NOVEMBRE
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Diario dal Consiglio del 6 novembre 2020

“La democrazia non è uno ‘stato’ è un ‘atto’. Non è garantita. È forte solo se abbiamo una grande volontà di difenderla”.
“Questa sera penso a tutte le donne che hanno lavorato per garantire e proteggere il diritto di voto per oltre un secolo: cent’anni fa con il 19esimo emendamento, 55 anni fa con il Rights Act e ora, nel 2020, con una nuova generazione di donne nel nostro Paese che hanno votato e continuato la lotta per il loro diritto fondamentale di votare e di essere ascoltate. Stasera rifletto sulla loro lotta, la loro determinazione e la forza della loro visione”.

Kamala Harris, la prima donna Vicepresidente degli Stati uniti

 

Il Plenum

Nel Plenum di mercoledì, su proposta della VII commissione, sono state approvate le nuove linee guida rivolte agli uffici giudiziari per la gestione dell’emergenza COVID 19.

A fronte del progressivo aggravarsi dell’emergenza sanitaria il Governo ha emanato, a distanza ravvicinata, misure urgenti in materia di tutela della salute, in particolare prorogando lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (DL 7.10.2020 n. 125) e dettando disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione dell’attività di deposito di atti, documenti e istanze (DL 28.10.2020 n. 137), misure, comunque, dirette: da un lato, a contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia; dall’altro, ad assicurare la continuità del servizio giustizia.

Come già con la delibera del 26 marzo scorso, il Consiglio si è proposto di intervenire con linee guida – riservando ulteriori specifiche indicazioni a successive delibere – per promuovere la maggiore uniformità possibile delle modalità con cui negli uffici dovranno essere attuate le indicazioni normative, adottare contingenti modifiche alla normazione secondaria in essere, nonché, quanto alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, offrire alcuni puntuali chiarimenti interpretativi.

Con riferimento all’organizzazione dei servizi, si raccomandano:

In ogni caso si raccomanda ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale per iscritto e attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere – con modalità, anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza – in funzione consultiva i componenti dell’ufficio, l’avvocatura e il personale amministrativo.

E si richiama – in funzione di garantire omogeneità delle decisioni organizzative nella presente contingenza – la delibera adottata dal Consiglio nella seduta dell’11 maggio 2016 (“Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”), ed in particolare il paragrafo 4 ove si evidenzia la possibilità per i dirigenti di adottare, in materia di priorità nella trattazione degli affari penali, provvedimenti ad hoc, secondo una tempistica diversa rispetto a quella delle tabelle, dei programmi di gestione o dei progetti organizzativi.

Per gli uffici che possano trovarsi in particolari situazioni di emergenza e quindi nell’impossibilità di garantire le attività essenziali, si ribadisce la possibilità di ricorrere alla soluzione dell’applicazione infradistrettuale, anche in deroga alle disposizioni della vigente circolare sulle applicazioni (con disciplina specifica già oggetto della delibera “linee guida” di marzo).

Quanto ai Consigli Giudiziari, si conferma che possono essere utilizzate modalità da remoto per le sedute in via eccezionale in relazione all’emergenza in corso, a condizione che siano garantite l’identificazione certa dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Vengono date indicazioni relative alle soluzioni organizzative da adottare per i magistrati in condizione di fragilità e per i magistrati in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario che non si trovino in stato di malattia certificata.

Infine, vengono differiti i termini per l’adozione delle tabelle di organizzazione (il termine finale viene fissato al 31 marzo 2021) e vengono forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della vigente circolare sulle tabelle, con riguardo in particolare:

Riteniamo che la necessità di garantire nei Tribunali il servizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza implichi un costante impegno del Consiglio, nell’ambito delle sue competenze e in costante dialogo con il Ministero della giustizia, per promuovere: da un lato, la messa a disposizione degli Uffici di strumenti idonei a fronteggiare le esigenze di distanziamento sociale che l’emergenza sanitaria impone (dalla implementazione del processo telematico, alla possibilità di utilizzo della videoconferenza,  alla  possibilità di gestione da remoto dei registri per il personale amministrativo); dall’altro, disposizioni normative che consentano l’utilizzo dello strumento dell’udienza da remoto, con il consenso della parti anche nel settore penale, settore in cui l’attuale intervento del legislatore appare decisamente insufficiente.

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Su proposta della Quinta Commissione sono state deliberate alcune nomine di posti direttivi e semidirettivi, alcune frutto di proposte di commissione formulate all’unanimità, altre a maggioranza.

