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GIORNI
AL NUOVO
TRIBUNALE
PERSONE MINORENNI FAMIGLIE
Cosa c'è (ancora) da fare

3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF

Indice
NORME DI RIFERIMENTO NELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Nuovo art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Nuovo art. 50 Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Nuovo art. 50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Nuovo art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

3.1. Istituzione del TPMF

IL TPMF è costituito in ogni sede di Corte di Appello e sezione di Corte di Appello (art. 49 O.G.) [1]

Si articola in:

  • Una sezione distrettuale
    Con sede nel capoluogo del Distretto di CDA e giurisdizione su tutto il territorio della CDA
  • Una o più sezioni distaccate circondariali
    Con sede in OGNI SEDE di Tribunale ordinario del Distretto di CDA e giurisdizione su tutto il territorio del circondario

3.2. Composizione del nuovo TPMF: i magistrati ordinari (art. 50 O.G.)

Secondo l’art. 50 O.G.

  1. Il TPMF
    1. è diretto dal presidente
    2. Ad esso sono addetti più giudici (dotati di specifiche competenze)
  2. Nei TPMF può essere istituito un posto di presidente di sezione
    1. Se vi sono addetti più di dieci giudici
    2. In numero non superiore alla proporzione di uno a dieci
  3. I giudici addetti al TPMF
    1. Esercitano le relative funzioni in via esclusiva
    2. Non si applica il limite della decennalità
    3. POSSONO SVOLGERE FUNZIONI
      1. PRESSO LA SEZIONE DISTRETTUALE
      2. E PRESSO UNA O PIU’ SEZIONI CIRCONDARIALI DEL MEDESIMO TRIBUNALE
        1. ANCHE PER SINGOLI PROCEDIMENTI
        2. SECONDO CRITERI DETERMINATI DALLE TABELLE
      3. Quando il magistrato è assegnato a più sezioni le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni
  4. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio
CONSIDERAZIONI
  1. La pianta organica (determinata dal Ministero) determina solo il numero di giudici addetti al TPMF
  2. Di conseguenza i bandi di trasferimento indetti dal CSM pubblicheranno sempre la sede distrettuale (salvo indicazioni più specifiche previste dal CSM)
  3. Sono le tabelle che stabiliscono se un giudice:
    1. lavora solo nella sezione distrettuale
    2. lavora presso una o più sezioni circondariali
  4. Quindi un giudice può essere tabellarmente addetto
    1. Solo alla sezione distrettuale
    2. Solo ad una sezione circondariale
    3. Alla sezione distrettuale e a una sezione circondariale
    4. A più sezioni circondariali
    5. Alla sezione distrettuale e a più sezioni circondariali
  5. Il giudice può essere addetto alla distrettuale e/o alla circondariale e/o a più sezioni circondariali anche per singoli procedimenti (secondo i criteri stabiliti dalle tabelle)
    1. Nel caso di contemporanea assegnazione di un giudice alla sezione distrettuale e a quella circondariale si dovrà tenere conto delle incompatibilità ai fini della formazione dei collegi per il reclamo e quindi della necessità di adeguate risorse per costituire tali collegi
  6. Un vincolo tabellare è desumibile dal penultimo comma dell’art. 50: A ciascuna sezione deve essere destinato un numero congruo di giudici
  7. Nel caso il giudice sia assegnato a più sezioni il trasferimento da una sezione all’altra per lo svolgimento delle attività processuali non dà luogo al riconoscimento di spese di missione. Va peraltro prevista, in ogni sezione distrettuale o circondariale, un adeguato numero di stanze/aule per lo svolgimento dell’attività di ciascun giudice assegnato a tali sezioni

3.3. Il settore penale della sezione distrettuale

L’art. 50-bis O.G. prevede che

  1. in ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono incaricati uno o più magistrati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
  2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica con collegio composto da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione (è stato abolito il riferimento a un uomo e una donna).
  3. Nell’udienza dibattimentale e nel giudizio per il riesame la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica con collegio composto da due magistrati e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.

