Comunicato

Il CSM chiede al Ministro di prorogare i tirocini in corso

Una decisione importante, da noi fortemente auspicata, che considera la formazione teorico-pratica dei magistrati in tirocinio espressione di un interesse collettivo di rilievo primario e le riconosce un ruolo fondamentale nella legittimazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie

Apprendiamo con soddisfazione che il CSM, nel plenum di oggi 29 aprile 2020, ha chiesto al Ministro della giustizia di prorogare il tirocinio, al fine di consentire ai MOT di recuperare il periodo di formazione perso per effetto del blocco dell’attività giudiziaria determinato dall’epidemia.

È una decisione importante, che avevamo auspicato, e che pone al primo posto la formazione delle giovani generazioni di magistrati, consentendo loro di arrivare adeguatamente preparati all’avvio dell’esercizio delle delicate funzioni che li attende.

Pubblichiamo qui la delibera, approvata a maggioranza.

 

12/RI/2020 - Risoluzione inerente lo svolgimento dei tirocini dei Mot attualmente in corso, in relazione alla normativa sopravvenuta connessa all'emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19.

“Il Consiglio,

- visto il decreto legge 02/03/2020 n. 9, recante all’art. 10 “Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”;

- visto il decreto legge 08/03/2020 n. 11, in tema di “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

- visto il decreto legge 17/03/2020 n. 18, recante all’art 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;

- visto il decreto legge 08/04/2020 n.23, recante all’art. 36 disposizioni sui “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”.

Osserva

A fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19 il legislatore è intervenuto, in via di urgenza, dapprima con il decreto legge n. 9/20 del 2/3/2020 con il quale, nell’ambito di un intervento più articolato, sono state introdotte misure (quali il rinvio di ufficio delle udienze – con alcune eccezioni – e la sospensione dei termini per il compimento di attività processuali) relative ai procedimenti, civili e penali, pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari e dei distretti di Corte d’Appello dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1ÌŠ marzo 2020, nonché ai procedimenti pendenti presso tutti gli altri uffici giudiziari, ovunque collocati, nel caso in cui le parti o i difensori siano provenienti dai predetti comuni.

Successivamente, in considerazione dell’aggravamento del quadro epidemiologico, è stato adottato il DL n. 11/20 del 8/3/2020 il quale, agli artt. 1 e 2, ha introdotto disposizioni generali, relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale, pur facendo salve quelle di cui al DL n. 9/20.

Di seguito, con il DL n. 18 del 17 marzo 2020 sono stati abrogati gli artt. 1 e 2 del DL n. 9/20 e, mutuando da questi una parte della disciplina, è stato realizzato un intervento normativo più articolato; infine, con l’art. 36 del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 sono stati prorogati i termini previsti dal precedente DL n. 18/20.

I citati interventi normativi, adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia, sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al DL n. 18/20), prevedendo un’indicazione analitica dei procedimenti da trattare anche in tale fase.

In particolare, l’art. 83 del DL n. 18/20, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l’emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già previste dal precedente decreto, individuando due periodi:

  • una prima fase che è decorsa dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020, in cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono state rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1) ed è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3;
  • una seconda fase, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, nella quale l’estensione e le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell’ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni.

Con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile il termine del 15 aprile 2020, previsto dal già citato articolo 83, commi 1 e 2, del DL n. 18/20, è stato infine prorogato alla data del 11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo 83 (la cd. seconda fase) è stato fissato al 12 maggio 2020.

Con riferimento alla posizione dei magistrati in tirocinio nominati con DM del 12.2.2019 e del DM del 3.1.2020, va evidenziato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell’11 marzo 2020, ha confermato la prosecuzione dei tirocini in corso, nel rispetto delle direttive dei magistrati collaboratori e degli affidatari, con la raccomandazione di privilegiare – ove possibile e compatibile con le funzioni svolte dai singoli magistrati affidatari – che il tirocinio si svolga anche tramite collegamenti a distanza o l’assegnazione di attività da compiersi in ambiente domestico, sempre nel rispetto della disciplina imposta dal DPCM, a tutela della salute.

