici per i quali l’unica possibilità di arrivo di nuovi giudici e sostituti è costituita dall’ingresso in organico di nuovi magistrati.

Tutto ciò non dimenticando la necessità di garantire, anche ai fini di un fisiologico turn over, le esigenze di mobilità dei colleghi e sempre tenendo presente l’alto tasso di scopertura dell’organico della magistratura (che a livello nazionale ha ormai superato il 16%), con destinazione dei nuovi magistrati in tirocinio presso le sedi che saranno loro assegnate solo nel secondo semestre del 2024.

3. Quinta Commissione: le scelte del Plenum e le nostre ragioni

a. La nomina dell’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione

La pratica era già giunta in Plenum nel giugno scorso con tre proposte:
Proposta A) a favore del dott. Birritteri (rel. cons. D’Amato, Ardita),
Proposta B) a favore della dott.ssa Casella (rel. cons. Ciambellini, Lanzi),
Proposta C) a favore della dott.ssa Sanlorenzo (rel. cons. Dal Moro);
Astenuto il cons. Gigliotti.

Era però ritornata in Commissione per decisione del Plenum (cui avevamo aderito) in ragione della necessità di valutare il contenuto di alcune conversazioni intervenute tra la dott.ssa Casella e il dott. Palamara, risultanti dal noto materiale d’indagine trasmesso dalla Procura di Perugia al Consiglio.  

In Commissione la cons. Dal Moro aveva chiesto, per esigenze di omogeneità dell’approfondimento istruttorio deciso in sede plenaria, che si procedesse alla verifica della presenza nel predetto materiale di indagine (conversazioni wup, messaggistica e intercettazioni telefoniche) di interlocuzioni che interessavano tutti e tre gli aspiranti proposti.

Effettuata detta ricerca, ed essendo risultate presenti conversazioni (dirette ed indirette), in astratto rilevanti agli effetti di valutazioni attinenti alla persistenza ed integrità dei prerequisiti della funzione, nei confronti del dott. Birritteri e della dott.ssa Casella, si è proceduto alla loro audizione.

All’esito le tre proposte sono state ripresentate previa integrazione della relativa motivazione. Per quanto riguarda la motivazione già redatta in sostegno della dott.ssa Sanlorenzo, la relatrice ha aggiunto una descrizione delle conversazioni che erano state oggetto dell’audizione degli aspiranti interessati e le ragioni per le quali – al netto di valutazioni di inopportunità delle stesse o di improprietà della condotta di contesto che pure potevano formularsi – dalle medesime non parevano evincersi elementi idonei ad incidere sui prerequisiti della funzione in modo da ritenerli esclusi o significativamente compromessi.

Sicchè la comparazione tra i tre aspiranti, tutti di elevatissimo livello quanto a preparazione e competenze, è avvenuta alla luce degli indicatori di merito ed attitudinali.   

Noi abbiamo sostenuto la proposta in favore della dott.ssa Sanlorenzo, non solo in quanto la stessa presenta un profilo di merito di indiscusso spessore, frutto di un percorso professionale lungo oltre trenta anni,  articolatosi nelle funzioni, penali, civili (e segnatamente nel materia del diritto del lavoro), in primo e in secondo grado, e, infine, nelle funzioni di legittimità, e corredato di pareri che sempre hanno dato atto della altissima qualità del lavoro, dell’impegno profuso sempre nell’interesse della giurisdizione e della organizzazione dell’ufficio e dell’estrema laboriosità della collega; ma anche perché, a nostro parere, la medesima possedeva complessivamente il profilo attitudinale più completo alla luce degli indicatori specifici previsti dal T.U. . Rimandando alla lettura delle delibere per il dettaglio, qui varrà solo ricordare che la dott.ssa Sanlorenzo era l’unica a possedere l’indicatore specifico dell’esercizio da almeno 6 anni delle funzioni di legittimità (art. 22 lett. a) e una esperienza quale requirente alle SSUU idonea ad integrare il relativo indicatore (art. 22 lett. b); inoltre, pur non possedendo esperienza nella materia disciplinare (art. 22 lett. c), aveva non solo ampia e consolidata esperienza nel settore internazionale della Procura Generale (art. 22 lett. d), quale punto di contatto per la rete in materia di giustizia civile e commerciale e per l’impegno, in particolare, in materia di contrasto all’immigrazione clandestina e di protezione internazionale, ma indici assai pregnanti in funzione selettiva specifica dell’attitudine e della concreta capacità organizzativa dell’ufficio oggetto dell’incarico (art. 22 lett. e) rispetto agli altri aspiranti, avendo promosso (e poi offerto) un decisivo contributo all’efficace realizzazione di varie iniziative (dalla costituzione di gruppi di lavoro finalizzati a elaborare soluzioni tecnico-giuridiche per standardizzare il lavoro soprattutto in alcuni specifici ambiti che si prestano alla costruzione di “prassi operative” presso gli uffici di legittimità, alla promozione e partecipazione del servizio “spoglio”, coordinato dagli Avvocati generali del settore) che hanno contribuito a implementare qualità e quantità dei contributi che la Procura Generale è chiamata ad offrire alla Corte di Cassazione nel concorso alla funzione di nomofilachia della stessa; e ciò in particolare quanto alla materia della protezione internazionale (con la rilevazione dei contrasti persistenti sia nella giurisprudenza di legittimità e l’individuazione di soluzioni da proporre, condivise nell’Ufficio), ove detto lavoro è giustamente considerato “strategico” stante l’impatto che la mole del contenzioso in materia ha sulla organizzazione della Corte e sui tempi di definizione del settore civile e, quindi, sugli obiettivi imposti dal P.N.R.R.

