Il ruolo politico del Csm

di Giuseppe CasciniRita Sanlorenzo
Candidati alle elezioni del Csm

Nell’ultimo decennio sono venuti a maturazione i frutti, in gran parte avvelenati, di due riforme introdotte all’inizio del secolo, la legge elettorale per il Csm e la riforma dell’ordinamento giudiziario.

La riforma della legge per la elezione dei componenti togati del Csm fu approvata nel 2002 su iniziativa del Ministro della giustizia dell’epoca, Roberto Castelli, con il dichiarato intento di ridurre il peso delle correnti all’interno del Csm. Lo scopo della riforma, si legge nella relazione ministeriale al disegno di legge, era quello di valorizzare il rapporto diretto di stima e fiducia tra elettori e candidato, stemperando invece il peso della mediazione esercitata dalle diverse correnti di pensiero dell’associazionismo dei magistrati. Il sistema proposto ha, infatti, il pregio di «premiare» le singole personalità e quindi di impedire ai vari raggruppamenti di dominare la competizione elettorale mediante la semplice ma cogente logica di lista, esaltando le qualità personali, la storia, il curriculum e, in definitiva, le capacità dei singoli candidati … si tratta di un sistema che esalta la persona, l’immagine, la figura, la statura del candidato … appare opportuno privilegiare l’instaurazione di un rapporto di stima e conoscenza personale tra elettore e candidato che superi, pertanto, la mediazione dei gruppi di organizzazione del consenso elettorale.

Nella prima fase di attuazione la legge sembrò produrre, per una sorta di eterogenesi dei fini, un effetto opposto a quello proposto. Le correnti della magistratura associata, infatti, si organizzarono in chiave “difensiva”, presentando “liste bloccate” di candidati in numero corrispondente ai seggi attesi e organizzando una distribuzione del voto su base territoriale tra i candidati designati. In questo modo il numero di candidati per i collegi uninominali finiva per essere pari, o di poco superiore, ai seggi disponibili, con il risultato che l’elettore non aveva praticamente margini di scelta e gli eletti erano in realtà, di fatto, nominati dalle correnti. Per contrastare tale distorsione e restituire agli elettori un potere di selezione degli eletti, alcuni gruppi, all’epoca Magistratura democratica e il Movimento per la giustizia-Articolo 3, organizzarono, in occasione delle elezioni del 2010, una consultazione primaria tra i propri elettori, e nella tornata successiva, 2014, il meccanismo della consultazione primaria fu fatto proprio dalla Anm ed esteso a tutte le correnti.

Nel medio periodo, però, la legge sembra aver raggiunto, almeno in parte, quell’obiettivo di privilegiare l’instaurazione di un rapporto di stima e conoscenza personale tra elettore e candidato che superi … la mediazione dei gruppi di organizzazione del consenso elettorale. Anche in ragione di alcune dinamiche già storicamente presenti nell’associazionismo giudiziario italiano, infatti, il sistema ha finito per privilegiare il singolo rispetto al gruppo, e per esaltare la organizzazione del consenso su base individuale, o territoriale, a scapito di quella basata su idee e programmi, che era (o almeno avrebbe dovuto essere) la ragion d’essere dei gruppi organizzati.

E ciò ha consentito di realizzare quello che era il reale obiettivo della riforma: ridurre il peso delle correnti all’interno del Csm significava, infatti, ridurre il ruolo politico del Consiglio, ridimensionarne la natura di organo di rilevanza costituzionale, relegandolo al ruolo di un ufficio di gestione del personale di magistratura.

Non è un caso, infatti, che qualche anno dopo la introduzione della riforma il Comitato di presidenza impose ai componenti togati di prendere posto nel plenum in ordine di anzianità di ruolo e non per gruppo di appartenenza, come era sempre stato fino ad allora. In questo modo si voleva certificare, anche su di un piano simbolico, che i gruppi organizzati erano fuori del Consiglio e che i membri eletti vi sedevano uti singuli, in ragione delle proprie qualità personali, come scriveva il Governo nella relazione alla legge, e non in ragione della loro appartenenza ad un gruppo organizzato.

Il risultato, apparentemente paradossale, ma anch’esso conseguente nel disegno riformatore, è stato quello di eliminare di fatto ogni forma di responsabilità politica. I componenti togati del Csm, infatti, per previsione costituzionale, non sono immediatamente rieleggibili e dunque la responsabilità politica del loro operato può ricadere solo sul gruppo che li ha indicati e sostenuti. E se questo viene meno, viene meno anche la responsabilità politica.

A questa trasformazione della componente togata si è accompagnata, negli anni, anche una trasformazione della componente eletta dal Parlamento, dovuta in larga parte al mutato quadro politico del Paese.

Nei primi decenni di vita del Csm i componenti eletti dal Parlamento rispecchiavano la divisione in blocchi del sistema politico italiano. Entrambi gli schieramenti, però, cercarono di assicurare un rispetto non solo formale della previsione costituzionale, scegliendo prevalentemente personalità di rilievo nel mondo accademico o forense. Anche nella prima fase della cd. “Seconda Repubblica” la rappresentanza consiliare rispecchiava il bipolarismo del sistema politico dell’epoca, ma si accentuò il legame politico tra i nominati e i partiti politici, con la scelta di soggetti provenienti dal mondo della politica, anche ex-parlamentari o ex-membri del Governo. Nell’ultima fase, caratterizzata sempre di più da Governi di larghe intese, la componente eletta dal Parlamento tende a rispecchiare tale dimensione della politica; mentre si è vieppiù rafforzata la derivazione politica dei componenti nominati dal Parlamento. Ciò ha determinato, nei fatti, la formazione di un gruppo dei laici, tendenzialmente compatto e portatore di una cultura politica non sempre corrispondente al disegno del costituente. Ed è prevedibile che tale assetto permanga anche nell’immediato futuro.

A ciò si aggiunge anche il mutato ruolo del Vice-presidente del Csm, che, nella comunicazione pubblica, va assumendo sempre di più un ruolo politico proprio, e del Comitato di presidenza, che ha assunto, all’interno del Csm, poteri di indirizzo e di gestione che non aveva in passato.

Queste trasformazioni hanno inciso pesantemente sul ruolo istituzionale del Csm e rischiano di modificarne la natura di organo di rilevanza costituzionale.

L’attenzione del Csm, al suo interno e anche nella percezione esterna, sembra concentrata quasi esclusivamente sulle nomine e sulla gestione della carriera dei magistrati. Mentre si avverte sempre meno, nella magistratura e nel Paese, il ruolo politico del Consiglio, quella funzione che Salvatore Senese ebbe a definire in anni passati di orientamento in senso democratico dei contraddittori processi in corso nella magistratura, nei rapporti fra magistratura e Paese, istituzione giudiziaria e sfera politica.

Le pratiche a tutela della indipendenza e dell’autonomia del potere giudiziario, che hanno caratterizzato una lunga fase della vita del Csm, sono sempre più rare. Non certo, però, perché siano venute meno, o si siano ridotte, le aggressioni da parte del potere politico nei confronti della magistratura.

L’interlocuzione con il Governo e il Parlamento sulle riforme in materia di giustizia passa sovente in secondo piano nella vita del Csm e nella percezione all’esterno, mentre è mancata una iniziativa politica del Csm di messa in mora del Governo e della politica sulla drammaticità della situazione della giustizia in Italia e sulla urgenza e indifferibilità di riforme e di investimenti nel settore.

E vanno scomparendo, o sono già scomparse, le relazioni del Csm al Parlamento sullo stato della giustizia.

È mancata in questi ultimi anni una iniziativa politica forte del Csm sulle gravissime emergenze che affliggono il sistema giudiziario in alcune zone del nostro Paese. Pensiamo in particolare agli uffici giudiziari della Calabria e della Sicilia, che sopravvivono quasi esclusivamente sulle spalle dei magistrati più giovani, senza che vi sia una reale attenzione da parte del Csm e della politica sulle difficilissime condizioni di questi uffici e sulle difficoltà che magistrati di prima nomina sono costretti a fronteggiare, spesso in solitudine.

È mancata in questi ultimi anni una forte presenza del Csm sulla questione morale all’interno della magistratura, mentre sempre più spesso le cronache giudiziarie segnalano casi di magistrati coinvolti in indagini per fatti di corruzione. Sul punto sarebbe necessaria, anche in funzione di orientamento, una forte iniziativa politica del Csm nei confronti della Procura generale presso la Corte di cassazione e dell’Ispettorato presso il Ministero della giustizia che metta la questione morale al centro della azione e della attenzione di questi uffici, concentrati piuttosto sulla rilevazione di, presunti o reali, errori formali, sovente nei confronti dei magistrati più esposti e più impegnati.

Nello stesso arco temporale la riforma dell’ordinamento giudiziario, varata, con le migliori intenzioni, nel 2006, ha prodotto una vistosa trasformazione della concezione presso i magistrati del significato della “carriera”, con evidenti ricadute sul sistema di autogoverno e sul rapporto che con esso ha una buona parte dei magistrati italiani, sulle quali è ormai indifferibile una approfondita riflessione.

Il precetto costituzionale di cui all’art. 107, co. 3, per cui «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni» ha perso ogni capacità conformativa, e sembra davvero che in esso e nel modello che esprime, il corpo della magistratura oggi non si riconosca più. Non si può ignorare che la “costruzione” della carriera per molti inizia presto, e segna numerosi percorsi professionali, alla ricerca di titoli, di incarichi aggiuntivi (spesso fuori ruolo), di visibilità personale.

O la magistratura prende consapevolezza delle tendenze in atto, e riesce ad imprimere un visibile cambio di rotta nell’immediato futuro, o sarà difficile riuscire ad invertire la tendenza ed a riportare l’autogoverno nel ruolo e nella funzione di presidio contro gli attacchi, anche interni, all’indipendenza.

Le crescenti polemiche sul correntismo e sulle pratiche lottizzatorie, la delegittimazione costante verso il concreto esercizio della discrezionalità nelle nomine, la diffusione dell’immagine di un Csm incapace di scelte veramente libere e ispirate a valori alti, per un verso mina dall’interno la fiducia dei magistrati nell’autogoverno; dall’altro dà forza e capacità attrattiva alle proposte che esplicitamente si esprimono in termini di protezione corporativa e di garanzia di carriera.

Il pericolo, concreto, riguarda non solo e non tanto l’incapacità di distinguersi nel panorama associativo, e di subire l’omologazione con gruppi interessati essenzialmente alla gestione del potere; ma piuttosto, e molto più drammaticamente, quello di non sapersi opporre alla perdita verticale di indipendenza di una magistratura divisa all’interno da una competizione perenne e facilmente condizionabile sulla base delle ambizioni individuali.

Il dovere del futuro Csm, della sua componente togata, sta nel riaffermare il ruolo di difesa costituzionale delle prerogative che la Costituzione ha voluto assegnare ai magistrati per garantire l’esercizio indipendente della giurisdizione, decisivo per la realizzazione di un modello di democrazia pluralista realizzato attraverso il bilanciamento dei poteri. Sta nell’impegno concreto per una assunzione di responsabilità a fronte del doveroso esercizio del potere di scelta secondo una discrezionalità che va sempre giustificata con puntualità e scrupolo. Sta nella affermazione orgogliosa del dovere di rappresentanza della magistratura, a cui si associa quello di interpretarne i bisogni e le aspettative, non secondo le aspirazioni individuali di carriera, ma secondo la realizzazione della migliore qualità del servizio.

Per restituire al Csm il suo ruolo politico e costituzionale è dunque essenziale ricondurlo al centro del dibattito pubblico sui temi della giustizia e riprendere l’iniziativa politica dei gruppi all’interno del Csm e dall’esterno.

Perché la buona politica è l’unico reale antidoto contro l’antipolitica.

Articolo pubblicato in Questione Giustizia on line, il 29/12/2017 (Rubrica ‘Cronache fuori dal Consiglio’), www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-politico-del-csm_29-12-2017.php