Lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 71/2022
1. Approvazione e modifiche tabellari
(art. 1: introduce modifiche all’art. 7-bis RD 12/1941)
- formalizzazione di alcuni contenuti necessari delle tabelle (DOG; analisi dello stato dei servizi; analisi ragionata della ripartizione civile/penale; ecc.)
- utilizzo di modelli standard predisposti dal CSM e differenziati per dimensione degli uffici
- i PARERI dei CG contengono solo “rilievi critici in ordine all’analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate”
- IMMEDIATA ESECUTIVITA’ delle variazioni quando (1) v’è assoluta necessità e urgenza di provvedere oppure (2) le modifiche riguardano l’assegnazione dei magistrati
- TERMINI per provvedere
- per i CG: 180 gg ante quadriennio entro cui esaminare le tabelle e 90 gg successivi per il parere
- per il CSM: silenzio-assenso dopo 90 gg dall’invio per il CSM o 180 gg per deliberare in caso di osservazioni o di parere a maggioranza
1.1. Estensione ai progetti organizzativi degli uffici requirenti delle regole tabellari
(art. 4, comma 1, lett. a e b: modifiche al d. lgs. 106/2006)
- anche per l’elaborazione dei p.o. degli uffici requirenti si seguono i modelli standard di redazione e adozione, stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura;
- si applicano, in quanto compatibili, le regole tabellari degli uffici giudicanti di cui agli artt. 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall’art. 1 del d.lgs. in corso di approvazione.
2. Composizione e decisioni dei CG
(art. 2: modifiche agli artt. 7 e 8, 15 e 16 d. lgs 25/2006)
- i componenti avvocati e docenti universitari partecipano alle discussioni e assistono alle delibere su valutazioni di professionalità
- principio del voto conforme al COA per il componente avvocato
- procedimento dettagliato per l’ipotesi in cui il componente avvocato intenda discostarsi dal COA
3. Corsi della SSM per il concorso in magistratura
(art. 3: modifiche al d. lgs. 26/2006)
- aumento dell’organico de personale della SSM (da 50 a 65)
- destinatari dei corsi: tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 e addetti a UPP
- numero massimo e criteri di preferenza per le ammissioni, stabiliti dalla SSM
4. Accesso in magistratura
(art. 5, co. 1: modifiche all’art. 1 d. lgs 160/2006)
- Prova scritta: verifica la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati alla luce dei principi generali dell’ordinamento; le materie tradizionali (diritto civile, penale e amministrativo) sono affrontate anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea
- Prova orale: aggiornato il riferimento al diritto fallimentare in “diritto della crisi e dell’insolvenza” e quello al diritto comunitario in “diritto dell'Unione europea”; le materie della prova restano le stesse
5. Fascicolo personale del magistrato
(art. 5, co. 2, lett. a: inserito l’art. 10-bis al d. lgs. 160/2006)
- il fascicolo è informatico
- elenco degli atti da inserirsi per ogni anno di attività del magistrato (tra cui statistiche comparate; provvedimenti e verbali a campione; provvedimenti prodotti dall’interessato)
- accesso al fascicolo dei componenti dei CG, per ogni parere loro affidato
6. Valutazione di professionalità
(art. 5, co. 2, lett. b: sostituito l’art. 11 d. lgs. 160/2006)
CAPACITA’: il parametro include le gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto degli ausiliari. Se ne hanno indici “.. quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato”.
LABORIOSITA’: a questi fini rileva anche il contributo fornito dal magistrato all’attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell’art. 37 d.l. 98/2011.
deferita al CSM la disciplina attuativa comprendente, tra l’altro
- criteri e moduli di redazione dei pareri dei CG, da formarsi secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicando il numero massimo di pagg
- i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di discreto, buono o ottimo con riferimento alla capacità di organizzare il proprio lavoro
- rilevanza dei fatti accertati definitivamente in sede disciplinare nella valutazione di professionalità successiva all’accertamento, anche quando il fatto sia avvenuto in un quadriennio precedente, salvo che sia già stato valutato in quel quadriennio
6.1 Procedimento di valutazione di professionalità
(art. 5, co. 2, lett. c: inserito l’art. 11-bis d. lgs. 160/2006)
- se il CG conferma il giudizio positivo del dirigente, modalità semplificata, anche con rinvio alle parti di rapporto integralmente condivise – possibili osservazioni del magistrato entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento
- se il CSM intende recepire il parere del CG su valutazione positiva, esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione
6.2 Esito della valutazione di professionalità
(art. 5, co. 2, lett. c: inserito l’art. 11-ter d. lgs. 160/2006)
- giudizio positivo: articolato in “discreto”, “buono” o “ottimo” (art. 11-ter, co. 1-2);
- giudizio non positivo: nuova valutazione e parere del CG entro 1 anno; no a incarichi extragiudiziari prima della nuova valutazione; se vi è un secondo giudizio “non positivo” (violazioni non gravi): congelamento aumenti stipendiali fino a successivo giudizio positivo; no a incarichi direttivi / semidirettivi / legittimità; possibilità di corsi di riqualificazione o assegnazione a diversa funzione su indicazione del CSM (art. 11-ter, co. 3-4); se il secondo giudizio è negativo, il magistrato è dispensato dal servizio;
- giudizio negativo: nuova valutazione e nuovo parere del CG dopo 2 anni; nelle more, no a incarichi direttivi/semidirettivi/di legittimità; possibilità di corsi di riqualificazione o assegnazione a diversa funzione da parte del CSM; perdita diritto all’aumento periodico di stipendio per 2 anni (art. 11-ter, co. 5-6);
- a seguito di prima valutazione negativa:
- in caso di nuove carenze “non gravi” è possibile esprimere un giudizio “non positivo” (effetti del co. 3, nuovo aumento stipendiale solo dopo quattro anni, no a incarichi direttivi/semidirettivi/di legittimità; possibilità di corsi di riqualificazione o assegnazione a diversa funzione da parte del CSM);
- se il secondo giudizio è negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.
- a seguito di prima valutazione negativa:
7. Accesso alle funzioni di legittimità
(art. 5, co. 3: modifiche agli artt. 12 e 13 e inserimento dell’art. 12-bis d. lgs 160/2006)
- al requisito della quarta valutazione di professionalità si aggiunge quello dell’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni (non rilevano periodi fuori ruolo)
- legge 241/1990 (in quanto compatibile) applicabile al procedimento di conferimento di funzioni giudicanti/requirenti di legittimità; pubblicazione atti, con oscuramento dei nominativi, sul sito internet del CSM (art. 12-bis, co. 1)
- il CSM individua: (I) i criteri per l’attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini del merito (punteggio per ogni valutazione di professionalità); (II) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre; (III) i compensi spettanti alla commissione (art. 12-bis, co. 3)
- valutazione delle attitudini sulla base di: (I) esperienze pregresse; (II) capacità scientifica e analisi norme (tenendo conto di eventuali gravi anomalie); (III) funzioni al massimario e al ruolo della Cassazione; (IV) esperienze fuori ruolo, solo se assimilabili a attività giudiziarie/scientifiche (art. 12-bis, co. 4)
- nuove modalità procedurali e nuovi criteri di valutazione per la commissione tecnica nominata dal CSM: chiarezza, sinteticità e capacità persuasiva della tecnica espositiva; impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto complesse; concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni; ricostruzione puntuale del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti; attività nel di massimazione e redazione di relazioni di orientamento (art. 12-bis, co. 2 e 5)
- giudizi della commissione articolati in “inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo” e con valore tecnico 'preminente', salva diversa valutazione da parte del CSM per eccezionali e comprovate ragioni (art. 12-bis, co. 6)
- in caso di equivalenza delle valutazioni relative ad attitudine, merito e anzianità per le funzioni giudicanti di legittimità: prevale chi ha svolto funzioni di secondo grado per almeno quattro anni
8. Conferimento delle funzioni direttive e semidirettive
(art. 5, co. 5: introduce gli artt. da 46-bis a 46-terdecies d. lgs. 160/2006)
- 46-bis (Forme e limiti della domanda): presentazione solo su intranet CSM; allegati rilevanti indicati dal CSM e depositati contestualmente; limiti per più domande: massimo 2 semidirettivi e 2 direttivi (anche se queste ultime dello stesso ufficio); possibilità di revocare prima di proporre una nuova domanda
- 46-ter (Pubblicità e trasparenza): deposito domande pubblicato su intranet CSM e comunicazione al dirigente dell’ufficio; accessibilità dei documenti del procedimento inclusi autorelazione, rapporto dirigente e pareri del CG e del COA
- 46-quater (Ordine di trattazione e durata del procedimento): ordine di trattazione pubblico e modulato in base alla data di scopertura; priorità a direttivi apicali di legittimità; limite trattazione in commissione di 4 mesi; deroga all’ordine di trattazione per motivi oggettivi o grave disagio dell’ufficio (scopertura 20% o 50% semidirettivi); trasmissione della proposta al Plenum entro 60 giorni dalla conclusione della trattazione in commissione
- 46-quinquies (Audizioni): audizione di tutti i candidati per incarichi direttivi; se vi sono più di 5 candidati, audizione di almeno 3, ma in modo che ogni componente della commissione possa indicarne uno
- 46-sexies (Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi): si tiene conto del fascicolo del magistrato, degli eventuali pareri espressi dal COA nonché (acquisiti in forma riservata) dai magistrati dell’ufficio e dal dirigente amministrativo; quest’ultimo parere è relativo solo all’organizzazione e ai rapporti col personale
- 46-septies (Modalità di acquisizione dei pareri): invito del dirigente dell’ufficio a COA e dirigente amministrativo a trasmettere al CG gli eventuali pareri entro 10 giorni; possibilità del magistrato interessato di formulare osservazioni scritte o essere audito in CG; necessità di contraddittorio se il CSM prende in considerazione informazioni ritenute non rilevanti dal CG
- 46-octies (Valutazione e comparazione dei candidati): rispetto dei principi della legge 241/1990; valutazione parametrata alla tipologia di incarico; omogeneità dei criteri tra uffici analoghi; individuazione da parte del CSM degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni; dettagliato il concetto di “merito” (attività svolta e ricostruzione profilo) e “attitudini” (competenze organizzative, capacità direttive, conoscenze ordinamentali a seguito di corsi SSM, attività giudiziaria e fuori ruolo); il CSM predetermina il peso da attribuire a una lista di elementi per la comparazione; per incarichi direttivi e semidirettivi, il CSM valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere del COA, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi
- 46-nonies (Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo): quanto alle attitudini organizzative (I) non rilevano i periodi in aspettativa; (II) periodi fuori ruolo valutati solo in presenza di particolari requisiti (incarichi SSM, Min. della giustizia, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale; corti previste da accordi con l’Italia) in base a criteri predeterminati dal CSM e con l’esclusione di incarichi di governo ex art. 17, co. 1, l. 71/2022
- 46-decies (Valutazione ai fini della conferma): rilevano i pareri di magistrati dell’ufficio, presidente e procuratore della repubblica, le segnalazioni del COA, la documentazione nel fascicolo del magistrato, i provvedimenti tabellari e i rapporti redatti; per i semidirettivi rileva l’apporto del magistrato all’adozione dei provvedimenti organizzativi e la capacità di darvi attuazione; procedimento da concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio
- 46-undecies (Mancata richiesta di conferma): la valutazione dell’attività svolta nell’esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo è prevista anche se il magistrato non richiede la conferma; l’esito è valutato nei successivi concorsi per incarichi direttivi o semidirettivi dello stesso magistrato.
- 46-duodecies (Cause ostative alla conferma): la reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi da parte del CSM può costituire causa ostativa alla conferma in caso di violazioni significative (rileva il profilo di legittimità, non il merito delle scelte censurate)
- 46-terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi): divieto di concorrere per altri incarichi direttivi o semidirettivi (esclusi direttivi apicali legittimità), se non dopo il decorso di almeno 5 anni dall’assunzione dell’incarico (anche in caso di mancata richiesta di conferma)
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