All’esito del confronto plenario le tre proposte hanno riportato i seguenti voti:

proposta A), in favore del dott. Birritteri, 5 voti (cons. Ardita, D’Amato, Di Matteo, Miccichè, Marra); la proposta B) in favore della dott.ssa Casella, 7 voti (cons. Basile, Celentano, Ciambellini, Cerabona, Grillo, Lanzi,  Pepe); la proposta C) in favore della dott. Sanlorenzo 9 voti (cons. Balduini, Benedetti, Braggion, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Donati, Suriano, Zaccaro). Astenuti cons. Gigliotti, PP Curzio, PG Salvato. 

Si è quindi proceduto al ballottaggio tra le proposte che avevano riportato il maggior numero di voti e, all’esito è prevalsa la proposta C) che ha riportato 12 voti (cons. Balduini, Benedetti, Braggion, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Di Matteo Donati, Miccichè, Suriano, Zaccaro) mentre la proposta B) ha riportato 8 voti (Basile, Celentano, Ciambellini, Cerabona, Grillo, Lanzi, Marra, Pepe)

Astenuti. cons. Ardita, Gigliotti, PP Curzio. PG Salvato.

b. La nomina del Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro settore penale

Con riguardo a questo incarico la Commissione aveva formulato due proposte.
Proposta A) in favore del dott. Alfredo Cosenza (cons. rel. D’Amato, Lanzi Ciambellini);
Proposta B) in favore della dott.ssa Emma Sonni (cons. rel. Dal Moro)
Astenuti cons. Ardita, Gigliotti.

Noi abbiamo sostenuto la proposta in favore della dott.ssa Sonni anzitutto in quanto, come è ampiamente argomentato nella motivazione, sussistevano quanto al profilo del dott. Cosenza, delle criticità del tutto assenti, invece, nel profilo della candidata proposta, che sono state oggetto di approfondita discussione in Plenum: a) ritardi cospicui nella definizione dei procedimenti, che sebbene non ritenuti integrare l’illecito disciplinare contestato (per cui era stato assolto) o incidere su parametro della diligenza agli effetti della valutazione di professionalità nel quadriennio di riferimento, erano stati motivo d’annullamento per due volte (la seconda in sede in riedizione del potere) della delibera con cui il Consiglio  aveva conferito le funzioni semidirettive al medesimo dott. Cosenza (il CdS avendo affermato come l’esclusione dell’illecito disciplinare non determini automaticamente positivo apprezzamento del parametro della diligenza ai fini del conferimento d’incarichi dirigenziali, per irriducibile diversità dei criteri orientativi del demandato giudizio, attinente alle attitudini organizzative); b) una situazione di potenziale incompatibilità per la partecipazione della moglie, del cognato  e del fratello del dott. Cosenza a uno studio legale di grandi dimensioni, che gli approfondimenti compiuti in sede istruttoria dalla Quinta Commissione avevano tutt’altro che fugato (come si può leggere nella motivazione), e che potevano compromettere l’immagine dell’esercizio imparziale della funzione di presidente della sezione penale di un Tribunale distrettuale e in un contesto ambientale così delicato.

