Carta di organizzazione
1. Organi di Area
1. È istituita l’associazione tra magistrati denominata AREA, non avente scopo di lucro, con sede in Roma.
2. Sono organi di Area:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Coordinamento nazionale;
- le Assemblee distrettuali;
- i Referenti distrettuali;
- l’Assemblea dei referenti distrettuali.
3. Area riconosce il valore del dibattito telematico e promuove forme di partecipazione a distanza. Il coordinamento nazionale ha facoltà di adottare forme di consultazione telematica.
2. L’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale assume le decisioni fondamentali per l’attività di Area. Procede alla modifica della Carta dei Valori e della Carta di Organizzazione a maggioranza semplice.
2. All’Assemblea partecipano con diritto di voto i magistrati di Area: i magistrati di Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia - Art. 3 e i magistrati che si riconoscono in Area, non impegnati in altri gruppi costituiti in senso all’Associazione Nazionale Magistrati. L’adesione ad Area si manifesta con la sottoscrizione della Carta dei Valori e del programma elaborato dal Coordinamento di Area e, dal 2016, con il versamento della quota di contribuzione stabilita. L’assemblea può deliberare l’apertura, senza diritto di voto, ad altri soggetti.
3. L’Assemblea è convocata dal Coordinamento Nazionale con preavviso di almeno 20 giorni. Possono chiederne la convocazione anche le Assemblee distrettuali o 100 magistrati di Area.
4. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei partecipanti può deliberare la convocazione di nuove elezioni per la nomina di un nuovo Coordinamento o di suoi singoli componenti se convocata su richiesta di almeno 3 assemblee distrettuali o di almeno 150 aventi diritto di voto in Assemblea.
5. Nell’assemblea nazionale ha diritto di voto ogni partecipante, per sé o per delega, entro il numero massimo di 5 voti delegati. Le deleghe possono essere raccolte nelle Assemblee distrettuali o nell’Assemblea Nazionale.
3. Il Coordinamento nazionale
1. Il Coordinamento nazionale è formato da 7 componenti elettivi, di cui almeno 3 per ciascun genere, eletti con voto segreto e preferenza unica o doppia se differenziata per genere, secondo il sistema di raccolta del voto in sede circondariale o distrettuale, con spoglio unico nazionale. Per il biennio 2015-2017 sono altresì componenti di diritto i segretari dei gruppi fondatori. I coordinatori durano in carica due anni e per la durata del mandato, anche in caso di dimissioni, non possono essere candidati alle elezioni del Csm. In caso di dimissioni o rinuncia dei componenti elettivi subentra il primo dei non eletti. I coordinatori eleggono al loro interno un portavoce, che resta in carica per un periodo di tempo determinato dal Coordinamento stesso ed è rinnovabile. Il portavoce ha la rappresentanza legale di AREA.
2. Il Coordinamento nazionale promuove, elabora e coordina l’azione politica di Area per la tutela e la realizzazione dei suoi principi ed obbiettivi in tutte le materie indicate dalla Carta dei Valori. E’ l’unico rappresentante di Area nei confronti delle istituzioni dell’autogoverno e della magistratura associata. Organizza momenti di confronto con le rappresentanze di AREA negli organi dell’autogoverno e in ANM. Istituisce e organizza le elezioni primarie, quale metodo ordinario per la selezione delle rappresentanze di Area. Coordina le iniziative culturali di Area che si svolgono nei distretti con l’ausilio dei referenti distrettuali locali.
3. Le decisioni del Coordinamento nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le candidature per il Coordinamento di Area possono essere espresse da una o più assemblee distrettuali o da almeno 20 elettori di Area. Area si impegna a esprimere almeno sei candidature per ciascun genere.
5. Il Coordinamento nazionale si avvale per le proprie attività di gruppi di lavoro tematici, con propri referenti.
6. Il Coordinamento nazionale prevede le modalità e le forme di finanziamento di Area, sia con i contributi dei gruppi promotori, sia con quelli dei non iscritti, quantificando il contributo di questi ultimi.
4. L’Assemblea Distrettuale
1. L’Assemblea Distrettuale è l’organo competente in ordine alle determinazioni fondamentali nell’attività di Area nel distretto. La struttura territoriale può essere diversamente articolata con assemblee infradistrettuali o congiunte di più distretti.
2. L’assemblea è convocata dai referenti distrettuali.
5. I referenti distrettuali
1. I referenti distrettuali sono eletti dalle Assemblee Distrettuali e rimangono in carica un biennio.
2. I referenti organizzano e promuovono le attività di Area nel distretto. Collaborano a livello territoriale con il Coordinamento nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di Area. Partecipano, nel numero massimo di due, all'assemblea dei referenti distrettuali.
6. L’assemblea dei referenti distrettuali
1. L’assemblea dei referenti distrettuali è composta da due referenti per ogni distretto, ed è organo consultivo e di impulso del Coordinamento nazionale.
2. L’assemblea dei referenti si riunisce in occasione di riunioni del Coordinamento su richiesta di quest’ultimo; le sue deliberazioni, su qualsiasidei temi che possono interessare AREA, non sono vincolanti e non presuppongono quorum costitutivi e/o deliberativi. Si riunisce ogni qualvolta venga richiesto da almeno metà dei suoi componenti e comunque almeno due volte l’anno.
approvata dall’Assemblea di AREA, Roma 8 giugno 2013
modificata dall’Assemblea di AREA, Roma 13 giugno 2015