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Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo avente sede a Lussemburgo ancorché le riunioni delle Commissioni si svolgano a Bruxelles  ad eccezione della sessione plenaria mensile che si tiene a Strasburgo, inizialmente gemmazione dei Parlamenti nazionali che lo componevano con  un sistema di rappresentanza indiretta dei cittadini europei è diventato, a partire dal 1979, organo che i cittadini dell’Unione eleggono direttamente, tenuto ad esercitare congiuntamente con il Consiglio la funzione legislativa e di bilancio, nonché compiti di controllo politico  fissati dal Trattato(art. 14, par.1, TUE).  È il Parlamento ad eleggere tra i suoi membri, ai quali spettano le immunità ed i privilegi indicati nel Capo III Protocollo, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, unitamente al Presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo.

La composizione numerica del Parlamento è informata al principio di proporzionalità c.d. degressiva, prevedendo un numero di parlamentari per un verso proporzionale alla popolazione dei Paesi più popolosi- che godono di un numero di seggi che può arrivare a 96 (Germania) ed a 76 per l’Italia e, per altro verso, crescente per i Paesi di dimensioni minori che godono di un numero di seggi pari a sei. Al suo interno, la suddivisione in (otto) gruppi politici supera l’idea stessa dei gruppi nazionali e fa da sfondo ai partiti politici le cui regole di funzionamento sono stabilite sia dal Consiglio che dal parlamento con procedura ordinaria (art. 224 TFUE).

L’attività dei lavori è scandita all’interno delle commissioni permanenti e si esprime in genere con delibere a maggioranza dei suffragi espressi. Fra i poteri di controllo spicca quello sull’attività svolta dalla Commissione (artt. 233 e 249, par.2 TFUE) che viene da quest’ultima compendiata in una relazione generale oltreché in un programma d’azione relativo all’anno successivo che la Commissione presenta allo stesso organo parlamentare.

La funzione normativa del Parlamento, ulteriormente rafforzata dagli artt. 289 e 294 TFUE anche per la conclusione di accordi internazionali, può assumere tratti diversificati, a seconda che essa sia limitata ad un diritto di consultazione o si esprima con un potere di codecisione – divenuta modalità ordinaria per effetto dell’art. 294 TFUE – o di vera e propria autonomia decisionale. La possibilità di adire la Corte di Giustizia con l’azione di annullamento di cui all’art. 263 TFUE si affianca alla possibilità di sollecitare alla stessa Corte di giustizia l’adozione di un parere sulla compatibilità di accordi internazionali con le disposizioni del Trattato.

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