LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 29 luglio 2022

29 Luglio 1983

Dedichiamo il Diario a Rocco Chinnici e all’esplosione che l’ha spazzato via il 29 luglio del 1983, sotto casa, uccidendo con lui Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, carabinieri della sua scorta, e Stefano Li Sacchi, il portiere del palazzo.Chinnici è il primo a comprendere che il problema mafioso deve essere affrontato da più fronti: quello giudiziario e quindi attraverso la repressione dei reati ma ancor di più quello sociologico, didattico, educativo.

Ma anche il primo ad intuire la necessità di modificare totalmente il metodo di lavoro dell’ufficio perchè un fenomeno radicato, globale, come quello della criminalità mafiosa necessitava di essere affrontato nel complesso e non combattendo reato per reato, processo per processo.

Decise così di costituire un gruppo: chiamò a sé Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dopo Giuseppe Di Lello e con loro istituì a livello informale quello che sotto la guida di Antonino Caponnetto prenderà il nome di pool antimafia.

Insieme ai “suoi” mise a punto “il processo dei 162” precursore del maxi processo Abbate Giovanni +746 che vedrà la luce dopo la sua morte

 

Plenum

1. Prima Commissione: trasferimento di ufficio ad altra sede, ex art. 2 legge guarentigie, del dottor Aldo Gubitosi, giudice del Tribunale di Potenza

Nel Plenum di giovedì mattina è stata discussa la proposta, formulata all’unanimità dalla Prima Commissione, di trasferimento di ufficio ad altra sede, ex art. 2 legge guarentigie, del dottor Aldo Gubitosi, giudice del Tribunale di Potenza.

La vicenda origina dall’esecuzione, a inizio febbraio 2022, di misure cautelari personali e reali, emesse dal Gip di Potenza, nei confronti di un noto politico ed imprenditore locale, Angelo Salinardi, per diversi e anche gravi reati, e dall’emergere, anche da articoli di stampa che commentavano con preoccupazione tale circostanza, di intercettazioni telefoniche ed ambientali che disvelavano gli (così definiti dalla stampa) “strani rapporti” del Salinardi con alcuni magistrati del Tribunale di Potenza: con il dott. Sergi, addetto alla sezione penale (in relazione al quale, nel pomeriggio di giovedì, il Plenum ha deliberato il trasferimento “in prevenzione” a seguito di apertura anche nei suoi confronti della procedura di articolo 2) e col dott. Gubitosi, magistrato da molti anni in servizio al Tribunale di Potenza, già presidente della sezione penale e dal 2017 giudice con funzioni di presidente del collegio del riesame personale e reale.

Rinviando alla delibera per i dettagli, qui sottolineiamo che dalle risultanze acquisite dalla Commissione emergeva che:

Il contenuto di tali intercettazioni, già noto alla polizia giudiziaria e alla magistratura locale, veniva disvelato anche all’esterno a seguito dell’esecuzione delle misure cautelari e le circostanze della vicenda erano oggetto di alcuni articoli di stampa, nei quali si manifestava particolare preoccupazione in relazione al fatto che proprio il dott. Gubitosi era il magistrato destinato a presiedere il collegio che avrebbe trattato il ricorso proposto da Salinardi verso le misure cautelari reali e personali a lui applicate; come pure veniva pubblicamente commentata sui quotidiani la circostanza che la dichiarazione di astensione, effettivamente presentata da Gubitosi, fosse stata respinta, e, successivamente all’udienza, egli avesse ugualmente presieduto il collegio, con emissione poi di una decisione di conferma parziale dell’ordinanza e del decreto impugnati.

Dagli atti acquisiti emergeva che il dott. Gubitosi aveva presentato, pochi giorni prima della pubblicazione dell’articolo contenente la menzione delle conversazioni, una dichiarazione di astensione dal procedimento relativo a Salinardi, in essa rappresentando, tuttavia, una conoscenza superficiale con l’indagato, di talchè il presidente del Tribunale aveva respinto la richiesta, non ravvisando gli estremi per l’astensione; il contenuto di tale dichiarazione, peraltro, appariva in obiettivo contrasto con quanto invece disvelato dalle conversazioni registrate.