L’art. 51 O.G. prevede che

  1. Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

3.4. Istituzione dei Presidenti di sezione

Secondo l’art. 50 nel  TPMF può essere istituito un posto di presidente di sezione

  1. Se vi sono addetti più di dieci giudici
  2. In numero non superiore alla proporzione di uno a dieci

Secondo l’art. 50.3  le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

CONSIDERAZIONI

In base all’art. 50 i presidenti di sezione vengono istituiti se al TPMF sono addetti 10 giudici (o multipli di 10). Ma in base all’art. 50.3 sembrerebbe che i Presidenti di sezione sono istituiti nell’ambito della singola sezione circondariale.

A sua volta l’art. 50.3 comma 2 stabilisce che con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali  mentre l’art. 50.3 comma 3 prevede che nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

Sussiste quindi una antinomia che legittima una domanda: se il presidente di sezione viene istituito a livello distrettuale (quando i giudici addetti al TPMF sono almeno 10 o multipli di 10) ovvero a livello circondariale (in questo secondo caso si potrebbe istituire il posto di presidente di sezione solo se alla singola sezione circondariale sono addetti, tabellarmente, almeno 10 giudici).

Secondo la prima opzione una volta stabiliti quanti presidenti di sezione possono essere istituiti presso il TPMF dovrebbero essere assegnati a una o più sezioni con previsione tabellare (il termine “istituiti” di cui all’art. 50.3 andrebbe quindi inteso come “assegnati”). Solo ove ad una sezione circondariale non venga assegnato un presidente di sezione dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

Va poi osservato che il ruolo di Presidente di sezione presso la sezione circondariale del TPMF non verrà coperto con il trasferimento (a domanda o di ufficio) dei presidenti di sezione delle sezioni specializzate (ove esistono) del Tribunale ordinario in quanto non è previsto alcun meccanismo di trasferimento fino al 31.12.2029.

Ciò rischia di determinare un azzeramento delle professionalità maturate perché tali semi-direttivi, restando nel TO e con un carico di lavoro (pendenze di famiglia al 17.10.2024) che progressivamente diminuirà, dovranno necessariamente essere assegnati ad altre sezioni.

L’unica modalità di trasferimento per tali giudici sarà quella di partecipare ai bandi nazionali indetti dal CSM per la copertura dei nuovi posti di presidente di sezione del TPMF.

Viceversa il trasferimento previsto al 1.1.2030 rischia di essere virtuale perché a tale data i posti di presidente di sezione istituiti presso i TPMF saranno probabilmente tutti coperti.

3.5. L’ufficio per il processo nel TPMF

NORME DI RIFERIMENTO NEL D.LGS 151/2022
Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134
Art. 12 Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali
Art. 13 Costituzione dell’ufficio per il processo
Art. 14 Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 15 Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

La normativa che regola l’ufficio per il processo nel TPMF è contenuta in apposito capo del decreto legislativo 10 ottobre 2022 nr 151 che integra, sotto tale profilo, le norme di cui al d.lgs. 149/2022. Per quanto non previsto da tale capo si deve fare riferimento alle norme di cui ai capi I e II in quanto compatibili.

3.5.1. Costituzione e composizione dell’ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

Secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l’ufficio per il processo:

  1. è costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del TPMF
  2. è costituito dal personale
    1. di cui all’art. 4 d.lgs. 151/2022 ossia:
      1. i giudici onorari di pace di cui agli articoli 1030, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
      2. i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
      3. coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
      4. il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
      5. gli addetti all’ufficio del processo (personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);
      6. il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;
    2. dai giudici onorari esperti di cui all’art. 6 RDL 1404/1934
  3. è diretto e coordinato dal Presidente del TPMF per quanto attiene alla sezione distrettuale;
  4. è diretto dai presidenti di sezione circondariale, o in mancanza, dai magistrati titolari di incarico di collaborazione, per quanto attiene alle sezioni circondariale e su attribuzione di tali compiti da parte del Presidente del TPMF

Nella sostanza, secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l’ufficio per il processo è costituito sia presso le sezioni distrettuali, che presso quelle circondariali del TPMF.

