La Commssione
La pluralità di funzioni svolta dalla Commissione nelle Istituzioni dell’Unione europea mette in crisi le categorie tradizionali delle democrazie moderne fondate su una marcata distinzione fra i poteri delle organizzazioni statali e fa toccare con mano il carattere sui generis dell’Unione europea rispetto agli Stati che la compongono.
Alla Commissione fanno capo competenze che riguardano l’ambito normativo, esecutivo e di controllo che si esprimono in maniera variegata su un triplice piano:
- quello dell’iniziativa legislativa;
- quello dell’azione di “governo”, attuativa delle politiche legislative;
- quello di custode dell’unità dell’UE attraverso la verifica circa l’osservanza delle norme dell’Unione da parte degli Stati destinatari.
In questo poliedrico gioco di competenze, la Commissione entra dunque in contatto, interagisce, con le altre Istituzione europee – Consiglio, Parlamento, Stati nazionali – contribuendo in maniera formidabile più che le altre Istituzioni a manifestare all’esterno il “volto” operativo dell’Unione.
Ciò fa con un ruolo, sagomato dalle norme del Trattato, particolarmente incisivo che ne mette in evidenza in qualche modo la primazia rispetto al Consiglio il quale non può modificare se non con voto all’unanimità le proposte legislative della Commissione (art. 293, par. 1 TFUE) e può, addirittura, bloccare la proposta iniziale se il Consiglio intende modificare l’originaria proposta. Ciò che rende palpabile il ruolo “politico” della Commissione nel corso dell’iter legislativo, manifestatosi anche attraverso la partecipazione di un suo rappresentante ai lavori del Consiglio. Influenza che, d’altre parte, si manifesta anche sul potere normativo diretto che, di fatto, viene esercitato attraverso la delega che il Parlamento ed il Consiglio attribuiscono alla Commissione per l’emanazione di misure generali di integrazione degli atti adottati da tali Istituzioni. Incisività che è andata progressivamente crescendo soprattutto nell’ambito delle politiche economiche e monetarie.
Rispetto a tali settori, la Commissione svolge infatti un ruolo di controllo e vigilanza economica e di bilancio sui singoli Stati particolarmente incisivo, al cui interno si colloca il recente piano Next generation, lanciato dalla Commissione a sostegno dei Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia iniziata nel 2020.
Cominciano in questo modo a delinearsi i notevoli compiti attribuiti alla Commissione in tema di “controllo” delle principali politiche dei singoli Paesi, capaci di fortemente condizionare le scelte nazionali in una prospettiva che tende a considerare la Commissione come una sorte di supervisore di ciò che reputa costituire il benessere complessivo dell’Unione stessa.
Il potere di promuovere innanzi alla Corte di giustizia UE procedure di infrazione a carico degli Stati inadempienti agli obblighi nascenti dalle politiche eurounitarie contribuisce vieppiù a delineare la specificità delle funzioni della Commissione, facendone una sorta di guardiano del diritto dell’Unione.
Tutto quanto detto sommariamente aiuta dunque a comprendere la definizione della Commissione espressa dall’art. 17, par.1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
Comprendere, dunque, la centralità della Commissione ed il suo ruolo nell’UE significa interrogarsi sulla idea stessa di democrazia sottesa alle Istituzioni comunitarie, declinata indubbiamente in un modo che sembra anteporre la Commissione rispetto all’Istituzione che è diretta espressione della volontà popolare dei cittadini europei(il Parlamento) e, al contempo, rende indispensabile una riflessione sul ruolo dei componenti della Commissione rispetto agli Stati dell’Unione (recte, i Governi) che li nominano, uno per ciascuno Stato, dopo l’elezione del Presidente della Commissione, eletto a maggioranza dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo.
È poi il Consiglio ad individuare gli altri membri della Commissione, d’accordo con il Presidente, in modo che la Commissione nella sua interezza venga approvata dal Parlamento e quindi nominata a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo.
I componenti della Commissione, come detto indicati dai singoli Governi, non rappresentano i singoli Paesi ma l’intera Istituzione. Per questo, il par. 3 dell’art. 17 TFUE chiarisce che i membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza, aggiungendo che la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza.
Dunque, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo e si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti (art. 17 par 3 TFUE).
Ai membri (commissari) della Commissione si aggiunge, come figura generis sui interna alla Commissione, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nei media spesso indicato come Ministro degli affari esteri dell’Unione. Figura nominata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente della Commissione e l’approvazione del Parlamento europeo e della stessa Commissione. Una procedura, quest’ultima, che rende evidente la peculiarità del ruolo, duplice, svolta dall’Alto Rappresentante all’interno della Commissione che dura in carica cinque anni, al pari della durata della legislatura del Parlamento.