Si tratta di un caso in cui erano integrati, a nostro avviso, tutti i presupposti dell’articolo 2, essendo constatata l’impossibilità per il magistrato di proseguire ad esercitare le funzioni nella sede con indipendenza e imparzialità.

A prescindere da qualsiasi valutazione sulla rilevanza disciplinare della condotta o sulla sua riprovevolezza e indipendentemente da una sindacato sul merito del provvedimento adottato (valutazione che mai deve essere effettuata in sede di procedura di articolo 2 e in generale in sede di procedura amministrativa), i fatti accaduti hanno infatti comportato una pesante caduta dell’immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato, considerando:

Sono circostanze che non possono che aver creato una significativa caduta della sua credibilità professionale nella sede occupata.

La discussione nel merito è stata anche l’occasione per ribadire che, ai fini dell’articolo 2 LG:

Riteniamo che il recupero della credibilità della magistratura, oltre che del suo organo di autogoverno, debba nascere innanzitutto dall’attenzione di ciascuno di noi, qualsiasi sia il ruolo svolto, a continuare ad essere, e ad apparire, imparziali ed indipendenti da condizionamenti di sorta.

La delibera di trasferimento è stata approvata con un solo voto contrario (cons. Lanzi).

2. Quinta Commissione

a) La nomina del Presidente del Tribunale di Bolzano, ancora gli indicatori specifici tra forma e sostanza

Nel corso del plenum di mercoledi è stata discussa la pratica relativa alla nomina del Presidente del Tribunale di Bolzano.

La Commissione aveva licenziato due proposte:

All’esito della discussione è prevalsa la proposta b) in favore della dott.ssa Bortolotti con 15 voti (Balduini, Basile, Benedetti, Braggion, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, D’amato, Donati, Marra, Miccicchè, Suriano, Zaccaro), mentre la proposta a) in favore della dott.ssa Erlicher ha riportato 9 voti ( Ardita, Celentano, Ciambellini, Di Matteo, Gigliotti, Grillo, Lanzi, Pepe, Salvato). Astenuto il primo presidente Curzio.

La discussione della proposta è stata molto approfondita ed è stata volta a mettere in luce un aspetto della valutazione comparativa che sempre ribadiamo (così anche nella pratica per la nomina del Procuratore di Asti di cui vi abbiamo riferito nel Diario della settimana scorsa , che le pregresse esperienze direttive o semidirettive (quali quelle nella specie della dott.ssa Erlicher, ex presidente di una sezione civile del tribunale di Bolzano) non rappresentano un valore di per sé, dovendo le stesse essere valutate, in un’ottica sostanziale “solo in funzione dei risultati conseguiti con esclusione di qualsiasi automatismo preferenziale, come chiarito nella relazione introduttiva del T.U. sulla dirigenza e come si evince dal chiaro dettato della norma primaria che parla non di “titoli”, ma di esperienze organizzative da valutarsi in concreto.

E’ stato, quindi, messo in evidenza – come emerge nella articolata motivazione della proposta – che il profilo di merito della candidata votata dalla maggioranza della commissione era connotato da alcune criticità emerse, quanto al parametro della laboriosità, nella VII valutazione di professionalità.

Inoltre era emerso che la sezione presieduta dalla dott.ssa Erlicher aveva registrato ritardi nel deposito dei provvedimenti nonostante i contenuti flussi di lavoro, notevolmente più bassi della media nazionale nel settore.

Per contro, la dott.ssa Bortolotti, pur non avendo ricoperto un incarico semidirettivo, era stata incaricata dal Presidente del Tribunale, con provvedimento specifico del 22.10.2015, del riassetto organizzativo nelle materie più complesse e delicate del civile (esecuzioni immobiliari, fallimenti e tutele), con risultati particolarmente positivi, come sottolineato nel parere attitudinale specifico del CG di Trento.