Il personale che compone tale ufficio è costituito dagli addetti all’ufficio del processo (AUPP), dai giudici onorari di pace (gli ex GOT dei Tribunali) e dai giudici onorari esperti (già giudici del TM). Le altre figure sono costituite dal personale amministrativo e tirocinanti (oggi ormai scomparsi dagli uffici in quanto il tirocinio non è più necessario per partecipare al concorso in magistratura).

Per definire, quindi, i compiti di ciascuna figura si deve fare riferimento sia alle norme generali, dettate per il Tribunale (art. 5 (processo civile) e 6 (processo penale) del d.lgs 151/2022 (da ritenersi applicabili anche al nuovo Tribunale per le persone, minori e famiglia.) sia alle norme specifiche dettate per il TPMF (art.13 e seguenti d.lgs. 151/2022) con riferimento specifico ai Giudici Onorari e ai Giudici Esperti.

In via generale i componenti dell’ufficio del processo possono essere autorizzati (dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato) allo svolgimento di specifiche attività connesse all’esercizio dell’attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi di Tribunale

Inoltre i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Le norme specifiche per GOP (sezione circondariale) e Giudici onorari esperti (sezione distrettuale e sezione circondariale) delineano invece ulteriori e specifiche attività riservate a questi ultimi e tra loro anche molto differenti.

3.5.2. I funzionari addetti all’ufficio per il processo

Per quanto attiene ai funzionari addetti all’ufficio per il processo (AUPP) si possono richiamare i contenuti dell’art. 5 (processo civile) e 6 (processo penale) relativi ai Tribunali e Corti di Appello.

 

Nel settore civile i compiti degli AUPP possono essere:

  1. attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
  2. supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civilenonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
  3. raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
  4. raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
  5. supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
  6. assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;
  7. supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Nel settore penale i compiti degli AUPP possono essere:

  1. coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
  2. prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
  3. incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
  4. fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

Va evidenziato che tali compiti sono genericamente riferibili anche ai GOP e GOE.

3.5.3. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace (art. 14)

Il giudice onorario di pace assegnato alla sezione circondariale dell’ufficio del processo presso il TPMF svolge le seguenti funzioni e compiti[2]:

  1. coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata
  2. compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale.
  3. provvede, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
  4. può assistere alla camera di consiglio.
  5. può essere delegato a compiti e attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,
  6. in particolare può essere delegato:
    • all'assunzione dei testimoni,
    • al compimento dei tentativi di conciliazione,
    • alla redazione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari,
    • alla redazione dei provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione per gli affari di competenza del giudice tutelare (art. 10 d.lgs. 116/2017).

Al giudice onorario di pace non può essere mai assegnata, neppure nei limiti di cui all’art. 11 comma 5 d.lgs. 116/2017, la trattazione (autonoma) di procedimenti civili in materia di famiglia (cfr. combinato disposto dei commi 1 e 6 lett. a) punto 5 del d.lgs. 116/2017): ossia non possono essere assegnati ruoli autonomi in materia di famiglia.

 

Il limite posto dal comma 6 lett. a) punto 5) del d.lgs. 116/2017 impedisce anche di destinare il giudice onorario di pace a compiti di supplenza (previsti dall’art. 13 d.lgs. 116/2017) di magistrati assenti o temporaneamente impediti.

3.5.4. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti (art. 15)

A differenza dei GOP, per i quali sono previsti compiti riferiti solo alle sezioni circondariali, i GOE possono invece svolgere funzioni e compiti anche nelle sezioni distrettuali.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti svolgono le funzioni di componente del collegio nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario ossia:

  1. in ambito penale:
    • nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito ad un decreto di giudizio immediato;
    • nel dibattimento collegiale;
    • nelle procedure ex art 309/310 cpp.
  2. in ambito civile:
    • nelle procedure in materia di adozione (procedure di abbandono ex art 8 e ss l. 184/83; adozioni internazionali, adozioni nazionali ex art 44 l. 184/83; ricerca delle origini ex art 28 l. 184/83, trascrizioni adozioni estere);
    • nelle procedure relative ai minori stranirei non accompagnati.
  3. in ambito c.d. “amministrativo”:
    • procedure rieducative ex art 25 e ss RD 1404/34.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti possono essere delegati a svolgere:

  • funzioni di conciliazione;
  • funzioni di informazione sulla mediazione familiare;
  • funzioni di ausilio del giudice togato all’ascolto del minore;
  • funzioni di sostegno ai minorenni e alle parti;
  • funzioni di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all’immigrazione:

  • collaborano alla verifica dell’accoglienza e della progettualità relativa ai minori;
  • si raccordano con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità;
  • curano l’ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale;
  • verificano l’andamento delle tutele, con riferimento all’equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell’elenco di cui all’ articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali;
  • svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nei procedimenti amministrativi possono essere delegati a svolgere:

  • funzioni di raccordo con i servizi territoriali;
  • funzioni di coordinamento con il servizio ministeriale nell’ambito del connesso procedimento penale.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nel settore delle adozioni possono essere delegati a svolgere;

  • attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali;
  • attività di formazione delle coppie aspiranti all’adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari, nella materia penale, possono essere delegati a svolgere:

  • attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa;
  • attività di raccordo con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
  • attività di verifica degli interventi rieducativi in corso nel settore dell’esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali.

Nell’ambito delle sezioni circondariali i giudici onorari esperti possono essere delegati dal magistrato assegnatario del procedimento a:

  • interloquire con le parti processuali;
  • interloquire con gli ausiliari del giudice;
  • interloquire con i servizi territoriali;
  • coadiuvare i curatori speciali nell’esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale;
  • garantire il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell’intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti;
  • svolgere le attività di supporto dei servizi territoriali nell’esecuzione dei provvedimenti.

Nell’ambito delle sezioni circondariali possono inoltre essere delegati dal Presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla:

  • tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all’affidamento familiare;
  • alla raccolta di informazioni sui medesimi;
  • alla loro audizione.

3.6. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici esperti

L’art. 50 O.G. prevede infine che “Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti”.

  1. La distribuzione territoriale dei giudici esperti è stabilita attualmente da una pianta organica che prevede 770 giudici in totale assegnati ai vari Tribunali per i Minorenni (di cui 749 presenti)
  2. La assegnazione al TPMF avviene su base distrettuale a numeri invariati.
  3. Nel nuovo TPMF i giudici esperti svolgeranno due funzioni diverse:
    1. come giudici componenti i collegi nei casi previsti dalla legge
    2. come componenti dell’Ufficio per il processo
  4. Mentre la composizione dei collegi riguarda sempre competenze della sezione distrettuale situata nel capoluogo della Corte di Appello l’assegnazione come componenti dell’ufficio per il processo riguarda anche le sezioni circondariali situate sul territorio
  5. Si deve ritenere che anche in questo caso il numero di giudici esperti sia fissato in pianta organica a livello distrettuale e poi destinato come AUPP ai vari circondari su base tabellare.
    1. Nella circolare tabelle andrà stabilito se i giudici esperti vengono assegnati con i criteri già previsti per i magistrati: quindi con possibilità di essere assegnati a una o più sezioni e/o per procedimento
    2. Nella formulazione delle singole tabelle andrà poi stabilito il modello di UPP adottato e quindi l’assegnazione sulla sezione o per singolo giudice o per tipologia di procedimenti
  6. Va poi evidenziato che l’attuale modalità di remunerazione del lavoro dei giudici esperti è basata sullo svolgimento delle udienze che però saranno svolte dai giudici esperti solo per i procedimenti in cui svolgono la funzione di giudice componente del collegio. Molte delle attività svolte come AUPP non prevedono invece lo svolgimento di udienze (ed in altri casi è previsto in affiancamento al magistrato ordinario come nell’ascolto del minore). E’ quindi necessaria una modifica normativa per prevedere la remunerazione di tali attività sulla falsariga di quanto avvenuto per gli ex giudici onorari di Tribunale stabilizzati o dei giudici onorari di pace assunti dopo il 2017.

