Statuto
Art. 1 - AREA
È costituita l’Associazione denominata "Area Democratica per la Giustizia", senza scopo di lucro, che riunisce i magistrati ordinari che aderiscono ai principi enunciati nella Carta dei Valori di Area.
La Carta dei Valori di Area è parte integrante e sostanziale del presente Statuto.
Art.2 - Sede
L’Associazione ha sede in Roma, presso l’Associazione Nazionale Magistrati, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, 00193
Art. 3 - Scopi
L’Associazione si propone di promuovere e realizzare i principi e gli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori, mediante:
- la valorizzazione e la difesa dei principi costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario (e, quindi, dei singoli magistrati), in quanto principi irrinunciabili per garantire la vita democratica e la legalità nel Paese nonché la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- l’analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e l’individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio;
- l’affermazione del carattere preliminare e fondamentale della "questione morale", intesa come conformità della condotta e delle scelte individuali e collettive ai principi ideali ed alle regole della deontologia professionale;
- lo sviluppo delle iniziative in grado di incrementare e privilegiare la professionalità del giudice (intesa come capacità, terzietà ed indipendenza);
- il sostegno concreto dei soci magistrati all’attività dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) con il fermo impegno a contrastarne degenerazioni interne e a favorire la tutela nella loro effettività del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, richiamati dall’art. 2 dello statuto dell’A.N.M.;
- la tutela degli interessi morali ed economici dei propri aderenti e dell’intera Magistratura;
- la partecipazione alle attività, anche di natura sindacale, dell’Associazione Nazionale Magistrati, condividendone gli scopi enunciati all’articolo 2 del relativo Statuto.
L’Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l’esercizio.
In ogni caso non sono considerate commerciali ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Per l’attività commerciale l’Associazione, ai sensi dall’art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 cosi come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l’obbligo di tenere la contabilità separata.
Art. 4 - Soci
Possono acquistare la qualità di socio i magistrati ordinari che, condividendo gli scopi dell’Associazione, abbiano chiesto ed ottenuto adesione ai sensi dall’art. 6. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
Non possono acquisire o mantenere la qualità di socio i magistrati che sono iscritti ad altre associazioni o gruppi di magistrati che competono, in concorrenza con AreaDG, nelle elezioni associative dell’Anm o nelle elezioni per il rinnovo degli organi di autogoverno locali o nazionali.
Art. 5 - Incompatibilità
Non possono essere soci dell’Associazione (e se già associati sono esclusi) gli aderenti ad associazioni che abbiano finalità incompatibili con la Carta dei Valori di Area.
Non possono altresì essere soci coloro che:
- hanno incarichi direttivi o di rappresentanza, a livello locale o nazionale, in altri gruppi che partecipano in competizione con AreaDG alle elezioni in sede associativa o di autogoverno locale o nazionale;
- partecipano alle elezioni in sede associativa o di autogoverno locale o nazionale come canditati per altri gruppi o come indipendenti in competizione con AreaDG.
Coloro che ricoprono incarichi direttivi o di rappresentanza, a livello locale o nazionale, in AreaDG o vengono candidati per AreaDG alle elezioni in sede associativa o di autogoverno locale o nazionale, non possono essere iscritti ad altri gruppi che partecipano in competizione con AREA alle elezioni in sede associativa o di autogoverno locale o nazionale.
Art. 6 - Adesione
La domanda di adesione deve essere formulata per iscritto e deve contenere una dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 5, la sottoscrizione della Carta dei Valori di AREA e dello Statuto dell’Associazione, nonchè l’impegno a versare una quota di contribuzione secondo quanto stabilito dal Coordinamento Nazionale.
All’atto dell’adesione il richiedente deve fornire l’indirizzo telematico ai fini delle comunicazioni sociali.
Le domande di adesione sono valutate dal Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale a maggioranza semplice ha la facoltà di respingere le domande di adesione di coloro che, per comportamenti tenuti, attività svolte, cariche rivestite, non diano sufficienti garanzie di assoluta libertà ed indipendenza.
Art. 6 bis - Illeciti disciplinari
Costituisce illecito disciplinare:
- La violazione delle regole di condotta fissate nel codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati, tra cui l’abuso della partecipazione ad AreaDG o delle funzioni ivi svolte per l’ottenimento di vantaggi propri o altrui;
- la grave inosservanza dei principi enunciati nella Carta dei Valori di AreaDG, idonea a ledere la credibilità dell’Associazione.
Art. 6 ter - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono:
- la censura;
- la sospensione temporanea dall’esercizio dei diritti sociali per un minimo di un anno e un massimo di tre anni;
- l’esclusione da AreaDG.
La sanzione viene irrogata in base alla gravità oggettiva della condotta, al suo carattere doloso o colposo, al numero delle violazioni commesse e delle persone coinvolte, al pregiudizio causato all’Associazione.
Art. 7 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per le seguenti cause:
- recesso volontario dall’Associazione, che deve essere comunicato per lettera al Coordinamento Nazionale per lettera o tramite mail o tramite l’intranet di AreaDG e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di spedizione; il recesso volontario può essere comunicato per iscritto anche al referente distrettuale che provvede all’inoltro al Coordinamento Nazionale
- provvedimento motivato di esclusione dall’Associazione, adottato dal Coordinamento Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, per uno dei seguenti motivi:
- mancato versamento della quota mensile, decorso un anno dalla scadenza;
- perdita dei requisiti richiesti per l’adesione;
- sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 5;
- sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 6 ultimo comma;
- applicazione della sanzione dell’esclusione dall’Associazione di cui all’articolo 6 ter, primo comma, lett. c);
- sussistenza di ulteriori motivi di esclusione, previsti dallo Statuto dell’ANM.
La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Salvo quanto previsto dal nono comma dell’articolo 19 ter, in ogni caso il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all’autorità giudiziaria.
La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l’hanno determinata.
Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutte o di parte delle quote versate.
La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.
Il socio escluso in applicazione della sanzione disciplinare di cui alla lettera c) dell’articolo 6 ter, può impugnare la delibera del Coordinamento entro 30 giorni davanti all’assemblea dei soci, che sarà convocata entro i tre mesi successivi.
Art. 8 - Organi sociali
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Segretario Generale di Area Democratica per la Giustizia;
- il Coordinamento Nazionale;
- le Assemblee Distrettuali;
- i Referenti Distrettuali;
- l’Assemblea dei Referenti Distrettuali e dei rappresentati di Area.
Art. 9 - Assemblea generale dei soci
L’assemblea e costituita da tutti i soci come definiti dall’art. 4.
Art. 10 - Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea Generale assume le decisioni fondamentali per l’attività di Area Democratica per la Giustizia.
L’assemblea elabora le linee di politica associativa di Area Democratica per la Giustizia, al fine dell’attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori rimettendone l’attuazione al Coordinamento Nazionale.
Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri a maggioranza semplice, su proposta nominativa del Coordinamento o di almeno 20 soci.
Delibera, a maggioranza semplice, sull’impugnazione delle sanzioni disciplinari applicate dal Coordinamento.
Delibera sulle modifiche della Carta dei Valori e dello statuto a maggioranza semplice.
Approva il bilancio consuntivo annuale.
Delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, la convocazione di elezioni per la nomina di un nuovo Coordinamento Nazionale o di suoi singoli componenti.
Art. 11 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea
L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.
Ad essa hanno diritto di partecipare tutti gli aderenti.
L’assemblea e convocata in via ordinaria dal Coordinamento Nazionale che provvede alla formulazione dell’ordine del giorno, con preavviso non inferiore a venti giorni.
È altresì convocata a seguito di richiesta dalle assemblee distrettuali o di cento aderenti.
Ai fini dell’indizione dell’elezione del nuovo Coordinamento Nazionale o di suoi singoli componenti ai sensi dell’art. 10 ultimo capoverso, l’assemblea e convocata soltanto ove richiesta da almeno tre assemblee distrettuali e 150 aderenti.
I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale.
La comunicazione ai soci avviene per via telematica.
Per la valida costituzione dell’assemblea e richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate qualunque sia rl numero dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra, purchè se ne dia notizia nell’avviso di convocazione.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito.
A tale fine si considerano presenti i soci che abbiano espresso la loro volontà nei modi indicati nel successivo art. 12.
L’Assemblea e presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei voti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.
Art. 12 - Diritto di voto
Ogni socio dispone di un singolo voto. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota di contribuzione.
I soci che non possono partecipare personalmente all’assemblea generale possono conferire deleghe di voto nell’Assemblea Generale, o nelle assemblee distrettuali appositamente convocate per discutere sull’O.d.G. sul quale è convocata l’assemblea generale.
Ogni socio può ricevere al massimo cinque deleghe per le votazioni in assemblea.
Art. 13 - Il Segretario generale e il Coordinamento nazionale, il Segretario generale ed il Presidente
Il Coordinamento Nazionale, resta in carica due anni
È costituito da 7 componenti elettivi, di cui almeno 3 per ciascun genere.
In caso di dimissioni o rinuncia di uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti.
I componenti del Coordinamento Nazionale non possono essere candidati alle elezioni del Csm per la durata del mandato, nemmeno in caso di dimissioni.