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Con riferimento alle pratiche di Sesta Commissione il Plenum ha disposto all’unanimità il ritorno in commissione di una pratica relativa alla nomina quale affidataria dei MOT di una collega che nel 2012 aveva ricevuto valutazione non positiva e valutazione negativa con riferimento, rispettivamente, alla IV e alla V valutazione di professionalità, senza ricevere successivamente ulteriori valutazioni. La circostanza non risultava dalla delibera, ed è stata rilevata da Giuseppe nel corso del dibattito, in quanto la IV Commissione, di cui Giuseppe ha fatto parte lo scorso anno, aveva avviato di recente un monitoraggio sui numerosi ritardi nelle valutazioni di professionalità da parte dei Consigli Giudiziari. Da quel monitoraggio era emerso che per circa 300 colleghi vi è un ritardo superiore ai due anni nella valutazione di professionalità. In alcuni casi si arriva anche oltre i 10 anni. Una buona parte di questi ritardi – oltre un terzo – riguarda casi di colleghi la cui ultima valutazione è stata non positiva o negativa. Al riguardo la IV Commissione ha inviato una nota a tutti i Consigli Giudiziari sollecitando l’evasione di tali pratiche, che sono state nominativamente indicate, e rammentando che la valutazione di professionalità è un procedimento che deve attivarsi d’ufficio alla scadenza del quadriennio, senza necessità di attendere la domanda dell’interessato. E ciò, in maniera particolare, nei casi di nuova valutazione a seguito di valutazione non positiva o negativa, laddove è ancora maggiore l’interesse della amministrazione alla verifica della persistenza delle condizioni minime per lo svolgimento delle funzioni. Questa pratica, inoltre, richiama l’attenzione sulla necessità di una più attenta verifica da parte dei Consigli Giudiziari in occasione della scelta dei magistrati affidatari dei MOT, incarico che non dovrebbe essere attribuito nei casi di criticità che attengono alla professionalità dell’affidatario, come quella riscontrata nel caso in esame. Anche in questo caso si confrontano visioni diverse tra chi tende a privilegiare l’interesse di tutti i magistrati ad occuparsi dei MOT e chi vorrebbe, invece, privilegiare l’interesse dei MOT ad avere affidatari con standard di professionalità più elevati.

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Su proposta unanime della Settima Commissione il Plenum non ha approvato il decreto del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Trieste emesso in data 8.4.2020 avente ad oggetto l’applicazione infradistrettuale (a tempo parziale per quattro giorni settimanali e per la durata di 6 mesi) del dott. Carlo Zampi, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste alla Procura della Repubblica di Trieste non essendo il medesimo conforme alla normativa primaria e secondaria in materia di applicazioni.

Nel decreto il Procuratore Generale, a parte esigenze organizzative genericamente indicate, sottolineava il pericolo che “la eventuale reggenza dell’ufficio da parte del dott. Federico Frezza – sostituto anziano – potrebbe cagionare gravi tensioni sia all’interno dell’ufficio che verso l’esterno, considerato che già durante il precedente periodo di reggenza lo stesso ha posto in essere comportamenti non corretti che hanno cagionato inaccettabili conflitti con organi apicali di polizia giudiziaria nonché con lo stesso Procuratore”; e, agli effetti della necessaria comparazione delle esigenze dei due uffici, osservava che “sussistono, dunque, esigenze imprescindibili e prevalenti dell’ufficio di destinazione di avere una guida che non dia luogo a nuovi conflitti istituzionali e che garantisca corretti rapporti funzionali ed operativi con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo…”; riteneva dunque “imprescindibile responsabilità del Procuratore Generale la tutela del corretto esercizio della giurisdizione e del prestigio dell’Ordine Giudiziario, che potrebbe risultarne gravemente compromesso in caso di comportamenti che possono lederne l’immagine”.

In sostanza, l’applicazione del dott. Zampi era destinata a sottrarre al dott. Frezza la reggenza dell’ufficio (nelle more tra il collocamento a riposo del Procuratore dott. Mastelloni e l’arrivo del nuovo dirigente ), considerata la maggiore anzianità di ruolo dell’applicato (alla luce dell’art. 109 OG “supplenza di magistrati del pubblico ministero”, e dell’articolo 6 comma 5 della vigente circolare sugli uffici di procura: “…negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell’ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo”).

A fronte del decreto e delle osservazioni proposte dal dott. Frezza, la minoranza del Consiglio Giudiziario aveva espresso parere sfavorevole, giustamente osservando che la motivazione dello schema di decreto, evidenziava “l’insussistenza dei presupposti dell’applicazione endodistrettuale, che si riferiscono a situazioni in cui il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale risulti ostacolato da assenze, carenze di organico o da altre esigenze di servizio oggettivamente rilevabili in quanto riferite alla presenza in servizio dei magistrati o ai carichi di lavoro da affrontare, non certo ad affermate difficoltà organizzative conseguenti a condotte che debbano essere accertate in sede di procedimento disciplinare o di procedimento amministrativo ex art. 2 del RDL n. 511/1946, nel rispetto delle relative garanzie”.

Il Consiglio ha ritenuto di condividere all’unanimità il parere della minoranza del Consiglio Giudiziario in quanto le ragioni poste a fondamento del provvedimento di applicazione esulano dallo schema legale tipico che disciplina le criticità organizzative degli uffici, connesse unicamente ed esclusivamente alle assenze dei magistrati, alle carenze e/o vacanze in organico o ad altre esigenze di servizio oggettivamente rilevabili; mentre risultano del tutto inconferenti eventuali criticità connesse al comportamento del magistrato nella sede occupata, che devono essere accertate nel rispetto delle relative garanzie, in sede di procedimento amministrativo ex art. 2 del RDL n.  511/1946 ovvero, se corrispondono ad una fattispecie tipica di illecito prevista dal decreto legislativo 109/2006, in sede disciplinare, e non possono, viceversa, essere oggetto di misure sostanzialmente equipollenti, per quanto possa apparire difficile la loro gestione nel contesto ambientale in concreto.

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Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

 Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario