Tabelle organizzative
del Tribunale di Cassino
Il Consiglio,
- vista la proposta di formazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2020-2022, del Tribunale di CASSINO come riprodotta nella stampa del documento informatico, fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Roma; - vista la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (di seguito: circolare); - vista la delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante “Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022”; - rilevato che l’organico risulta composto, oltre che dal dirigente, da due Presidenti di sezione e da 22 magistrati, di cui 3 giudici del lavoro; 1) rilevato che il DOG che accompagna la proposta tabellare è stato predisposto partendo dall’analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo in relazione all’ufficio e per ciascuna delle due sezioni civile e penale (art. 6 della circolare); nello specifico si evidenzia una elevata incidenza tra le pendenze civili di quelle ultratriennali (5.281, pari al 35 % del totale) (Parere Comm. Flussi pag. 8), con analitica individuazione ed esposizione delle cause di disfunzione rilevate, indicate nella inadeguatezza dell’organico e nella cronica scopertura (prossima al 30%) dovuta all’elevato costante avvicendamento ed a contemporaneo congedo per maternità di più magistrate, oltre che al periodo di blocco per l’emergenza sanitaria; 2) considerato che il documento organizzativo generale contiene (art. 7 della circolare): a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio. A tal proposito nel parere della Commissione Flussi, fatto proprio dal Consiglio Giudiziario, si conferma quanto rilevato nel progetto tabellare, vale a dire come possano ritenersi alle condizioni date sostanzialmente raggiunti gli obiettivi minimi stabiliti per le due sezioni, in considerazione del fatto che le criticità evidenziate non hanno consentito lo smaltimento dell’arretrato ultratriennale ma soltanto il suo contenimento; b) l’individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio (tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli); Pagina 20 di 28 100 c) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione - ove viene sottolineata una percentuale di scopertura complessiva dell’organico pari al 35% con punte del 70% per i funzionari - e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati e produttiva “di forte disagio per l’utenza giudiziaria, rimarcato anche con provvedimenti di protesta del locale Consiglio dell’Ordine Forense” (DOG p. 19); d) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile (12, di cui 3 giudici del lavoro) e il settore penale (10, dei quali 3 all’Ufficio GIP/GUP) con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione della sezione e della suddivisione dei magistrati in quattro Aree di specializzazione e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali, e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi; e) l’analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei Gop e dei risultati conseguiti; la modalità principale descritta è quella dell’affiancamento ad un giudice togato, che assume ruolo di referente del GOP a lui affidato, con possibilità di attribuzione - per talune materie del settore civile (nei limiti dui cui al decreto n. 206/2020) e per i procedimenti a citazione diretta nel dibattimenti penale - di ruoli aggiuntivi che prevedano anche la decisione con redazione dei relativi provvedimenti definitori; f) la relazione sullo stato dell’informatizzazione nell’ufficio, con analitica e diffusa esposizione delle modalità di utilizzo dei programmi ed applicativi anche in ordine al processo civile telematico (CONSOL) ed all’assegnazione automatica dei procedimenti penali (GIADA2), come da relazione del magistrato di riferimento per l’informatica; g) l’indicazione schematica riassuntiva di tutte le variazioni tabellari adottate nel corso del precedente triennio; 3) considerato che, prima della predisposizione della segnalazione (e come risulta dalla stessa) il dirigente ha provveduto ai seguenti adempimenti (art. 14 della circolare): a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell’ufficio in apposita riunione (verbale 19.10.2020) dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog; b) a comunicare la proposta tabellare al presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed al Procuratore della Repubblica, e che non risulta siano state svolte osservazioni o contributi (Decreti pag. 3); c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza; d) ad avvalersi del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze; e) a consultare i Comitati pari opportunità decentrati, nell’ambito delle loro competenze istituzionali; 4) preso atto dell’allegazione, alla proposta tabellare: a) dell’elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l’ufficio, con indicazione separata di quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall’ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino; b) delle