Anche il progetto organizzativo delle due aspiranti – illustrato nel corso delle audizioni – era eloquente a proposito della diversa attitudine organizzativa delle medesime, poiché solo la dott.ssa Bortolotti vi si è confrontata, previa l’analisi approfondita dei flussi e delle risorse, con il tema dell’assetto giudiziario complessivo dell’Ufficio e con le criticità del settore penale, come evidenziato anche nel PAS.

In considerazione, quindi, del risultato della valutazione comparativa svolta in concreto del profilo attitudinale e di merito complessivo delle aspiranti abbiamo ritenuto più idonea a ricoprire l’incarico, nell’interesse dell’ufficio a concorso, la dott.ssa Bortolotti

b) La nomina del Procuratore di Genova. Procedere secondo la cronologia delle vacanze: il senso della regola e la possibilità della sua deroga

Nel corso del Plenum del 27 luglio è stata discussa e votata la proposta a favore del dott. Nicola Piacente, attuale procuratore di Como, giunta unanime dalla prima Commissione, per l’incarico di Procuratore della Repubblica di Genova.

La proposta è stata approvata con il voto contrario di Mario Suriano e con l’astensione dei Cons. Cascini Chinaglia Pepe e Zaccaro.

Questi voti sono stati motivati durante il Plenum in ragione, non del merito della proposta (ovvero della ritenuta prevalenza rispetto a tutti gli altri aspiranti del profilo attitudinale del dott. Piacente alla luce del T.U.), bensì del metodo della stessa. E ciò perché nella trattazione della pratica in Commissione non era stato seguito il criterio della cronologia delle vacanze.

La regola del rispetto dell’ordine cronologico delle vacanze è fissata dall’articolo 68 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria nei seguenti termini: la regolarità delle procedure è assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l’adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l’ordine temporale delle vacanze.

Lo scopo della previsione è quello di assicurare la regolarità delle procedure, e cioè:

  1. assicurare per tutti gli uffici, e salvo situazioni particolari, gli stessi tempi di copertura dei posti direttivi e semidirettivi, evitando che un ufficio sia coperto prima degli altri;
  2. evitare che attraverso l’accumulo di pratiche nell’ordine del giorno di commissione e la contemporanea decisione di più pratiche con vacanze diverse si possano realizzare accordi di scambio;
  3. evitare che attraverso l’anticipazionedella trattazione di una pratica con vacanza più recente si possa escludere un candidato dalla comparazione in una pratica con vacanza più antica, così alterando la regolare trattazione di quella pratica.

Nel programma elettorale di AREA DG avevamo assunto l’impegno di rendere trasparente la calendarizzazione delle pratiche, in particolare in materia di nomine, seguendo l’ordine temporale della vacanza con esplicazione della ragione dell’eventuale mancata sua trattazione. In tal modo si evitano o si rendono più difficili le nomine a pacchetto, le anticipazioni o i rinvii tattici nelle nomine.

 

Nei primi dieci mesi di consiliatura la Quinta Commissione, con la presidenza del Cons. Morlini, non aveva rispettato il criterio della trattazione cronologica delle pratiche, nonostante le formali e ripetute proteste del Cons. Mario Suriano, componente della Commissione.

Dopo il giugno 2019 e le dimissioni del Cons. Morlini, Mario Suriano ha assunto la presidenza della Commissione e ha imposto il rispetto del criterio cronologico, che è stato derogato in pochissimi casi (ad es. per il Procuratore Generale della Cassazione e il Primo Presidente della Cassazione), sempre con adeguata motivazione e comunque soltanto nei casi in cui l’anticipazione non determinava alcuna interferenza rispetto ad altre pratiche, cioè solo nei casi in cui il candidato proposto (o i candidati proposti) non avessero altre domande pendenti per pratiche con vacanza più risalente.

Lo stesso è avvenuto anche nell’anno successivo con le presidenze del Cons. Cerabona prima e del Cons. Marra poi.

