COMUNICATO

AreaDG a difesa della autonomia e riservatezza delle indagini

Condividiamo l’iniziativa della sesta commissione del CSM che propone di chiedere al Ministro della Giustizia di modificare il comma 5 dell'art. 18 del D.Lgs. 177/2016 ed esprimiamo sconcerto per i contenuti ed i toni delle critiche espresse dal Capo della Polizia a questa iniziativa

Abbiamo molto apprezzato la risoluzione recentemente adottata dalla sesta comissione del CSM con riferimento all’art.18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Tale disposizione, prevista dal decreto attuativo della legge delega n.124/2015 nell’ambito di un intervento mirante “a rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo”, prevede che, “il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e i vertici delle altre Forze di Polizia” debbano adottare “apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”.

Si tratta di una norma di dubbia costituzionalità, perché nell’adottarla il Governo non sembra aver rispettato i limiti della delega ricevuta, ma, soprattutto, di una disposizione che rischia di compromettere l’autonomia e la segretezza delle indagini e vulnera il rapporto di dipendenza funzionale che, per espressa previsione costituzionale e del codice di rito, deve legare la Polizia Giudiziaria alla Magistratura requirente.

Riteniamo quindi pienamente condivisibile l’iniziativa adottata dalla Sesta Commissione del CSM, la quale - nell’esercizio delle proprie prerogative - ha proposto che ai sensi ex art. 10, comma 2, legge n. 195 del 1958, il CSM chieda al Ministro della Giustizia di adottare “ogni iniziativa nell’ambito delle proprie attribuzioni per la modifica della norma introdotta dall’art. 18, 5° comma, del D.Lgs. n. 177/2016, nel senso della sostituzione della locuzione “indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”, con la locuzione “salvi (o compatibilmente con) gli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”, ed in ogni caso con una formulazione che la renda compatibile con l’assetto ordinamentale e costituzionale del pubblico ministero, il rapporto di dipendenza funzionale con esso della polizia giudiziaria ed il regime di autonomia e segretezza delle indagini preliminari.”

Alla luce di ciò, Area Democratica per la Giustizia non può che esprimere il proprio sconcerto per l’allarmante veemenza con la quale il Capo della Polizia – organo incardinato nel Ministero dell’Interno e quindi espressione dell’Esecutivo – in una intervista rilasciata il 9 giugno al quotidiano la Repubblica ha criticato l’iniziativa adottata dall’organo di governo autonomo della Magistratura, riferendo, tra l'altro, di un flusso di notizie non trasparente e non regolamentato che già esisterebbe tra gli organi inquirenti che operano alle dipendenze della magistratura e i loro superiori gerarchici.

Si tratta di critiche preoccupanti nei contenuti ed espresse con toni che non si confanno ai rapporti tra Poteri dello Stato e ci paiono lesivi del prestigio e dell’autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura, doverosamente intervenuto a tutela della autonomia e riservatezza delle indagini preliminari.

Nota del Coordinamento nazionale di Area Democratica della Giustizia