statistiche dell’ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni ufficio e/o sezione; 5) verificata la sussistenza di situazioni di ultradecennalità già maturate con riferimento alla posizione del dott. Eramo Federico, invitando il dirigente ad avviare le procedure per la rimozione; 6) considerato che sono stati specificamente indicati all’interno del documento organizzativo dell’ufficio: a) la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale, con autonoma considerazione del settore lavoro, in base alla qualità e quantità degli affari giudiziari (art. 47); b) il numero (2) e il dimensionamento delle sezioni (artt. 49-51); c) i magistrati assegnati alle singole sezioni, nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 49 della vigente circolare con indicazione nell’organico sezionale anche dei giudici onorari e dei componenti privati (Organizzazione pagg. 13 e ss.); d) i criteri generali di assegnazione degli affari civili all’interno delle Aree per materie in cui è suddivisa l’unica sezione civile, ai sensi dell’art. 52 della circolare; e) due giudici con minor anzianità di ruolo, che non comporranno i collegi (Organizzazione, pag 53), ai quali è assegnato tuttavia un maggior numero di udienze monocratiche mensili (10 anziché 6) - non essendo esplicitate le ragioni dell’esclusione dal contemporaneo svolgimento di funzioni collegiali e monocratiche nonché le esigenze organizzative o le specifiche condizioni personali che giustificano tale opzione organizzativa (art. 53); f) la previsione di ruoli riferiti a distinti gruppi/settori specializzati per materie, nei casi previsti dall’art. 58 della vigente circolare, in base alla ragionata analisi dei flussi degli affari e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 2; g) i criteri di assegnazione degli affari ai giudici destinati in pianta organica alla trattazione delle cause di lavoro, in mancanza di apposita sezione, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 62 della circolare (Organizzazione pag. 13); h) l’individuazione dei magistrati destinati all’esercizio delle funzioni GIP/GUP con un numero di giudici assegnati (3) conforme alla normativa vigente e proporzionato all’organico dell’ufficio requirente (9) nonché al carico di lavoro complessivo del settore penale (artt. 70, 72); i) considerato che i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai collegi ed ai giudici (nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione) previsti in tabella rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 157-166 della circolare. In particolare tali criteri risultano oggettivi e predeterminati: v con assegnazione mediante sistema automatico GIADA 2 per i procedimenti ordinari monocratici, e per i procedimenti “specializzati” con assegnazione ai singoli magistrati delle due aree con criterio numerico (Organizzazione pag. 57); per i procedimenti collegiali ripartendo paritariamente i medesimi tra i due collegi con criterio numerico, e con individuazione del relatore a rotazione partendo dal componente meno anziano di ruolo; v per i magistrati addetti alla sezione lavoro risultano anche automatici, salvi i correttivi di cui all’art. 163; per gli uffici GIP/GUP, prevedendo la concentrazione, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento e le modalità per assicurare – in attuazione del principio di continuità della funzione GIP per la medesima indagine preliminare – che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi; 7) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri oggettivi per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati, assenti o comunque impediti destinati a svolgere compiti di supplenza dei titolari (art. 161) (Organizzazione pag. 11 e 49) specificando che i sostituti “sono individuati seguendo un turno in ordine crescente di anzianità di ruolo”, risultando però omessa analoga previsione per gli esperti delle sezioni agrarie in difformità di quanto richiesto dall’art. 198, comma 2 della circolare; 8) rilevato che la proposta tabellare indica i criteri predeterminati per la composizione dei collegi, anche all’interno della singola sezione, secondo le previsione degli artt. 195-202 della circolare (Organizzazione pagg. 40 e ss.), risultando però omessa analoga previsione per gli esperti delle sezioni agrarie in difformità di quanto richiesto dall’art.198 comma 1 della circolare; 9) verificato che alle funzioni GIP/GUP sono stati destinati magistrati nel rispetto delle limitazioni previste dall’art. 111 della circolare (art. 73) e che agli stessi non sono stati assegnati ruoli separati di GIP o di GUP e non sono state assegnate funzioni di giudice del dibattimento (art. 74); 10) rilevato che nella proposta tabellare è stata indicata, specificandone entità ed impegno, l’attività giudiziaria riservata al dirigente, con indicazione anche dei collegi e delle udienze che intende presiedere, nel rispetto delle previsioni degli articoli 86 e 87; 11) rilevato che le funzioni presidenziali in