Abolita la moratoria per i Consiglieri
Nella legge di stabilità recentemente approvata dal Parlamento con voto di fiducia è stata inserita al comma 469 dell’art.1 una disposizione con la quale viene abrogata la norma che imponeva ai componenti eletti del Consiglio Superiore di tornare al posto di origine con la moratoria di un anno per concorrere a posti direttivi o semidirettivi o per essere posti fuori ruolo.
Si tratta di un intervento legislativo gravemente censurabile tanto nel metodo quanto nel merito.
Esso è certamente del tutto incongruo rispetto alla legge di stabilità, evidente essendo l’assenza di una plausibile ragione atta a giustificare l’inserimento di una disposizione che afferisce alla materia ordinamentale in tale provvedimento. Inoltre, la sua approvazione è avvenuta senza alcuna informazione e confronto preventivo con lo stesso Consiglio Superiore e con l’ANM e, per di più, col voto di fiducia e, quindi, senza neppure alcuna discussione parlamentare.
Nel merito, appare inaccettabile che il legislatore abbia scelto di intervenire su una particolare categoria di fuori ruolo, ossia i consiglieri superiori togati, in luogo di elaborare, ad esito di un confronto trasparente con la magistratura associata, una disciplina organica e articolata della materia del rapporto tra incarichi fuori ruolo e giurisdizione e dell’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi a seguito del rientro nella giurisdizione dal fuori ruolo. Intervento complessivo di disciplina della materia da tempo auspicato dal gruppo di AreaDG perché – questo sì- necessario ed urgente.
Si è trattato invece di un intervento particolare e non urgente che rischia, anche per le modalità della sua approvazione, di danneggiare l’immagine del Consiglio Superiore e della sua componente togata. La norma, infatti, che prevedeva originariamente due anni di moratoria, poi ridotta ad uno, era nata nell’ordinamento Castelli come punitiva nei confronti dei consiglieri, ma era stata certamente favorita da discutibili riassegnazioni di alcuni consiglieri superiori una volta esaurito il mandato a seguito di concorso virtuale. Di talchè, al di là della contingenza, manteneva validità e attualità la ratio ad essa sottesa, che era quella di evitare trattamenti di favore, o di dare semplicemente l’immagine di trattamenti di favore, per chi avesse rivestito un incarico pubblico elettivo; di evitare il rischio di una strumentalizzazione dell’incarico in funzione di interessi particolari dei consiglieri, specie nell’ultimo anno di consiliatura; di prevenire il rischio del sospetto della strumentalizzazione delle scelte operate; di salvaguardare, per questa via, l’immagine del Consiglio Superiore e della sua componente togata.
Queste ragioni rimangono valide ed esse vengono ora d’un colpo cancellate con un provvedimento che non ha di contro alcuna plausibile giustificazione e rischia di essere invece percepito come un trattamento di favore alla componente togata del Consiglio Superiore.
E ciò ancor più in una legislatura che ha visto anche interventi punitivi nei confronti della magistratura quali la riduzione delle ferie o la nuova legge sulla responsabilità civile .
Auspichiamo che l’intera Magistratura togata attraverso l’Associazione Nazionale Magistrati esprima una voce unitaria critica e di presa di distanza da un provvedimento che danneggia l’autorevolezza delle scelte consiliari e fa male alla magistratura.
6 gennaio 2018