Il rispetto del criterio cronologico è stato più volte evocato in interventi pubblici dei massimi esponenti istituzionali come uno degli antidoti necessari rispetto ai rischi di degenerazione correntista che le vicende del primo anno di consiliatura avevano fatto emergere in maniera prepotente, ed è, infine, divenuto norma di legge con la riforma di recente approvata.

Nell’ultimo anno di consiliatura, con la presidenza del Cons. D’Amato, si è registrato un rilevante accumulo di pratiche all’ordine del giorno di Commissione e una diffusa tendenza a sottovalutare il senso della regola e a derogarla, al punto che più volte Alessandra Dal Moro, componente della Commissione, è stata costretta a richiamare la Commissione al rispetto della regola.

Nel caso di Genova, in fatto, è avvenuto questo:

Il dott. Piacente aveva presentato domanda per due posti:

  1. Avvocato Generale presso la Procura Generale di Milano: vacante al 21 gennaio 2021;
  2. Procuratore della Repubblica di Genova vacante al 7 luglio 2021

Completata l’istruttoria (che spesso risente del ritardo con cui i CG trasmettono i pareri attitudinali specifici), agli inizi di maggio entrambe le pratiche erano inserite all’ordine del giorno della Commissione ed erano complete, quindi trattabili.

In Commissione è stato proposto di anticipare la trattazione della pratica di Genova ravvisando una situazione di urgenza derivante dall’inizio del dibattimento per il crollo del ponte Morandi.

Alessandra Dal Moro ha manifestato le sue perplessità, in quanto il dott. Piacente aveva presentato domanda anche per il posto di Milano, che si era reso vacante quasi sei mesi prima rispetto a Genova ed era pronto per la trattazione; dunque l’anticipazione della pratica di Genova avrebbe creato una interferenza su una pratica più risalente alterandole entrambe, senza alcun valido motivo, in quanto la pratica di Milano poteva essere agevolmente trattata nella stessa seduta immediatamente prima di quella di Genova, senza alcun ritardo per le rappresentate esigenze di copertura di quell’ufficio.

A fronte della insistenza di tutti gli altri componenti della Commissione, Alessandra ha aderito alla proposta di anticipazione per due ordini di motivi:

  1. perché riteneva che il dott. Piacente fosse effettivamente il candidato da preferire per il posto di Procuratore di Genova;
  2. perché riteneva, al contrario, che la dott.ssa Tontodonati fosse prevalente anche rispetto al dott. Piacente per l’incarico di Avvocato Generale di Milano e dunque l’anticipazione non avrebbe determinato, almeno sul piano soggettivo, un’alterazione di quel concorso.

La pratica di Avvocato Generale di Milano è stata, invece, discussa e decisa nella seduta successiva (a riprova del fatto che non vi era alcuna ragione di anticipare la trattazione di Genova) con tre proposte (1 proposta per la dott.ssa Gualdi, Cons. Lanzi D’Amato; 1 proposta per la dott.ssa Tontodonati, Cons. Dal Moro, 1 proposta per la dott.ssa Ceroni, Cons. Ciambellini, astenuti i Cons. Gigliotti ed Ardita).

Per dare massima trasparenza ai lavori del Consiglio su un tema molto delicato, Alessandra ha chiesto che le pratiche fossero portate al medesimo Plenum, di modo che l’ingiustificata anticipazione della trattazione fosse ridimensionata per effetto di una decisione plenaria coeva delle stesse, come poi è avvenuto. E di questo va dato atto al Presidente della Commissione.

Abbiamo, però, ritenuto necessario manifestare in Plenum la nostra contrarietà sul piano del metodo per rimarcare l’importanza del rispetto di questa regola, soprattutto a fronte di alcuni interventi in Plenum che in questa occasione, e anche in altre recenti, hanno espressamente rivendicato la facoltà di deroga come strumento di esercizio di un potere discrezionale di scelta del dirigente più idoneo; posizione che, a nostro avviso, sembra aver dimenticato le prassi deteriori che l’uso di una discrezionalità non vincolata sotto questo profilo aveva determinato.

