Prime proposte di AreaDG per l’accesso in magistratura e prima formazione
Le scuole di Specializzazione per le professioni legali, pensate per assicurare una cultura comune della giurisdizione tra avvocatura e magistratura, ma frequentate, di fatto, in via quasi esclusiva, da aspiranti magistrati, non garantiscono una formazione sufficiente, tanto da rendere necessario il ricorso ad una scuola per integrare la preparazione al concorso.
Analogamente, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, essendo di carattere essenzialmente pratico, finisce per dovere essere, necessariamente, abbinato alla frequentazione di una scuola privata di preparazione.
Appare, quindi, evidente che gli anni necessari per ottenere l’imprescindibile ulteriore requisito rispetto alla laurea legittimante la preparazione del concorso, generano, ineluttabilmente, un’inaccettabile selezione per censo dei nuovi magistrati, avvantaggiando coloro i quali, per le risorse economiche proprie o familiari, possono permettersi di attendere anni senza un lavoro retribuito, frequentando, in aggiunta alla Scuola di Specializzazione o al tirocinio presso gli uffici giudiziari, le costose scuole private le quali possono offrire una preparazione essenzialmente nozionistica e teorica, funzionale al solo superamento delle prove scritte, ma, allo stato, quasi indispensabile perché calibrata sul concorso.
Tale affermazione risulta confermata dalle analisi statistiche effettuate su coloro che hanno superato il concorso negli ultimi tre anni.
Questi dati dimostrano che la percentuale degli aspiranti che hanno frequentato una scuola privata di preparazione al concorso supera il 60%.
La trasformazione dell’attuale accesso in concorso di secondo grado, rischia, quindi, di compromettere l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dal punto di vista sociale e di parità di accesso, in contrasto con la ratio della previsione di cui all'art. 106 Cost., che stabilisce la nomina dei magistrati per concorso, proprio per consentire, a tutti i cittadini, l’accesso alla selezione, in ossequio al primo comma dell’art. 3 Cost.
ADG richiede, quindi, il ripristino del concorso di primo grado, con possibilità di accesso diretto dopo la laurea in giurisprudenza.
In via subordinata, un’altra ipotesi praticabile è quella di ridurre i tempi del post laurea portando ad un anno la durata delle Scuole di specializzazione e dei tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013, conv. nella L. 98/2013 (con abolizione di quelli ex art. 37 D.L. 68/2011, conv. nella L. 111/2011), mantenendo, per questi ultimi, i limiti di accesso già previsti.
Con riferimento al concorso, inoltre, nonostante il meccanismo di selezione sia molto rigoroso, l'assetto attuale delle prove non pare ancora sufficientemente orientato ad una valutazione adeguata del livello di preparazione tecnica necessaria allo svolgimento di funzioni professionali, in quanto la prova scritta è, tuttora, ancorata ad un modello di formazione giuridica astratta, troppo distante dalla specifica professionalità del magistrato.
ADG propone, pertanto, d’introdurre una prova scritta pratica, consistente nella redazione di una sentenza o nell'analisi di un caso pratico da inquadrare nelle norme sostanziali in diritto penale o diritto civile. Tale prova potrebbe aggiungersi ai tradizionali temi nelle due materie sorteggiate tra diritto penale, civile e amministrativo, secondo un modello simile a quello dell'esame per l'accesso alla professione di avvocato.
Occorre, poi, intervenire anche per il periodo successivo al superamento del concorso.
Infatti, nel corso degli anni, come è noto, è cambiato non soltanto il sistema di accesso alla magistratura, ma sono mutate anche le modalità di formazione iniziale dei giovani magistrati, in quanto, a seguito della riforma prevista dal d.lvo n. 26/2006, è stata introdotta l'esperienza della Scuola Superiore della Magistratura con conseguente suddivisione del tirocinio tra periodi svolti presso gli uffici e quelli dedicati alla formazione presso la Scuola.
Non vi è dubbio, in proposito, che la Scuola Superiore della Magistratura rappresenti una conquista culturale ed abbia un ruolo essenziale nella formazione iniziale, essendo indispensabile garantire un modello di formazione pluralista, capace di affiancare alla formazione tecnica l'acquisizione dei valori irrinunciabili dell'indipendenza e della deontologia professionale.
Per queste ragioni, la formazione iniziale deve necessariamente essere assicurata attraverso un giusto equilibrio tra l'attività negli uffici e quella dedicata alla Scuola.
Se così è, la recente riforma, che ha previsto, sia pure, al momento, solo per due concorsi, la compressione del periodo complessivo di tirocinio da 18 mesi ad un anno, con contemporanea riduzione del periodo presso la Scuola da 6 mesi ad un solo mese, non è, per noi, accettabile, perché finisce per depotenziare le capacità formative della Scuola proprio nei confronti dei giovani magistrati .
ADG propone, quindi, la riespansione del periodo di tirocinio complessivo ad un anno e mezzo e il prolungamento a quattro mesi del periodo di tirocinio presso la Scuola.
ADG chiede, inoltre, di accentuare la ricerca della qualità dei magistrati affidatari e di quelli collaboratori, che, grazie anche alle valutazioni compiute dai mot, devono essere scelti nell'ambito di una “rosa” di soggetti di comprovate capacità formative.
La formazione iniziale dei magistrati deve, inoltre, proseguire anche dopo l'immissione in possesso nel primo ufficio e, pertanto, il CSM dovrebbe dare attuazione concreta alla norma già esistente, che prevede un “tutor” che assista e segua l'attività del giovane magistrato all'interno dell'ufficio di prima destinazione, sia sotto il profilo tecnico che di quello organizzativo.
Appare, inoltre, importante verificare il corretto inquadramento tabellare del giovane magistrato ed evitare fenomeni di sperequazione del suo carico di lavoro rispetto a quello degli altri colleghi, incentivando, piuttosto, l'adozione di meccanismi che consentano ai dirigenti degli uffici una distribuzione del lavoro capace di facilitare il graduale inserimento del magistrato nel suo nuovo ufficio e nell'esercizio concreto delle sue funzioni.
ADG propone, inoltre, che per i magistrati di prima nomina, una volta assunte le funzioni giurisdizionali, e in via definitiva, il termine per la legittimazione al successivo trasferimento sia ridotto a tre anni, considerato che, in ogni caso, si tratta pur sempre di un trasferimento d’ufficio.
Propone, infine, di ridurre l’incompatibilità nel passaggio requirente/giudicante e viceversa, al solo territorio circondariale eliminando l’incompatibilità, oggi prevista, nel tramutamento requirente/giudicante e viceversa, relativamente agli uffici minorili.
19 dicembre 2017