Pratica a tutela per i giudici della protezione internazionale
Al Comitato di Presidenza
La Sezione Specializzata di Milano in materia di protezione internazionale, dell’immigrazione e della cittadinanza, dopo mesi di approfondimento e studio, ha proposto, con alcune recenti decisioni, un particolare orientamento a proposito della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai richiedenti asilo, della “protezione umanitaria”, istituto introdotto e disciplinato dall’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 286/98 (il c.d. Testo Unico sull’Immigrazione) ma abrogato dal decreto “Salvini” nell’ottobre 2018 (e solo parzialmente reinserito attraverso il D.L. n.130/2020).
Naturalmente si tratta di casi ancora sottoposti al regime normativo della previgente disposizione, e ciò perché l’immane mole di lavoro che impegna i Tribunali di tutto il paese in questa materia, unita alla delicatezza di ciascuna decisione che riguarda diritti fondamentali della persona, ha prodotto, per effetto dell’inadeguatezza delle risorse nel complesso a disposizione della giurisdizione, un arretrato notevolissimo in questo settore.
In particolare, nelle pronunce che, come sempre, riguardano lo specifico caso di un individuo, la sua storia e il paese di sua provenienza, i giudici hanno valorizzato agli effetti del presupposto della protezione umanitaria – bilanciando la situazione del paese di provenienza con quella del paese in cui si chiede la protezione – quelle peculiari “condizioni di vulnerabilità” in cui si trova una persona in ragione della pandemia e della situazione sanitaria nel paese di origine. E ciò alla luce di una serie di indicatori dell’Inform Epidemic Global Risk Index (identificati nel numero di 100) che tengono in considerazione l’impatto della pandemia sul territorio di origine del richiedente, ma anche il rischio che il richiedente, già identificato vulnerabile, possa, in caso di rimpatrio, subire un ulteriore aggravamento delle proprie condizioni a causa della situazione di pandemia che imperversa nel suo Paese, per esempio, per la scarsità di risorse sanitarie (pochi ospedali o respiratori o posti letto) o per l’insicurezza alimentare o per disordini sociali, sicché si debba ritenere a rischio il nucleo minimo dei suoi diritti umani.
Alcuni giornali hanno riferito di queste decisioni in questi termini:
- “Ecco l’ultimo blitz delle toghe: Accogliere gli immigrati della pandemia” (dal sito il giornale.it).
- Nell’edizione cartacea del 28 dicembre della medesima testata, il giornalista, Marco Gervasoni, afferma quanto segue: “Da non giuristi, la sentenza ci sembra clamorosa, tanto più che i ricorsi sono stati presentati dagli immigrati nel 2018, quindi ben prima dello scoppio della pandemia. Clamorosa e potenzialmente pericolosa, visto che potrebbe costruire un precedente, Infatti i giudici italiani sono già piuttosto generosi, rispetto ai colleghi degli altri Paesi, nell’interpretare i mille parametri che regolano il cosiddetto “diritto d’asilo” in senso favorevole all’immigrato. Questo si spiega con la specificità della nostra magistratura, che dagli anni Sessanta si è politicizzata. C’è in particolare una corrente delle toghe, Magistratura democratica, per la quale la missione del magistrato consiste nel sanare le ingiustizie del mondo, per cui egli dovrebbe fare restare nel nostro Paese il più alto numero di “sfruttati” e di “disperati”: il terzomondismo marxista nelle forme liberal e multiculturaliste”;
- “Accogliere gli immigrati della pandemia”. “Così i giudici spalancano le porte ai clandestini” “Avete capito bene. Anziché stringere le maglie dell’immigrazione illegale in piena pandemia ancora una volta la sintesi tra sinistra politica e magistratura politicizzata partorisce un abominio giuridico sulla pelle degli italiani, concedendo di fatto il diritto a stare in Italia a chiunque sbarchi clandestinamente sulle nostre coste. In barba a qualsiasi norma di accortezza e rispetto anche sanitario nei confronti dei nostri concittadini a cui si chiede di rimanere a casa e chiudere le proprie attività. Nuovamente ha la meglio l’interesse economico della solita consorteria immigrazionista che spazia tra tribunali e alcuni studi legali (…) “ Si stanno rivedendo tutti i ricorsi degli immigrati “diniegati” e bloccati dal 2018 grazie al decreto Salvini. Ricorsi ora risbloccati a cui verrà applicato questo nuovo parametro. Ciò porterà oltre all’obbligo da parte dello Stato di mantenere chi non aveva diritto fino a pochi giorni fa a stare sul nostro territorio anche ad accogliere molti nuovi clandestini (dal sito il primato nazionale.it);
- “Paradosso della sentenza creativa: Italia messa malissimo e costretta ad accogliere” (titola in prima pagina il quotidiano “La Verita”);
- “Libero”, edizione del 28 dicembre, intitola: “Senza Senso. Siamo il paese più colpito ma dobbiamo accogliere i migranti in fuga dal virus”. Nel corpo dell’articolo, citando la decisione del Tribunale, il giornalista Antonio Rapisarda afferma: “Paradossale ma vero (…) il provvedimento di accoglimento della richiesta di permanenza nel nostro paese potrà essere o meno emanato ‘con valutazione d’ufficio, cioè persino senza istanza delle parti’. Questa è l’innovativa opzione utilizzata dal tribunale in una serie di ordinanze depositate alla Vigilia di Natale. Un regalo a tutti gli effetti per i richiedenti asilo di ieri e di domani un rischio serio di ulteriori focolai (…) un pacco enorme per chi pensava che con i Grillini al governo non sarebbe passato il libera tutti targato PD. Non avevano fatto i conti con i giudici, che da parte loro si rifanno volentieri ai pronunciamenti delle varie corti dell’Unione Europea per introdurre di fatto un jolly con il quale potranno decidere – è questa l’ulteriore novità – caso per caso. (…) Storie più o meno gravi che non rispondono però ad alcun criterio di protezione ma che adesso potranno comunque trovare un appiglio decisivo nella fragilità delle strutture sanitarie dei loro paesi i quali sono meno pericolosi dell’Italia in termini di covid e per gli stessi immigrati. Ma l’obiettivo di certe decisioni non sembra proprio questo”.
Si tratta di ricostruzioni fuorvianti a proposito di decisioni che sempre avvengono caso per caso e sempre rivalutano i dinieghi decisi in sede amministrativa alla luce di un ricorso di parte. Il giudice ha l’obbligo di esaminare i casi di protezione internazionale alla luce della situazione del Paese di origine al tempo della decisione; l’obbligo deriva in modo chiaro dalla sentenza del 25 luglio 2018 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha precisato il significato della locuzione “ex nunc” contenuta nell’art. 46 della Direttiva 2013/32; ma anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 29459/2019) hanno ribadito che, per l’accoglimento della domanda, i presupposti devono sussistere “al momento della decisione” e che la verifica dell’attualità delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno (attraverso il richiamo all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008) – e, dunque, la verifica dell’esistenza di fatti anche sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della domanda, se ritualmente acquisiti al processo – è espressione della “estensione dei poteri di accertamento” del Giudice.
Inoltre gli articoli richiamati attribuiscono ai giudici intenzioni e motivazioni di carattere politico del tutto improprie ed ulteriori rispetto all’applicazione della legge ed alla tutela dei diritti che questa afferma e in questo senso appaiono non rispettose dell’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale, che la magistratura deve esercitare nel solo rispetto della legge, indipendentemente dalla critica o dal consenso che ne possa derivare, come prevede la Costituzione.
Per queste ragioni chiediamo, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Interno, l’apertura di una pratica a tutela rispetto a comportamenti che appaiono “lesivi del prestigio e dell’indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria”.
Alessandra Dal Moro
Giuseppe Cascini
Elisabetta Chinaglia
Mario Suriano
Giovanni Zaccaro
28 dicembre 2020