Luci e ombre delle proposte avanzate dal Governo
Il 7 agosto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di un disegno di Legge Delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, che comprende anche nuove norme per l'elezione dei componenti del CSM.
Già da un primo esame si evidenziano molte opportune modifiche che incontrano il favore e, in alcuni casi, le richieste della magistratura.
Tali sono ad esempio le norme che riguardano:
- la nomina dei direttivi e semi-direttivi (trattazione cronologica delle pratiche; favore per l’audizione dei candidati; previsione normativa degli indicatori generici e specifici; privilegio per l’esperienza giudiziaria, ma valutazione degli incarichi fuori ruolo attinenti alla giurisdizione; prolungamento a 5 anni della durata minima dell'incarico conseguito);
- l’organizzazione degli uffici di Procura (che tornano ad essere governati da procedura tabellare);
- la semplificazione delle procedure per l’approvazione delle tabelle e per le valutazioni di professionalità;
- l’accesso alle funzioni di legittimità (innalzamento dell’anzianità necessaria all’accesso; valutazione preminente dell’attività giudiziaria; valutazione degli incarichi fuori ruolo solo per attività assimilabili alla giudiziaria e per la pertinenza allo studio e alla ricerca giuridica);
- il ritorno al concorso di primo grado;
- l’attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura di competenze per la preparazione al concorso;
- la riabilitazione dei magistrati condannati disciplinarmente;
- la disciplina della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche ed amministrative e il loro successivo ricollocamento.
Anche con riferimento al CSM vengono introdotte numerose norme, alcune delle quali certamente positive, come quella relativa alla incompatibilità tra alcune commissioni di gestione amministrativa e la sezione disciplinare, che mira a separare l’alta amministrazione dalla giurisdizione. È apprezzabile altresì l’apertura dei ruoli tecnici del Consiglio alla cultura universitaria. Positiva è da considerarsi, inoltre, la previsione sui contenuti obbligatori e facoltativi dei progetti organizzativi delle procure, sebbene l’indicazione dei criteri di priorità degli affari nella normativa primaria e nella parte obbligatoria dei progetti non appaia pienamente compatibile con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Desta, invece, perplessità la norma che vieta la costituzione di gruppi all’interno del CSM. Tale preclusione sembra disconoscere il valore delle aggregazioni per affinità culturale dei componenti sia laici che togati, ipotizzando che la loro stessa esistenza si risolva in una menomazione dell'indipendenza ed imparzialità dei singoli componenti. Il divieto di costituire gruppi consiliari, però, rischia di ostacolare il più spedito funzionamento dell'organismo e di risolversi in una ipocrisia: i componenti del Consiglio, infatti, continueranno a confrontarsi e ad aggregarsi, privilegiando la comune estrazione culturale e la condivisione dei principi e degli obiettivi, anche senza definire o pubblicizzare tali aggregazioni e quindi rendendole, di fatto, clandestine e opache.
Altra previsione suscettibile di riserve è quella che vorrebbe comporre le commissioni per estrazione a sorte anziché per designazione del comitato di Presidenza o per elezione, come oggi avviene per la Sezione disciplinare.
Questa soluzione non ha alcun effetto benefico e rischia di mortificare le differenti competenze dei componenti del Consiglio i quali non vedrebbero così finalizzate a vantaggio della attività consiliare le proprie specifiche esperienze o attitudini.
Tutti temi sui quali è necessaria una ponderata riflessione.
8 agosto 2020