Per questo Giuseppe, Ciccio ed Elisabetta hanno scelto di astenersi, mentre Mario, che da componente prima e da presidente poi della Quinta Commissione aveva vissuto più da vicino gli eventi del giugno 2019 ha scelto di esprimere un voto contrario.

Deve essere chiaro che si è trattato di una scelta di testimonianza su una questione di metodo da noi ritenuta molto importante, in quanto riguarda la trasparenza dell’attività consiliare, e che prescinde del tutto da ogni valutazione sul merito della scelta, che, anzi, abbiamo pienamente condiviso. E per questo abbiamo scelto di farlo solo in questa pratica, per la quale l’esito era scontato, e non nell’altra, nella quale i nostri voti sono stati decisivi per la nomina della candidata da noi ritenuta prevalente, perché in questo altro caso la nostra astensione avrebbe rischiato di favorire proprio l’esito che la regola violata si propone di evitare.

c) La nomina dell’Avvocato Genenerale della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano

Nel corso del Plenum di mercoledì è stata discussa anche, come detto poco sopra, la pratica relativa alla nomina dell’Avv. Gen. della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

La Commissione aveva licenziato bene tre proposte:

All’esito della discussione,  dopo un ballottaggio tra le due proposte che avevano conseguito il maggior numero di voti ( eroni, 9 voti e Tontodonati, 8 voti, mentre la proposta Gualdi ha ricevuto 5 voti)  è prevalsa la proposta  in favore della dott.ssa Tontodonati con 12  voti (Cons. Basile, Braggion, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Di Matteo, Gigliotti, Lanzi, Pepe, Suriano, Zaccaro); mentre la proposta in favore della dott.ssa Ceroni ha riportato 10 voti (Benedetti, Cavanna, Celentano, Cerabona,  Ciambellini, Donati, Grillo, Marra Miccicchè, Salvato). Astenuto il Cons. Ardita.

Noi abbiamo sostenuto con convinzione la proposta in favore della dott.ssa Tontodonati,  attualmente sostituto presso la Procura Generale di Milano, il cui eccellente profilo di merito, attestato dal PAS alla luce dei risultati concreti dell’attività svolta, risultava obiettivamente prevalente su tutti gli altri aspiranti sul piano attitudinale specifico in quanto  caratterizzato da trentatré anni di esperienza nel settore penale e da ben ventotto in quello requirente (ovvero nell’esercizio di quelle funzioni specifiche che attengono all’incarico da ricoprire), articolatasi in primo grado (per oltre diciotto anni) ed in secondo grado (per oltre dieci anni) in tutti i settori e le materie anche più complesse (dalla criminalità comune, a quella organizzata, frutto dell’esperienza di dieci anni alla DDA di Milano, dal terrorismo, alle misure di prevenzione) con risultati sempre di grande qualità: sia sul piano della tenuta degli impianti accusatori, sia della rapidità dei tempi di definizione come si ricava dagli atti,  ed è trasfuso nella motivazione della proposta.

Sono risultati frutto di quella competenza, dedizione e autorevolezza che hanno fatto sì che le siano state affidati (dal precedente e dal successivo dirigente dell’ufficio) compiti di collaborazione assai impegnativi e decisivi per la funzionalità del servizio, in quali – portati a compimento anch’essi con impegno e risultati sempre assai apprezzati –  hanno completato ancor più il profilo attitudinale in funzione dell’incarico oggetto del concorso.

d) La nomina del Presidente di sezione del Tribunale di Milano

Sempre mercoledì è stata discussa anche la pratica relativa alla nomina di un Presidente di sezione del Tribunale di Milano, settore penale.

La Commissione aveva licenziato due proposte:

Astenuto il Cons. Ardita

All’esito della discussione è prevalsa la proposta A) con 12 voti (Benedetti, Cavanna, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Gigliotti, Pepe, Marra, Suriano, Zaccaro, Salvato), mentre la proposta B) ha riportato 10 voti (Ardita, Ciambellini, Celentano, Cerabona, Grillo, Braggion, Balduini, Lanzi, Basile, Miccicchè).