3.7. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici onorari di pace

  1. La presenza dei GOP presso il TPMF è specificamente prevista dall’art. 12 del d.lgs. 251/2022 che richiama l’art. 4 dello stesso decreto nonché dall’art. 14 stesso decreto che individua le funzioni e i compiti dei GOP presso il TPMF.
  2. Peraltro, dopo la riforma operata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non è stato ancora adottato il decreto Ministeriale previsto dall’art. 3, commi 1, ultimo periodo e comma 7 del decreto legislativo 116/2017 con cui deve essere individuato per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
  3. In assenza di tale decreto sarà il Capo dell’ufficio ad individuare, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, avendo riguardo, alla funzionalità degli uffici giudiziari (Ufficio del giudice di pace e Ufficio per il Processo) le posizioni da coprire nell’ufficio del processo.
  4. Tali previsioni normative riguardano solo il Tribunale ordinario: nulla è previsto per il TPMF. In particolare ad oggi non è prevista una pianta organica dei GOP presso il TPMF né la riforma ha previsto la determinazione di una pianta organica.
  5. Inoltre la previsione di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è riferita al Presidente del TO: ove si volesse intendere estensibile tale norma anche al Presidente del TPMF, quest’ultimo non potrebbe sostituirsi al Presidente del TO per destinare i GOP nominati a seguito di concorso presso i TO.
  6. È quindi necessario che nella nuova pianta organica dei GOP venga prevista una specifica quota riservata ai TPMF.

3.8. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione degli addetti all’Ufficio per il Processo

Il problema principale per l’assegnazione degli AUPP al nuovo TPMF è costituito dalla mancanza di una dotazione organica per tale nuovo ufficio: va ricordato che al TM non sono stati destinati AUPP mentre le sezioni famiglia condividono la dotazione organica del Tribunale.

Peraltro è giocoforza prevedere che i Tribunali ordinari tenderanno a mantenere le dotazioni loro riservate.

La materiale assegnazione degli AUPP richiede una procedura analoga a quella prevista per tutto il personale amministrativo che viene trasferito a domanda.

Anche per gli AUPP si porrà il problema della loro allocazione sulle sezioni circondariali.

Appare opportuno che, nell’ambito dei progetti di stabilizzazione e soprattutto in occasione di nuove assunzioni, previste dal PNRR, venga questa volta destinata una specifica quota di AUPP al nuovo TPMF.

3.9. Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo

La normativa prevede due possibilità per l’assegnazione del personale amministrativo:

  1. un interpello a domanda con preferenza per il personale che già esplica funzioni analoghe a quelle che dovrà esplicare nel nuovo TPMF;
  2. la adozione di provvedimento del Dg del personale per l’applicazione di personale di altri uffici fino al 31.12.2009.

Per il personale amministrativo l’interpello si incrocerà inevitabilmente con le richieste di trasferimento su base nazionale.

Per l’assegnazione in flessibilità dovrà invece essere individuato l’ufficio territoriale proponente non potendo tale funzione essere demandata né all’ufficio destinatario né all’ufficio da cui proviene il personale applicato: tale ufficio va individuato nella Corte di Appello previa analisi dei flussi di lavoro distrettuali, delle scoperture di organico e delle esigenze del nuovo TPMF

3.10. Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi

Per personale dirigenziale amministrativo la riforma non prevede specifici sistemi di interpello/trasferimento.

Peraltro la natura degli uffici, come era stato sottolineato anche dal DOG, richiedeva una posizione presso ogni sezione distrettuale nonché presso le sezioni circondariali di maggiori dimensioni per i distretti con più di tre circondari di tribunale.

Per le Procure il DOG aveva ipotizzato di prevedere un posto di dirigente solo per le sedi di maggiori dimensioni, in corrispondenza delle posizioni dirigenziali attualmente previste per le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

Si tratta di un obiettivo di difficile raggiungimento stante il fatto che ora gli attuali uffici giudiziari patiscono una scopertura di circa il 50% rispetto all’attuale dotazione organica, il DOG aveva ritenuto necessario prevedere la posizione dirigenziale

Peraltro la presenza di un dirigente appare indispensabile in uffici di tale complessità e delicatezza e con una dislocazione territoriale così articolata.

In ogni caso dovranno essere almeno bandite le posizioni dirigenziali attraverso apposito interpello del Ministero in modo da dare la possibilità ai dirigenti di essere assegnati al nuovo TPMF.