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I trasferimenti in Cassazione

Il Plenum del CSM ha approvato le nuove graduatorie per la Suprema Corte, completando il tentativo di privilegiare nella selezione l’esperienza professionale al titolo scientifico. Resta non soddisfatta appieno l’esigenza di garantire l’equilibrio tra quanti provengono dal Massimario e magistrati del merito

Nel Plenum di oggi sono state approvate le proposte per l’assegnazione di 46 posti di Consigliere della Corte di Cassazione (27 per il settore civile e 19 per il settore penale, devono ancora essere assegnati 2 posti per il settore civile riservati agli juniores).

Anche stavolta, come per il concorso per la Procura generale, la proposta, in linea con l’impostazione della nuova circolare in materia, ha inteso valorizzare le concrete esperienze giudiziarie.

La Terza Commissione ha, infatti, attribuito un rilievo preponderante al giudizio espresso dalla Commissione tecnica con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, mentre quello relativo ai titoli scientifici ha rivestito valore accessorio e subordinato. Le altre risultanze del fascicolo personale di ciascun candidato (le esperienze di formatore o le valutazioni di professionalità conseguite) sono state utilizzate non già per ribaltare il responso della Commissione tecnica ma solo per “confermarlo” o per “ridimensionarlo” a fronte dell’emersione di palesi defaillances di professionalità.

Pertanto, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, è stato riconosciuto, in prima battuta:

  1. un punteggio per le attitudini non inferiore a 4 ai candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti;
  2. un punteggio per le attitudini non inferiore a 2 ai magistrati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “buono” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti;
  3. un punteggio per le attitudini non inferiore ad 1 ai magistrati che hanno conseguito un giudizio complessivo di “discreto” in relazione ai provvedimenti giudiziari ed agli atti equipollenti.

Solo all’esito di questa operazione il suddetto punteggio è stato aumentato di:

Laddove, invece, il candidato abbia ottenuto dalla Commissione tecnica la valutazione di “discreto” in relazione alle pubblicazioni prodotte, si è proceduto ad un aumento – contenuto – del punteggio solo allorquando il numero ed il tipo dei titoli scientifici prodotti, valutati unitamente al complessivo profilo professionale, sono stati ritenuti indicativi di una particolare attitudine del magistrato.

In sostanza, con tali criteri si è inteso valorizzare, nel rispetto delle direttive fissate dalla circolare, la particolare attitudine a svolgere le funzioni di legittimità espressa innanzi tutto nell’ambito dell’attività giurisdizionale (o in quella equiparata), evitando che al magistrato che abbia conseguito dalla Commissione tecnica un giudizio molto lusinghiero in relazione ai provvedimenti possa essere preferito altro aspirante cui, viceversa, sia stato attribuito un giudizio meno positivo sui provvedimenti ma migliore sui titoli scientifici.

Riteniamo che le modifiche introdotte con la nuova circolare, in particolare quella relativa alla valutazione disgiunta, da parte della Commissione tecnica, dei provvedimenti giudiziari e delle pubblicazioni scientifiche, con la previsione di un giudizio differenziato per ciascuna (e graduato in “elevato”, “buono”, “discreto”), abbiano consentito la piena valorizzazione dell’attività professionale e giudiziaria mentre il sistema di computo dei punteggi di merito, legato agli anni di attività giudiziari concretamente svolta, ha impedito di sopravvalutare le esperienze fuori ruolo: sono stati proposti colleghi che hanno svolto funzioni fuori ruolo, ma solo a fronte di una concorrente significativa esperienza in ruolo e sempre previa valutazione altamente positiva della commissione tecnica.

Vi è poi il dato di una percentuale piuttosto elevata di proposti provenienti dall’ufficio del Massimario (ovviamente tutti giudicati in modo elevato o buono dalla commissione tecnica).

Si tratta, però, di un esito, allo stato, inevitabile per svariati motivi: 1) chi è al Massimario è oramai spesso applicato alle sezioni della Corte di Cassazione e dunque già svolge funzioni di legittimità; 2) chi è al Massimario “per lavoro” svolge attività di studio e di ricerca e dunque è agevolato nei concorsi in cui si valuta la attitudine alla ricerca ed allo studio; 3) la circolare premia con alcuni decimali di punto coloro che sono al Massimario e chi – fra questi – sono già applicati in Cassazione; 4) nel 2013 il Massimario ha visto un rilevante aumento di organico (da 37 a 67 unità) e questo era il primo concorso successivo alla legittimazione dei nuovi addetti nominati a seguito di quell’aumento.

Il problema, però, esiste, in quanto un buon sistema di selezione per la Corte di Cassazione dovrebbe riuscire a realizzare un equilibrio, in proporzione, nella provenienza da esperienze professionali diverse: la Corte di Cassazione ha certamente bisogno di essere arricchita dalla importante esperienza professionale maturata nell’Ufficio del Massimario, ma allo stesso tempo ha bisogno di una congrua e consistente “provvista” di magistrati che provengono dal merito.

Una soluzione potrebbe essere da un lato quella di “rafforzare” il sistema di selezione per il Massimario, introducendo anche per quest’Ufficio il giudizio della Commissione tecnica, in modo da “confermare” la prassi per cui il Massimario è l’anticamera della Corte di Cassazione; dall’altro quella di prevedere per ogni bando in Cassazione una quota riservata ai colleghi del Massimario, in modo da assicurare sempre un equilibrio nelle esperienze professionali di provenienza.

Alessandra Dal Moro
Elisabetta Chinaglia
Giuseppe Cascini
Mario Suriano
Ciccio Zaccaro

6 dicembre 2021