In termini generali il contesto normativo riguardante il tirocinio dei magistrati è disciplinato dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, che ha definito tra l’altro l’ambito dei compiti rispettivi del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura nella materia della formazione dei magistrati. Attualmente il tirocinio deve avere una durata di diciotto mesi, così come previsto dall’art. 18 D.lgs. n. 26/2006, secondo cui “Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura”.

Per i MOT, quindi, l’attività formativa prevede una formazione teorica presso la Scuola, accompagnata dallo svolgimento della tradizionale attività negli uffici giudiziari, in affiancamento a magistrati ordinari scelti quali affidatari.

Il legislatore si è, dunque, limitato a prevedere la durata complessiva del tirocinio senza disciplinarne la data di inizio e conclusione e l’articolazione delle varie sessioni, lasciando all’autonomia del Consiglio la concreta organizzazione dello stesso.

Va evidenziato che una diversa durata del periodo di formazione teorico-pratica è stata eccezionalmente fissata, con specifici interventi normativi (ad esempio con riguardo al tirocinio dei MOT nominati vincitori all’esito dei concorsi banditi nel 2014 e 2015). Ciò premesso, nel corso dell’attuale emergenza epidemiologica, gli uffici giudiziari continuano ad espletare la propria attività, anche se in misura oggettivamente ridotta; tuttavia deve ritenersi che l’esercizio dell’attività giudiziaria, sia pure contratta, stia garantendo comunque l’attività formativa, seppur con rimodulazione del tirocinio alla luce della legislazione emergenziale emanata e, dunque, favorendo al massimo l’attività da remoto dei MOT e osservando pienamente le disposizioni precauzionali finalizzate a contenere il diffondersi del COVID 19.

Peraltro nell’ambito delle rispettive attribuzioni il Consiglio e la Scuola stanno prevedendo soluzioni organizzative idonee a garantire, pur nell’eccezionale contingenza, la formazione teorica dei giovani magistrati attraverso esclusivamente gli strumenti telematici dell’e-learnig (con esclusione quindi dei corsi presso la sede della Scuola), con la rimodulazione dei calendari di tirocinio e l’anticipazione di alcune settimane di competenza della Scuola allo scopo di assicurare in un momento successivo più spazio per il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Non vi è dubbio tuttavia che la completezza ed effettività della formazione teorico/pratica dei magistrati in tirocinio, è uno dei fondamenti legittimanti della stessa funzione magistratuale, e costituisca perciò oggetto di un interesse collettivo, condiviso e generalizzato, di primario rilievo.

In tale ottica non può sottacersi il rischio che il periodo emergenziale in corso, con le conseguenti limitazioni allo svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli uffici giudiziari, determini una riduzione o comunque una significativa alterazione dell’efficacia formativa del tirocinio espletato dai MOT, i quali stanno svolgendo, in maniera quasi esclusiva, attività giudiziaria da remoto.

In forza di tali considerazioni appare necessario formulare apposita istanza al Ministero della giustizia, affinché valuti l’opportunità di proporre un’iniziativa legislativa volta a prolungare il tirocinio per il periodo ritenuto utile per garantire ai MOT una formazione il più completa possibile che li ponga nelle condizioni di esercitare al meglio le delicate funzioni giudiziarie a cui sono destinati, contemperando tale decisione con l’esigenza di assicurare, comunque in tempi ragionevoli, agli uffici giudiziari di destinazione la copertura dei posti assegnati ai MOT stessi.

Tutto ciò premesso,

delibera

di trasmettere la presente risoluzione al Ministro della giustizia perché adotti ogni iniziativa nell’ambito delle proprie attribuzioni nei termini e per le finalità meglio indicate nella parte motiva del presente provvedimento.

29 aprile 2020