Approvato il regolamento per il tirocinio dei magistrati onorari
Si tratta di una tematica di assoluto rilievo anche per i giudici professionali, visto che i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari di nuova nomina dovranno necessariamente svolgere la parte iniziale del loro incarico rispettivamente nell’ufficio per il processo (i primi due anni) o nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica (il primo anno).
Il regolamento attua quanto prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 116\2017, norma che, nei suoi elementi essenziali, prevede che: il tirocinio è organizzato dal Consiglio e dalla Scuola, secondo le rispettive competenze e attribuzioni; il tirocinio dura sei mesi e viene svolto a livello circondariale, nell’ufficio dove poi si riceverà l’incarico. Il conferimento dell’incarico è dunque successivo allo svolgimento del tirocinio ed è condizionato al suo esito positivo; il tirocinio consiste in attività da svolgere negli uffici giudiziari, presso magistrati affidatari, ed in attività di formazione teorico-pratica, organizzata dalla Scuola della magistratura e coordinata da un magistrato tutore; al tirocinio viene ammesso un numero di aspiranti magistrati onorari superiore al numero degli incarichi da conferire in quello stesso ufficio; la graduatoria di ammissione al tirocinio non è modificabile dopo lo svolgimento dello stesso, in quanto il tirocinio può determinare soltanto l’idoneità o la non idoneità dell’aspirante magistrato onorario; il tirocinio non è retribuito.
Fatta questa premessa, i contenuti essenziali del regolamento approvato mercoledì dal plenum sono i seguenti:
- tutti gli ammessi al tirocinio all’interno del medesimo distretto e sulla base del medesimo bando devono cominciare contestualmente lo svolgimento del tirocinio nei rispettivi uffici;
- la nomina dei magistrati collaboratori da parte della Sezione autonoma è preceduta da apposito interpello; in assenza di dichiarazioni di disponibilità si provvede d’ufficio;
- la nomina dei magistrati affidatari compete ai magistrati collaboratori, previa acquisizione, anche per le vie brevi, della relativa dichiarazione di disponibilità; in mancanza di magistrati disponibili la designazione d’ufficio compete alla Sezione autonoma, su proposta del magistrato coordinatore;
- entro trenta giorni dall’inizio del tirocinio le sezioni autonome possono organizzare un incontro con tutti i tirocinanti del distretto, a fini informativi e formativi;
- i tirocinanti svolgono due terzi del tirocinio nel settore, nella sezione e presso il giudice o i giudici ai quali saranno presumibilmente assegnati in caso di conferimento dell’incarico, il che comporta che il dirigente dell’ufficio dovrà anticipare la relativa designazione. Tale previsione ha due finalità:
- facilitare il futuro e prossimo inserimento dei magistrati onorari all’interno dell’ufficio per il processo o dell’ufficio di collaborazione del procuratore, subito dopo lo svolgimento del tirocinio ed il conferimento dell’incarico. Infatti, specie nei Tribunali organizzati in una pluralità di sezioni, il proficuo inserimento nell’ufficio del processo o di collaborazione potrebbe essere realisticamente rallentato se il magistrato onorario si trovasse ad affrontare materie non oggetto del tirocinio;
- responsabilizzare il magistrato affidatario nella valutazione sull’idoneità del tirocinante. Per i giudici onorari la residua quota di un terzo del tirocinio sarà svolta nel settore (penale o civile) diverso da quello di presumibile assegnazione;
- la nomina dei magistrati professionali tutori compete alla formazione decentrata di ciascun distretto, previa acquisizione, anche per le vie brevi, della relativa dichiarazione di disponibilità; in mancanza di magistrati disponibili la designazione d’ufficio compete alla Sezione autonoma, su proposta della formazione decentrata;
- la sessione teorica di formazione si articola in corsi su determinate materie mentre quella pratica si articola mediante esercitazioni pratiche, test o compilazione di modelli di atti giudiziari, concretamente predisposti dalla Scuola, in sede centrale o decentrata, ovvero, in mancanza, dai magistrati professionali tutori.
Giuseppe Cascini, Alessandra Dal Moro, Mario Suriano e Giovanni Zaccaro
26 giugno 2019