Abbiamo ritenuto che – a fronte di  due profili professionali certamente di grande spessore, per impegno, competenza, dedizione al servizio – in sede comparativa specifica non potesse che prevalere la dott.ssa  Canevini, sia per il più lungo percorso professionale nel settore penale cui era destinato l’incarico in oggetto, percorso caratterizzato da risultati (documentati) sempre eccellenti sul piano della qualità dei provvedimenti come della tempestività delle decisioni; sia per la pregressa esperienza organizzativa sperimentata: quale presidente f.f. per più di un anno nella sezione di appartenenza con risultati estremamente positivi, pur nella ristrettezza delle risorse umane, frutto di  iniziative che sono state condivise ed apprezzate dai colleghi, dal Foro e dal personale amministrativo; ma anche quale magistrato referente in materia di diritti delle vittime di reato, delega che ha permesso all’aspirante di esprimere capacità di iniziativa e di elaborazione di prassi innovative in una materia delicata come l’accoglienza e l’ascolto delle vittime vulnerabili, divenute oggetto di un protocollo sulle buone prassi in materia condiviso  con i diversi uffici del distretto interessati per le relative competenze.

e) Le conferme …. chi le ha viste?

Al termine di questa carrellata di informazioni sui lavori di Quinta commissione definiti in Plenum, ci preme sottolineare che competenza della Quinta Commissione non è solo provvedere alla nomina di direttivi e semidirettivi, attività peraltro complessa e tanto più lenta per il numero, a nostro avviso eccessivo, di posti semidirettivi, ma altresì quella di provvedere alle conferme: alle richieste, cioè, dei magistrati già investiti delle funzioni direttive o semidirettive di continuare a svolgere l’incarico assegnato per altri 4 anni.

Pur essendo centrale della funzionalità del sistema che si fonda su valutazioni predittive per lo più  astratte della capacità dirigenziale che può e deve essere verificata sul campo proprio al termine del quadriennio, si tratta di un passaggio estremamente trascurato, nonostante che le criticità che l’esercizio della funzione rivela costituiscano spesso un grave problema per l’ufficio, per la sua funzionalità, per il suo affiatamento, per la credibilità e autorevolezza della funzione giudiziaria.

Per questo nello scorso anno ci siamo impegnati per una riforma incisiva ed efficace del procedimento di conferma, portando ad approvazione una importante riforma del TU della dirigenza sul tema.

E per questo Alessandra ha chiesto sin dall’inizio di quest’anno alla Commissione, e poi ripetutamente nel corso dell’anno, di dare il giusto spazio a questo segmento della competenza di commissione, sottolineando la gravità dell’arretrato e del ritardo, rispetto alla scadenza quadriennale, che la Commissione ha accumulato. Tanto più serio e grave appare questo ritardo per quelle pratiche che hanno problematicità intrinseche connesse a procedure disciplinari (anche già definite) a pratiche di prima assai delicate, e persino a pareri unanimemente negativi dei Consigli Giudiziari.

Purtroppo le insistenze di Alessandra hanno condotto solo ad una calendarizzazione di alcune pratiche problematiche, la cui trattazione è stata però tanto poco solerte che ancora non ne è giunta neppure una al Plenum, nonostante alcuni dei dirigenti interessati si avviino ormai a completare anche il secondo quadriennio senza una pronuncia del Consiglio. Inoltre, con questi ritardi, non è stata avviata nessuna pratica di conferma con le nuove disposizioni introdotte lo scorso anno, per cui non è stato possibile verificare sul campo l’utilità di quella riforma.

* * *

Finisce qui anche quest’anno la nostra narrazione.

La riprenderemo dopo l’estate per il tempo, allo stato incerto, che ci vedrà ancora ricoprire il nostro incarico.

Salutiamo tutti caramente, augurandovi il giusto riposo e buone vacanze. 

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario