12 domande e 12 riposte sul massimale contributivo

1

Cos’è il massimale contributivo?

È il limite di valore annuo oltre il quale la retribuzione non viene assoggettata a prelievo di contributi previdenziali.

2

A chi si applica il massimale contributivo?

A tutti i lavoratori che non abbiano anzianità contributiva anteriore all’1.1.1996 (art. 2, co. 18, legge 335/95). Si tratta dei lavoratori soggetti al sistema pensionistico contributivo, per i quali la pensione viene calcolata soltanto sulla base dei contributi versati presso l’Istituto di previdenza.

3

Chi sono i lavoratori che hanno anzianità contributiva anteriore all’1.1.96?

Sono quanti hanno avuto rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all’estero, entro il 31.12.95. Vi rientrano anche periodi di contribuzione figurativa, maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, servizio militare (circ. Inpdap 2359/2008).

4

Qual è il limite di valore economico oltre il quale scatta il massimale e quando si raggiunge?

Per il 2019 il massimale della base contributiva e pensionabile è stato fissato in € 102.543,00 lordi annui (circ. Inps 6/2019). L’importo eccedente questo limite non rientrerà dunque nell’imponibile contributivo. Nel 2018 era di € 101.427,00. Il limite viene raggiunto al conseguimento della terza valutazione di professionalità.

5

Quali sono vantaggi e svantaggi del massimale contributivo?

I vantaggi derivano dal fatto che la parte di trattamento superiore al limite del massimale è tutta retribuzione, costituente base imponibile solo fiscale.

Gli svantaggi derivano essenzialmente dal suo inserimento nella riforma attuata con la legge 335/1995: i lavoratori (dunque i magistrati) assunti prima dell’1.1.1996 rientrano in un regime previdenziale misto, nel quale la pensione viene calcolata non solo in base ai contributi versati, ma in parte (proporzionale alla loro anzianità pregressa) anche al trattamento retributivo (il che è particolarmente vantaggioso soprattutto per il magistrato, dato che la sua retribuzione cresce in maniera certa con l’avvicinarsi alla pensione); chi sia entrato in servizio dall’1.1.96 in poi è in regime solo contributivo, sicché non beneficia del calcolo rapportato anche alla propria retribuzione. E’ stato calcolato che per i magistrati assunti nel 2018 – allo stato attuale della disciplina previdenziale – la loro pensione si ridurrebbe approssimativamente di due terzi rispetto alla loro ultima retribuzione.

6

Si possono ridimensionare gli svantaggi del massimale?

Sì, riscattando periodi antecedenti al 31.12.95 utili ai fini contributivi: servizio militare (o servizio volontario civile equiparato), in modo gratuito; periodo di laurea per la durata legale del corso di studi.  

Il servizio militare si riscatta gratuitamente, sulla sola base della comunicazione fatta dal magistrato al momento dell’assunzione (nota Inpdap 24/2009). Qualora non risultasse dall’estratto contributivo, occorre richiederne l’accredito alla sede Inps – Gestione dipendenti pubblici.

7

Come si riscattano gli anni di laurea?

Il riscatto del periodo di corso universitario avviene a richiesta ed è oneroso. La domanda si presenta online accedendo dal sito Inps e seguendo questo percorso:

homepage > Prestazioni e Servizi > Riscatto della laurea ai fini pensionistici > Accedi al servizio

In generale può essere richiesto solo per periodi che non siano già coperti da altra contribuzione.

8

Quanto costa il riscatto degli anni di laurea?

Il costo del riscatto è parametrato alla retribuzione del richiedente al momento della domanda. La presentazione della domanda cristallizza l’onere economico. Perciò conviene chiedere il riscatto prima possibile, appena entrati in magistratura. La domanda è comunque sempre revocabile. 

L’INPS comunicherà il costo al richiedente. Il pagamento potrà essere anche rateale (cfr. circ. Inps77/2011).

9

Qual è la durata del periodo che va riscattata?

Il periodo di corso universitario è riscattabile “in tutto o in parte” (art. 2, co. 2, l. 184/97). Il richiedente può fare dunque una valutazione generale di costi e benefici. Ciò ai fini dell’incremento della propria base contributiva, dunque per avere più contributi ai fini della pensione.

Identico discorso vale se il riscatto è richiesto ai fini che stiamo esaminando: anche il riscatto di un solo mese determina una “anzianità contributiva” anteriore all’1.1.96.

10

Quali sono gli effetti del riscatto di periodi anteriori all’1.1.96 sul massimale?

Riscattando anche un solo mese di periodo di corso universitario anteriore all’1.1.96 (o il periodo di servizio militare) si esce dal regime del massimale: non soltanto, dunque, la pensione verrà calcolata parzialmente sul valore della retribuzione, ma, una volta superato il limite economico [cfr. quesito 4], l’intero trattamento retributivo varrà come base imponibile per il prelievo di contributi.

11

Chi è stato assunto dall’1.12.95 può sottrarsi al massimale senza riscatto?

Il decreto legge 4/2019 consente a tutti i lavoratori pubblici privi di forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, dunque anche ai magistrati, di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo facendo domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. (29.1.2019) o dalla data di superamento del limite di massimale [cfr. quesito 4], se successivo, o dalla data di assunzione.

Con questa domanda il magistrato sceglie di rendere l’intera retribuzione base imponibile per il prelievo contributivo: avrà meno stipendio e più contributi.

In attesa della conversione del decreto legge, è prevedibile una circolare esplicativa del Ministero del lavoro o dell’INPS, anche sulle modalità della domanda.

12

A chi e a cosa serve la ricognizione ministeriale in corso sul massimale?

Il Ministero della giustizia ha interpellato i magistrati assunti dall’1.1.96 per sapere se la loro posizione rispetto al massimale, risultante al Ministero, sia corretta. La ricognizione è finalizzata a cristallizzare definitivamente lo stato delle conoscenze del Ministero anche in vista della restituzione imminente ad alcuni colleghi di quanto sia stato loro prelevato per errore, ai fini contributivi, oltre il limite del massimale.

 

 A questi fini il Ministero ha inviato a ciascuno dei magistrati assunti dopo il 31.12.1995 uno dei tre seguenti messaggi.

 

INAPPLICABILITÀ DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Lei risulta sottratto all’applicazione del massimale, di cui all’art. 2, co. 18 della L. n. 335/1995.

Ove abbia presentato domanda di riscatto, tale effetto è condizionato all’adempimento – quando sarà richiesto e se non ancora assolto – del relativo onere economico.

Questo messaggio è diretto a chi, sebbene assunto dopo il 31.12.95, abbia anzianità contributiva antecedente o per rapporti di lavoro anteriori [cfr. quesito 3] o per avvenuti riscatti [quesito 10] e non sia perciò soggetto al limite del massimale. L’ultima parte del messaggio si riferisce al caso in cui, avendo chiesto il riscatto, il magistrato successivamente non ne paghi in tutto o in parte il costo economico: ciò determina infatti la decadenza dal diritto al riscatto e il rientro, dunque, nel regime di massimale.

APPLICABILITÀ DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANCORA NON RAGGIUNTO

Lei risulta, in quanto nuovo iscritto, assoggettato all’applicazione del massimale, di cui all’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995. Non risulta tuttavia ancora avere raggiunto il livello stipendiale costituente il valore soglia. Quando tale livello sarà raggiunto, automaticamente verrà interrotto il correlato prelievo contributivo.

 Questo messaggio è diretto a chi, assunto dopo il 31.12.95, non abbia anzianità contributiva antecedente. Lo avvisa che, al superamento del limite di massimale [cfr. quesito 4], la sua retribuzione non potrà subire prelievi per contributi.

APPLICABILITÀ DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO CON AVVENUTO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA

Lei risulta, in quanto nuovo iscritto, assoggettato all’applicazione del massimale, di cui all’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995. Risulta avere già raggiunto il livello stipendiale costituente il valore soglia. Pertanto, verrà automaticamente interrotto il prelievo contributivo

non appena raggiunta, nel corso dell’anno, la soglia del massimale,

con ogni conseguente diritto alle restituzioni per eventuali precedenti prelievi non dovuti.

Questo messaggio è diretto a chi, assunto dopo il 31.12.95, non abbia anzianità contributiva antecedente. Lo avvisa che, avendo un livello stipendiale cui corrisponde un trattamento retribuivo annuo superiore al massimale [cfr. quesito 4] la sua retribuzione non subirà prelievi per contributi, una volta che, nel corso dell’anno, il limite sarà raggiunto.

 

I magistrati che abbiano ricevuto un messaggio non corrispondente alla loro posizione, devono segnalarlo entro il 20 febbraio 2019, inviando il modulo presente in calce alla circolare 1.2.2019 diretta al loro dirigente, all’indirizzo
massimalecontributivo.­dgmagistrati.dog­@giustizia.it.

Il termine del 20 febbraio non è perentorio.