Inoltre la dott.ssa Sonni ha svolto funzioni giudicanti nel settore penale (nei Tribunali di Catanzaro e Lamezia Terme) per circa 16 anni e 8 mesi, in tutti i segmenti del procedimento penale (dibattimento monocratico e collegiale, GIP/GUP, riesame e misure di prevenzione), con risultati sempre estremamente positivi sia in termini di qualità che di puntualità dei provvedimenti (spesso assai impegnativi i quanto relativi a maxi-operazioni investigative della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro), ricoprendo altresì: funzioni di Presidente di sezione f.f della seconda sezione penale (riesame e misure di prevenzione) del Tribunale di Catanzaro, presiedendo anche pressoché tutti i collegi (1 anno); funzioni di  coordinatore  dell’Ufficio GIP/GUP di Lamezia Terme (4 anni), sommando, presso il medesimo Tribunale, per un anno circa, anche il ruolo di Presidente della sezione penale, e di Presidente f.f. (ruolo quest’ultimo in cui ha adottato tutti i provvedimenti organizzativi tipici dell’incarico: la relazione sull’amministrazione della giustizia; un motivato parere sullo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura; il progetto tabellare ed il D.O.G. per il triennio 2020 – 2022; le tabelle per il periodo feriale; il documento di accompagnamento al format ex art. 37, d.l. n. 98/11, una nota ex art. 10-bis O.G. in ordine alle delibere di tramutamento delle colleghe in uscita).

 

All’esito della discussione è prevalsa la proposta B) a favore della dott.ssa Sonni con 11 voti (cons. Ardita, Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Donati, Gigliotti, Pepe, Suriano, Zaccaro); la proposta A) ha riportato 8 voti (cons. Balduini, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Grillo, Lanzi Miccichè). Astenuto: PG Salvato.

4. Settima Commissione: nozione di sezione unica promiscua e limiti della sua previsione

La verifica delle tabelle del Tribunale di Verbania ha consentito di precisare la nozione di sezione unica promiscua. Nel tribunale piemontese, che in pianta organica ha un Presidente del Tribunale, un Presidente di sezione e dodici giudici, era istituita un’unica sezione promiscua, sia pure esistendo in pianta dodici giudici: sette stabilmente assegnati al settore civile (compreso un addetto tabellare al contenzioso lavoro) e cinque stabilmente addetti al settore penale; i primi “coordinati” dal Presidente del Tribunale, i secondi dal Presidente di sezione (che pertanto non era incaricato di dirigere una sezione).

La possibilità di distinguere nettamente il settore civile da quello penale avrebbe, invece, dovuto indurre il dirigente ad istituire due sezioni (una penale composta da cinque magistrati e il presidente di sezione; una civile composta da sette magistrati ed il presidente di tribunale) senza ricorrere alla sezione unica promiscua, che, invero, è possibile, ai sensi dell’art 52 circolare tabelle, nel solo caso in cui il numero di affari non consenta o non suggerisca una specializzazione per settori. Tale ipotesi è smentita, nel caso di specie, dal fatto stesso della netta suddivisione tra giudici destinati ai due settori, che dimostra come il numero dei procedimenti fosse tale da giustificare la trattazione esclusiva di ciascuna delle due materie da parte di un numero di magistrati idoneo a comporre una sezione autonoma ai sensi degli articoli 46, ultimo comma O.G. e 49, comma 1 circ. tab.

A conferma del fatto che la migliore soluzione sarebbe stata quella dell’istituzione di due sezioni, giova ricordare che:

La “sezione promiscua unica” costituisce, nell’esperienza tabellare nazionale, il modulo organizzativo che tipizza e connota i Tribunali in cui – a differenza dell’ufficio di Verbania – non è istituito il posto di Presidente di sezione. Si tratta, alla data di approvazione della vigente circolare, dei seguenti Tribunali, indicati anche col numero dei giudici – escluso il presidente – previsto dalla pianta organica: Aosta (7 giudici); Avezzano (9 giudici ed un giudice del lavoro); Belluno (10 giudici ed un giudice del lavoro); Gorizia (10 giudici ed un giudice del lavoro); Isernia (8 giudici); Lanciano (6 giudici); Lanusei (5 giudici); Larino (7 giudici); Rovereto (8 giudici); Sciacca (9 giudici); Spoleto (13 giudici); Sulmona (5 giudici); Urbino (5 giudici); Vasto (6 giudici). Tutti i predetti tribunali, infatti, risultano organizzati con un’unica sezione promiscua ad eccezione del Tribunale di Belluno, in cui – nonostante l’assenza del posto semidirettivo - sono istituite due sezioni, una penale e una civile, ciascuna composta da 5 giudici ed entrambe assegnate alla direzione del presidente dell’ufficio.

 

Lasciamo ai lettori la valutazione circa la opportunità che questi uffici, al pari di quelli appena più grandi, possano soddisfare le esigenze di specializzazione che evidentemente garantiscono una migliore e più tempestiva risposta di giustizia, quale sempre più spesso è imposta dal legislatore; e di quanto, soprattutto, possano fronteggiare accidentali sovraccarichi di lavoro, così come per esempio dimostrano le esperienze dei tribunali di Vibo Valentia e Lamezia Terme, dove – a ranghi ridotti – si celebrano dibattimenti imponenti per numero di imputati e gravità delle imputazioni. 

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario