LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 9 luglio 2021

Violenze degli agenti
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della polizia penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”.

Così la Ministra della giustizia Marta Cartabia ha definito i fatti, salvi gli ulteriori accertamenti dell’autorità giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati.

Oltre quegli alti muri di cinta delle carceri c’è un pezzo della nostra Repubblica, dove la persona è persona, e dove i diritti costituzionali non possono essere calpestati. E questo a tutela anche delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, che sono i primi ad essere sconcertati dai fatti accaduti.

 

* * *

Plenum

1) La nomina dell’Aggiunto di Foggia: una occasione mancata per valorizzare la competenza acquisita in sede locale.

Veniva in discussione la nomina del Procuratore aggiunto di Foggia e concorrevano due colleghi: il dott. Guarriello, in servizio presso la Procura di Salerno, e la dott.ssa Pensa, in servizio presso la Procura di Foggia.

Si trattava di profili molto simili, entrambi con una robusta esperienza nelle funzioni requirenti, più lunga per la dott.ssa Pensa a fronte di maggiore anzianità in ruolo (un paio di anni) del dott. Guarriello, il quale però ha svolto all’inizio della carriera le funzioni giudicanti. Il dott. Guarriello è stato anche nella DDA salernitana mentre la dott.ssa Pensa ha a lungo coordinato il gruppo di lavoro sulle cd fasce deboli della Procura dauna.

Abbiamo orientato la nostra scelta in favore della dott.ssa Pensa in quanto, a nostro avviso, nettamente prevalente sul piano degli indicatori speciali previsti dall’art. 15 del TU sulla dirigenza.

Ma, soprattutto, ritenevamo che la dott.ssa Pensa fosse più adeguata a soddisfare le esigenze dell’ufficio in questione, anche in ragione della particolare situazione ambientale. Invero, gli uffici foggiani si trovano in un contesto ambientale e criminale molto particolare e sono tradizionalmente affetti da un turn over continuo di magistrati, i quali appena legittimati si trasferiscono altrove. La dott.ssa Pensa, invece, ha sempre lavorato a Foggia e nell’ultimo decennio, con tutti i diversi procuratori che si sono succeduti, ha assunto non solo pregnanti funzioni di collaborazione con la dirigenza (coordinatrice per otto anni del gruppo cd fasce deboli; coordinatrice dell’ufficio intercettazione; coordinatrice dell’Ufficio relazioni con il pubblico), ma soprattutto il ruolo di “memoria storica” dell’ufficio e “chioccia” dei giovani colleghi che sono stati destinati a Foggia come prima sede di lavoro. La sua nomina ad aggiunto sarebbe stata la formalizzazione del ruolo che di fatto ella svolge da anni ed avrebbe rappresentato un investimento per la continuità nella direzione dell’ufficio perché siamo certi che, decorso il termine quadriennale di legittimazione, non si sarebbe trasferita altrove, appunto per le sue radici locali.

Purtroppo la dott.ssa Pensa ha conseguito 10 voti (Benedetti, Cerabona, Gigliotti, Lanzi, Basile, Cascini, Dal Moro, Suriano, Zaccaro e Chinaglia) mentre il dott. Guarriello 11 voti (Ciambellini, Celentano, Grillo, Marra, Miccichè, Ardita, Di Matteo, Balduini, Braggion e D’Amato), astenuta la cons. Pepe.

2) La nomina del Presidente del Tribunale di Palermo: quando le regole non valgono per tutti

L’afoso pomeriggio di mercoledì 7 luglio è stato tutto occupato dal dibattito sulla nomina del Presidente del Tribunale di Palermo, ufficio sulla cui importanza, anche solo simbolica, è inutile soffermarsi.

Colpisce, ma già l’avevamo notato per altre nomine di uffici giudicanti, la scarsità delle domande e la mancanza di attenzione della opinione pubblica a fronte delle ben maggiori (legittime) ambizioni ed attenzioni, anche mediatiche, che caratterizzano le nomine degli uffici giudiziari requirenti. Se la maggiore curiosità per le sorti degli uffici requirenti può essere spiegata dalla inevitabile sovra-esposizione delle Procure nella narrazione comune sui temi della giustizia (e forse, sul punto, l’associazionismo giudiziario dovrebbe cominciare a ragionare almeno con i giornalisti più attenti), al Consiglio spetta riflettere sul perché la dirigenza degli uffici giudicanti sia meno ambita, a cominciare dalla verifica dello iato fra le crescenti responsabilità dirigenziali e le risorse a disposizione sempre assai esigue.

All’attenzione del Plenum sono giunte due proposte, una a favore di Piergiorgio Morosini e l’altra a favore di Antonio Balsamo.

Entrambi colleghi con esperienze professionali di rilievo anche per avere celebrato processi che hanno scritto la storia giudiziaria della Sicilia e dunque dell’Italia intera. Entrambi apprezzati formatori e studiosi del diritto e della procedura penale e profondi conoscitore dell’ufficio palermitano.

Entrambi con esperienze fuori ruolo: di rilievo Morosini quella consiliare dal 2014 al 2018 (oggi giudice al Tribunale di Palermo); Balsamo quale esperto presso la rappresentanza ONU a Vienna, tuttora in corso dal 2018.

Tuttavia, il dott. Balsamo, prima del collocamento fuori ruolo, svolgeva funzioni requirenti di legittimità e, secondo il chiaro dettato normativo (art. 13 del D.lgs 160 del 2006), prima di passare a dirigere un ufficio giudiziario giudicante e dunque mutare funzioni, avrebbe dovuto attendere i prescritti cinque anni. Tale termine non è pacificamente decorso: il dott. Balsamo ha preso possesso presso la Procura generale della Cassazione il 10.3.2016, e quindi da meno di cinque anni rispetto alla data della vacanza del 15.7.2020; pertanto, a noi è apparsa evidente la mancanza di legittimazione al tramutamento di funzioni e dunque alla nomina a presidente di Tribunale

Essendo la legittimazione un pre-requisito per la nomina, e dunque una condizione di ammissibilità della domanda, la proposta del relatore Giuseppe Cascini si fermava a questo punto, senza procedere ad una valutazione comparativa tra gli aspiranti, non certo per mancanza di argomenti in favore del dott. Morosini, unico candidato, del quale si è ritenuto di dover esclusivamente menzionare la piena idoneità, per percorso professionale, a ricoprire l’incarico.

Si tratta di una norma, quella sui limiti al passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, che noi non condividiamo, in quanto mira a rendere più complicato il mutamento delle funzioni al fine di separare di fatto le carriere.  Ma si tratta di una norma di legge, che il Consiglio applica ogni giorno nei confronti di decine di magistrati normali, che dichiara non legittimanti al trasferimento, senza dubbio frustrando la loro voglia di riavvicinarsi a casa, da sedi lontane, anche al prezzo di cambiare funzioni. Una norma che, anzi, è stata applicata via via più severamente, nei tramutamenti ordinari, proprio per la pressante richiesta di una parte della componente laica.

Invece, mercoledì pomeriggio, proprio per la nomina del dirigente di un ufficio giudiziario che dovrebbe essere simbolo di legalità, questa norma non è stata applicata da chi ha sostenuto la proposta per il dott. Balsamo, fra i quali anche i componenti laici più “tifosi” per la separazione delle carriere.

Tre sono gli argomenti sostenuti in Plenum (e in delibera) a favore della legittimazione del dott. Balsamo:

  1. la disposizione di cui all’articolo 13 del D.lgs 160 del 2006 non si applica, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alle funzioni di legittimità, in quanto si tratta di funzioni omologhe, che contribuiscono insieme alla nomofiliachia. Questa tesi è stata sostenuta in particolare nel dibattito dal cons. Di Matteo.
    Peccato, però, che l’art. 13 faccia esplicito riferimento anche al cambio di funzioni nella legittimità (escludendo solo gli apicali) e che tale sia stata la costante e immutata interpretazione del CSM e del giudice amministrativo. Al riguardo basta leggere il contenuto di una delibera approvata all’unanimità, e senza osservazioni, l’8 luglio 2021, cioè il giorno successivo alla delibera su Palermo: deve osservarsi come il dato normativo dell’art. 13 cit. sia esplicito nel prevedere che è esclusa la vigenza di limiti solo per il conferimento delle funzioni direttive superiori ed apicali, giudicanti e requirenti, di legittimità; per il conferimento di tutte le altre funzioni di legittimità, direttive e non, invece, sono esclusi solo i limiti relativi alla sede di destinazione……..; restano, invece, applicabili le altre limitazioni di carattere soggettivo e cioè la necessità di un quinquennio di servizio continuativo nella funzione, la previa frequenza di un corso di qualificazione professionale, il rilascio di un parere per il mutamento di funzioni ed il numero massimo di quattro passaggi di funzione nel corso della carriera.
  2. La legittimazione del dott. Balsamo al cambio di funzioni doveva essere calcolata non con riferimento alla data della vacanza del posto (15 luglio 2020), ma alla data della delibera (7 luglio 2021).
    Peccato che il principio secondo il quale i requisiti di legittimazione debbono sussistere alla data della vacanza (che si ricava dalle disposizioni di cui agli artt. 34-bis e 35 del D.lgs 160 del 2006) è costantemente applicato in tutte le procedure concorsuali ed è esplicitato in tutti i bandi di concorso, compreso quello per il Tribunale di Palermo.
  3. Il terzo argomento è il più intrigante ed ha aspetti quasi surreali, ma è un po’ difficile da spiegare (e anche da comprendere). I fatti: prima che il dott. Balsamo prendesse possesso dell’ufficio di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione il CSM ha disposto la sua applicazione al Tribunale di Caltanissetta quale presidente del collegio per la prosecuzione di alcuni importanti dibattimenti in corso. Tale applicazione – non a tempo pieno bensì per singole udienze – si è protratta fino a pochi giorni prima che il CSM deliberasse il collocamento fuori ruolo del dott. Balsamo. Quindi dal marzo 2016 fino ai primi mesi del 2018 il dott. Balsamo ha svolto contemporaneamente le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di giudice presso il Tribunale di Caltanissetta.
    Una situazione molto particolare, probabilmente in contrasto con la previsione di cui all’art. 110 dell’OG, che avrebbe determinato una natura “anfibia” (questa l’espressione utilizzata dal cons. Celentano) delle funzioni svolte dal dott. Balsamo (metà requirente e metà giudicante), dalla quale discenderebbe la inapplicabilità, in questo caso, della disposizione di cui all’art. 13 del D.lgs 160/2006.

È proprio quest’ultimo passaggio, però, che appare difficile comprendere e che sembra piuttosto un salto logico. È vero, infatti, che il dott. Balsamo ha svolto nel periodo indicato anche le funzioni giudicanti cui era assegnato in precedenza, ma è altrettanto vero che con la delibera di trasferimento in Procura generale gli sono state conferite le funzioni requirenti di legittimità, funzioni che egli ha svolto a partire dal marzo 2016 e che impedivano il nuovo passaggio alle funzioni giudicanti prima del maggio 2021. Sostenere, al contrario, che ai fini della legittimazione conterebbero non le funzioni attribuite con la delibera di trasferimento, ma quelle effettivamente e prevalentemente esercitate, condurrebbe all’effetto paradossale di spostare in avanti la legittimazione del dott. Balsamo sia con riferimento all’art. 13 che con riferimento al termine quadriennale di cui all’art. 194 OG, in quanto se ne dovrebbe inferire che dal punto di vista sostanziale il trasferimento alla Procura generale e l’inizio dell’esercizio delle  funzioni requirenti andrebbero postergati alla data di cessazione della applicazione.

Il riassunto migliore della posizione in favore del dott. Balsamo lo ha fornito la cons. Miccichè, la quale, forse nell’enfasi oratoria, ha affermato che la decisione andava presa andando oltre le norme.

La qualità professionale dei candidati e l’importanza del tribunale in questione non meritavano questo strappo alla regola finora sempre applicata, peraltro motivato in questo modo. 

Per la cronaca, la proposta per il dott. Balsamo è stata votata dai cons. Ciambellini, Grillo, Celentano, Braggion, Miccichè, D’Amato, Balduini, Donati, Lanzi, Basile, Cavanna e Di Matteo (12 voti); la proposta per il dott. Morosini è stata votata dai cons. Ardita, Cascini, Dal Moro, Suriano, Chinaglia, Gigliotti, Benedetti, Curzio, Marra, Pepe, Cerabona e Zaccaro (12 voti). A norma di regolamento la votazione è stata ripetuta immediatamente, con lo stesso esito, ed è quindi prevalsa la proposta in favore del dott. Balsamo in quanto più anziano in ruolo.

 

Buon lavoro e buona settimana... Vi racconteremo…!

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario