CSM e giustizia minorile
Candidato nella categoria magistrati giudicanti di merito
Negli uffici minorili italiani, da sempre, si sperimentano istituti nuovi come quelli della giustizia riparativa e della mediazione penale. Si affrontano temi nuovi, che il legislatore spesso ha trascurato: le famigli arcobaleno, gli istituti delle tradizioni dei popoli migrati in Italia. Si impara ad applicare le convenzioni internazionali.
Nonostante le ammirevoli attenzioni dell’ultima consiliatura, il CSM trascura la specificità degli uffici minorili e gli interessi del minore.
La circolare sulle Procure non affronta il tema degli affari civili che le Procure minorili (ed in realtà anche quelle ordinarie) devono curare ed infatti i progetti organizzativi delle Procura ordinarie sono tutti centrati sugli obiettivi di repressione penale.
I programmi di gestione, tutti presi dalla necessità della definizione degli affari ultratriennali, non tengono conto che i procedimenti civili minorili hanno, necessariamente, una durata pari a quella del bisogno del minore o dell’incapacità genitoriale e la loro pronta definizione significa sottrarre i minori dalla sfera di attenzione delle istituzioni preposte a garantire il loro migliore benessere.
Nelle scelte dei direttivi spesso si trascura il valore dell’esperienza specifica minorile (basti ricordare i casi delle procura minorile di Firenze e del tribunale per i minorenni di Sassari).
Il CSM deve sempre avere la capacità di valutare le diversità degli uffici, collocati in scenari socioeconomici diversi, ma deve anche avere la capacità di adattare gli strumenti che predispone per la organizzazione degli uffici alle caratteristiche, tutte particolari, del mondo minorile.
Ancora di più, in tali uffici, appare necessario dismettere un approccio burocratico, una valutazione solo quantitativa dei flussi e dei tempi dei procedimenti trattati, investire nella professionalità e nella specializzazione, promuovere una sana contaminazione fra i saperi giuridici dei giudici togati e fra gli altri saperi dei quali sono portatori i giudici onorari.