materia di famiglia sono state oggetto di delega al Presidente della Sezione Civile (Decreti pag. 17); 12) considerato che è stato indicato il carico di lavoro attribuito ai presidenti di sezione, pari ad almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della (artt. 91 e 96 della circolare); 13) rilevato che sono stati attribuiti incarichi di coordinamento al giudice anziano dell’area C) (Esecuzioni e fallimenti) ed al giudice anziano dell’area D) (Lavoro e previdenza), essendo stati delegati dal Presidente del Tribunale al primo l’assegnazione degli affari relativi alle procedure esecutive ed al secondo l’assegnazione delle cause di lavoro e previdenza, così svolgendo compiti riservati ai presidenti di sezione, preclusi ai magistrati privi di funzioni semidirettive come previsto dall’art. 98 della circolare (Organizzazione pag. 13); 14) rilevato che non vi è la sezione G.i.p./G.u.p. ed è stato designato quale coordinatore dell’ufficio GIP/GUP con successiva variazione tabellare - decreto n. 115 in data 13.9.2021 - il Presidente della sezione penale, risultando così superata la tabella nella parte in cui si indicava quale coordinatore il magistrato più anziano tra quelli addetti alle predette funzioni; 15) considerato che il dirigente ha delegato i presidenti di sezione per il coordinamento dei giudici onorari, indicando in difformità da quanto previsto dall’art. 177 della circolare quale referente con compiti di vigilanza riservati al Presidente di sezione “ciascun giudice professionale titolare di un ruolo aggiuntivo” (Organizzazione pag. 214); 16) preso atto della nomina del Vicario nella persona del Presidente della Sezione Civile; 17) considerato che è stato istituito l’Ufficio per il processo nel rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 della circolare e che il dirigente del Tribunale ha individuato, secondo i criteri di cui all’art. 104 della circolare, i presidenti di sezione delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell’Ufficio per il processo (art. 10, comma 8); 18) rilevato, quanto all’utilizzo dei giudici onorari, che l’impiego degli stessi avviene secondo le modalità e con i limiti fissati dagli articoli 176-182 della circolare (per i Tribunali); 19) considerato che la proposta tabellare indica i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali, nonché, per il settore penale, i criteri obiettivi e predeterminati utilizzati per la fissazione dei ruoli da parte del dirigente ex art. 132 disp. att. c.p.p.; 20) considerato che la proposta tabellare indica: a) il Presidente della sezione civile e due giudici quali coadiutori per il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace; sul punto deve rilevarsi la non conformità a quanto previsto dall’art. 203 della vigente circolare sull’organizzazione degli uffici giudicanti in quanto la collaborazione nel coordinamento dell’ufficio del giudice di pace è attività riservata ai Presidenti di sezione; b) i magistrati di riferimento per l’innovazione (MAGRIF) con la specificazione della loro posizione tabellare all’interno dell’ufficio e delle misura e modalità dell’esonero dall’attività giurisdizionale ordinaria (Decreti pagg. 24 e 30); 21) rilevato che, all’esito del regolare deposito della proposta di tabella e della comunicazione effettuata a tutti i magistrati, anche onorari, ivi compresi quelli in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, compresi i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede, non sono state presentate osservazioni nei termini di cui all’art. 19, comma 2 22) rilevato che nel medesimo termine di cui all’art. 19, comma 2 non sono pervenuti i contributi valutativi del Consiglio dell’ordine degli avvocati e/o del Procuratore della Repubblica; 23) visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Roma nella seduta del 12.5.2021; 24) letto il decreto di variazione tabellare n. 115 del 13.9.2021 con il quale il Presidente del Tribunale ha provveduto alla assegnazione interna della dott.ssa Casinelli all’ufficio GIP/GUP, alla assegnazione del dott. Pio Cesare al collegio penale A) e del dott. Antonio Gavino Falchi Delitala al collegio penale B), alla indicazione del dott. Claudio Marcopido, Presidente della sezione penale, quale coordinatore dell’ufficio GIP/GUP; 25) ritenuto pertanto che il progetto tabellare debba essere approvato, salvo che nelle parti di cui ai punti 5), 6) lett. e), 7), 8), 13), 15) e 20 lett. a), che non presentano aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolano l’operatività delle stesse. Tanto premesso, delibera di approvare le tabelle di organizzazione, per il triennio 2020-2022, da intendersi quadriennio 2020/2023, del Tribunale di Cassino, così come modificate con il decreto n. 115 del 13.9.2021, salvo che nelle parti di cui ai punti 5), 6) lett. e), 7), 8), 13), 15) e 20 lett. a), con conseguente onere per il dirigente di modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni della presente delibera, ai sensi dell’art. 28 della circolare.