Riforma della circolare sulle Procure
Il Plenum di giovedì 10 dicembre ha trattato, votando su tutti gli emendamenti, le modifiche alla circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura. Il voto finale sul testo coordinato è previsto per il prossimo Plenum del 16 dicembre.
Dopo il primo triennio di applicazione della circolare approvata nel 2017 il Consiglio ha valutato la “risposta”, assai variegata, fornita dagli Uffici di Procura italiani alle indicazioni organizzative introdotte con la medesima.
L’analisi dei progetti organizzativi ha consentito alla Commissione di individuare alcuni punti sui quali appariva necessario rafforzare le indicazioni della circolare vigente, sempre nella finalità di garantire i principi di trasparenza e responsabilità nella direzione dell’Ufficio di Procura, di autonomia, anche interna, dei magistrati dell’Ufficio e il ruolo di controllo e verifica da parte del circuito del governo autonomo.
Le direttrici cui è ispirata la modifica sono i seguenti.
1. La valorizzazione degli obblighi di motivazione, per migliorare l’intellegibilità e la verificabilità delle ragioni delle scelte organizzative, tanto da parte dei magistrati dell’ufficio quanto dagli organismi di governo autonomo, in funzione di un principio di trasparenza interna che si riflette anche all’esterno rendendo comprensibile l’amministrazione della giustizia anche alla generalità dei cittadini.
In particolare:
- è stato rafforzato l’obbligo motivazionale con riguardo alla scelta di attribuire funzioni di coordinamento ad un sostituto, in presenza di procuratori aggiunti (art. 4 comma 1 lett. b);
- è stato rafforzato l’obbligo motivazionale con riguardo a tutte le scelte derogatorie in tema di assegnazione di affari, nonché con riguardo alla scelta del magistrato su cui ricade l’assegnazione in deroga (art. 10 commi 4 e 5), specificando altresì che i criteri di assegnazione devono essere preferibilmente individuati in meccanismi “automatici”;
- è stato specificato che vanno indicati i criteri per l’assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al procuratore aggiunto (art. 7 comma 3 lett. e), e che il relativo provvedimento deve essere assunto con adeguata motivazione e in ragione di specifiche esigenze organizzative (art. 11 comma 1);
- è stato previsto l’obbligo di motivazione per i provvedimenti di rinnovo o di mancato rinnovo della designazione del magistrato alla DDA.
2. La valorizzazione dell’interpello e della predeterminazione dei criteri di valutazione quali strumenti procedurali imprescindibili per assicurare competenza e al contempo tutela dell’indipendenza e della pari dignità dei magistrati:
- nell’assegnazione ai gruppi di lavoro;
- nell’assegnazione dei compiti di coordinamento ai procuratori aggiunti;
- nell’assegnazione dei compiti di collaborazione;
- nell’assegnazione dei magistrati alla DDA.
3. La valorizzazione del metodo partecipato per l’adozione del progetto organizzativo attraverso:
- la previsione della redazione di una “proposta di progetto” da condividere con i magistrati dell’ufficio prima dell’assemblea generale dell’ufficio;
- la previsione dell’obbligo di redigere un verbale dell’assemblea da allegare al provvedimento finale (art. 8 comma 1);
- la previsione della condivisione preliminare della proposta del progetto organizzativo con il Presidente del Tribunale affinché questi possa offrire il suo contributo valutativo, in funzione di un’idea di giurisdizione unitariamente intesa e della realizzazione di un servizio giustizia efficiente.
4. La valorizzazione delle funzioni semidirettive e delle prerogative riservate in quest’ambito all’organo di governo autonomo per mezzo di uno specifico procedimento di valutazione, selezione e nomina, e del principio della pari dignità delle funzioni attraverso:
- la previsione della natura eccezionale e temporanea dell’attribuzione di funzioni proprie dei semidirettivi a sostituti procuratori, in presenza di procuratori aggiunti in pianta organica;
- la previsione dell’obbligo per i procuratori aggiunti di svolgimento di ulteriori funzioni aggiuntive rispetto alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento e dell’indicazione espressa nel progetto organizzativo della percentuale della riduzione del lavoro giudiziario “ordinario”;
- il divieto di esonero per i magistrati sostituti coordinatori.
5. La valorizzazione dello svolgimento di una quota di lavoro giudiziario da parte del Procuratore della Repubblica in funzione della migliore organizzazione dell’ufficio in termini di maggiore consapevolezza della scelta organizzativa, attraverso la riserva di una quota di lavoro giudiziario “ordinario”, rimessa alla valutazione motivata del Procuratore, compatibile con le funzioni direttive e le dimensioni dell’ufficio da indicare nel progetto organizzativo.
6. La valorizzazione della trasparenza dell’esercizio del potere organizzativo anche in funzione della conoscibilità da parte dell’organo di governo autonomo chiamato alla sua valutazione (e di conferma o di valutazione di domande per ulteriori incarichi), attraverso:
- la previsione dell’onere del Procuratore di provvedere a idonee modalità di conservazione della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri stabiliti);
- la previsione del dovere del Procuratore di esplicitare nel progetto organizzativo i criteri con cui intende procedere alle co-assegnazioni dei procedimenti di competenza della DDA;
- la previsione dell’onere del Procuratore di custodire in modo idoneo presso l’ufficio la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione a magistrati esterni alla DDA.
7. La valorizzazione dell’attività dei Consigli Giudiziari nella valutazione dei progetti organizzativi e dei provvedimenti di variazione e attuazione degli stessi, attraverso la previsione della possibilità di coinvolgimento dei CG:
- nella valutazione dei provvedimenti attuativi in materia di assegnazione ai gruppi di lavoro all’esito dell’interpello e di assegnazione dei procedimenti (artt. 9 e 22);
- nella valutazione del provvedimento di revoca dell’assegnazione di un procedimento in caso di contrasto (art. 15);
- nella valutazione del provvedimento di mancato rinnovo al termine del biennio della designazione di un magistrato alla DDA (art. 24).
Si è inoltre provveduto all’accorpamento delle regole di funzionamento della DDA, che va intesa come articolazione speciale posta all’interno di un ufficio unitario, e alla previsione di una specifica disciplina per la DNA, in funzione delle specifiche caratteristiche dell’ufficio e per chiarirne potenzialità e competenze, che ricalca, da un lato, le articolazioni di una Procura della Repubblica e in particolare di una DDA; dall’altro tiene conto di alcune delle scelte già ampiamente sperimentate nel corso degli anni e sviluppate con i più recenti progetti organizzativi dell’ufficio.
Abbiamo sostenuto convintamente le modifiche proposte, alla cui elaborazione abbiamo attivamente partecipato, in quanto siamo convinti che queste modifiche rappresentino un ulteriore, rilevante passo nella direzione di rafforzare l’unitarietà della giurisdizione e il carattere diffuso del potere giudiziario.
Alessandra Dal Moro
Elisabetta Chinaglia
Giuseppe Cascini
Mario Suriano
Ciccio Zaccaro
11 dicembre 2020