I componenti del Coordinamento Nazionale eleggono al loro interno il Segretario Generale e il Presidente.
L’incarico di componente del Coordinamento Nazionale, l’incarico di Segretario Generale e l’incarico di Presidente sono rinnovabili per una sola volta.
Il Segretario Generale convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale, provvede ad attuare le deliberazioni del coordinamento e compie ogni altra attività necessaria per il funzionamento dell’organo.
Il Presidente presiede l’assemblea dei referenti distrettuali e dei rappresentanti di Area.
Il Presidente ha un ruolo rappresentativo del gruppo e della sua unità.
Il Presidente ed il Segretario generale hanno, anche disgiuntamente, la rappresentanza legale del gruppo.
Il Segretario Generale e il Presidente possono essere revocati dal Coordinamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Coordinamento Nazionale si riunisce con cadenza periodica e anche su richiesta di uno solo dei componenti.
È predisposto il verbale delle riunioni pubblicato mediante diffusione nella mailing list nazionale dell’Associazione.
Art. 14 - Elezioni del Coordinamento nazionale
I componenti il Coordinamento Nazionale sono eletti con lista unica nazionale, voto segreto e con indicazione sino a quattro preferenze purché, in caso di voto multiplo, il voto sia diversificato per genere, secondo il sistema di raccolta del voto in sede circondariale o distrettuale, con spoglio unico nazionale.
Possono essere candidati soci proposti da una o più assemblee distrettuali o da almeno 20 soci. Preferibilmente la lista nazionale sarà composta da non meno di sei candidature per ciascun genere.
Art. 15 - Compiti del Presidente, del Segretario generale e del Coordinamenro nazionale
Il Coordinamento Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale rappresentano Area Democratica per la Giustizia nei rapporti con gli organi del governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata. Il Segretario Generale con il Coordinamento Nazionale elaborano e coordinano l’azione politica dell’Associazione, nel quadro delle linee politiche espresse dall’Assemblea generale dei Soci e per l’attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori.
Il Presidente cura la rappresentanza del gruppo e mantiene i rapporti con le sezioni locali e convoca l’assemblea dei referenti distrettuali e degli eletti di Area.
Il Coordinamento si avvale per le proprie attività di gruppi di lavoro tematici, con propri referenti. Ad essi compete:
- assumere ogni decisione necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento dell’Associazione;
- organizzare momenti di confronto con i rappresentanti dell’Associazione eletti negli organismi di governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata, ai fini della realizzazione dell’azione politica dell’Associazione;
- organizzare le selezioni delle rappresentanze di Area Democratica per la Giustizia, le selezioni dei candidati a rappresentare Area Democratica per la Giustizia nei suddetti organismi rappresentativi privilegiando il metodo delle primarie;
- promuovere e coordinare le iniziative culturali;
- promuovere il sito web di AreaDG quale strumento di comunicazione esterna e la Intranet WeArea quale strumento di comunicazione interna del gruppo. Nominare il responsabile della redazione del sito web. Il responsabile decade con le elezioni del nuovo coordinamento e può essere rinnovato nell’incarico;
- Nominare, su proposta o sentito il responsabile della redazione, gli altri componenti della redazione. Della redazione fa comunque parte un componente del coordinamento;
- assumere le decisioni necessarie per la gestione dell’Associazione;
- comunicare ad ogni assemblea le attività e le iniziative che intende assumere e quelle già svolte nell’interesse dell’Associazione;
- convocare l’assemblea dei referenti distrettuali;
- stimolare il dibattito pubblico sui temi della giustizia e della magistratura attraverso i media nonché la promozione di iniziative di carattere scientifico e culturale rivolte agli operatori del diritto come alla cittadinanza;
- perseguire, nelle forme ritenute opportune, il coinvolgimento diretto degli aderenti nelle concrete attività dell’Associazione, con facoltà di delega degli stessi a svolgere specifici compiti nell’ambito associativo;
- convocare l’assemblea nazionale e fissare il relativo ordine del giorno;
- amministrare il patrimonio sociale e formare il bilancio per i singoli esercizi finanziari; stabilire l’importo e le modalità di versamento della quota annuale di contribuzione;
- nominare un tesoriere;
- decidere in caso di controversia sull’ammissibilità di argomenti iscritti o di cui venga chiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea;
- deliberare sull’ammissione e sulla esclusione degli associati.
Art. 16 - Riunioni e delibere del Coordinamento nazionale
Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di uno dei componenti.
Delibera a maggioranza dei componenti.
È predisposto il verbale delle riunioni pubblicato mediante diffusione telematica nella mailing list dell’Associazione.
Art. 17 - Le Assemblee distrettuali
In ciascun distretto è costituita l’Assemblea Distrettuale composta dai soci che esercitano le funzioni in quel distretto.
L’assemblea è convocata dai referenti distrettuali.
Sono possibili assemblee infradistrettuali o congiunte di più distretti.
Per le modalità di convocazione ed i quorum deliberativi si osservano le disposizioni dell’art. 11 e si applicano le norme che disciplinano l’Assemblea generale, ove compatibili.
Art. 18 - I referenti distrettuali
I referenti organizzano e promuovono le attività dell’Associazione nel distretto.
I referenti distrettuali sono eletti dalle Assemblee Distrettuali e rimangono in carica un biennio.
Collaborano con il Coordinamento Nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di Area Democratica per la Giustizia.
Partecipano all’assemblea dei referenti distrettuali.
Art. 19 - L’Assemblea dei referenti distrettuali e dei rappresentanti di Area
L’assemblea dei referenti distrettuali e dei rappresentanti di Area è composta da tutti i referenti distrettuali e dagli eletti di Area nelle Giunte A.N.M. locali.
È organo consultivo e di impulso del Coordinamento Nazionale.
È convocata non meno di due volte l’anno su iniziativa del Coordinamento Nazionale, in occasione di riunioni di quest’ultimo, nonché a richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Coordinamento.
Le deliberazioni sono adottate senza la previsione di quorum costitutivi e/o deliberativi e non sono vincolanti.
Ogni distretto esprime un referente ogni 50 iscritti o frazione di 50 iscritti.
Art. 19 bis - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre magistrati, scelti tra i magistrati in servizio iscritti all’Associazione e tra magistrati in pensione da non più di cinque anni, purché già iscritti ad essa al momento del pensionamento, ciascuno dei quali eletto dall’Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta nominativa del Coordinamento o di almeno 20 soci.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Qualora uno dei componenti cessi dall’incarico prima della scadenza del triennio, il Coordinamento lo sostituisce con altro componente che resterà in carica solo fino a detta scadenza.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato dal suo Presidente d’iniziativa o su richiesta di uno dei componenti.
Il Collegio dei Probiviri è garante dell’osservanza dello Statuto e della Carta dei valori e vigila sulla conformità delle condotte degli associati ai valori e agli obiettivi dell’Associazione, nonché alle regole di correttezza e probità.
Art. 19 ter - Procedimento disciplinare
Il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare di propria iniziativa o su segnalazione degli organi dell’Associazione o di singoli associati, dando avviso all’incolpato.
Ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare il Collegio dei Probiviri svolge attività istruttoria, acquisendo ogni informazione utile alla verifica dei fatti per cui procede.
L’incolpato può farsi assistere da un difensore di fiducia ed ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri, di conoscere quanto è stato acquisito a suo carico, di presentare memorie e documenti e di chiedere che il Collegio proceda a specifici atti istruttori.
In caso di illecito gravemente lesivo della credibilità dell’Associazione, il Collegio, previa audizione dell’incolpato, può disporre la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio dei diritti associativi, fino alla definizione del procedimento disciplinare.
All’esito dell’istruttoria, il Collegio dei Probiviri, qualora non ravvisi gli estremi dell’illecito disciplinare, archivia il procedimento con delibera motivata; qualora invece ritenga sussistenti gli estremi dell’illecito disciplinare, provvede all’audizione dell’incolpato e, quindi, presenta al Coordinamento proposta motivata di applicazione di sanzione disciplinare.
Il Coordinamento si pronuncia sulla proposta del Collegio dei Probiviri dopo avere ascoltato l’incolpato, qualora lo richieda.
Art. 20 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Coordinamento Nazionale il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o piu liquidatori.
Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Patrimonio e finanziamenti
II patrimonio dell’Associazione e costituito dai contributi degli aderenti nonchè da eventuali conferimenti di terzi soggetti; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 23 - Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell’Associazione Nazionale Magistrati Italiani.
Art. 24 - Norma transitoria
Per il biennio 2015-2017 sono componenti di diritto del Coordinamento Nazionale anche i segretari dei gruppi fondatori, Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia-Art.3. Fino al 31/12/16 hanno diritto di voto in assemblea anche tutti coloro che sono già iscritti a Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia-Art. 3.
Il secondo comma dell’art. 4 si applica con decorrenza dal 5 dicembre 2022.
Il testo vigente è stato approvato dalla Assemblea Generale che si è tenuta il 27 novembre 2016 e modificato dalle Assemblee Generali tenutesi il 28 maggio 2017, il 2 dicembre 2017, il 17 aprile 2021 e il 26 settembre 2021 e 4 dicembre 2022.