Il Consiglio europeo
Il Consiglio europeo, che solo il Trattato di Lisbona ha inserito nella nomenclatura delle Istituzioni UE, coincide con la composizione del Consiglio dell’UE – del quale fanno invece parte i soli capi di Stato (unico Presidente della Repubblica presente è quello della Francia) o di governo – solo quando esso ha potere di voto.
Si tratta comunque di Istituzioni diverse che, pur accomunate dalla composizione intergovernativa, rimangono distinti.
Il Consiglio europeo si riunisce con la presenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri insieme al suo Presidente ed al Presidente della Commissione ed ha compiti di natura politica secondo quanto previsto dall’art. 15 del TUE. Ciò lo distingue dalla composizione del Consiglio, del quale fanno parte unicamente i soli governi degli Stati membri,
Una istituzione che ha dunque come compito quello di fissare l’indirizzo politico, oltre che il potere di nomina delle cariche più rilevanti sottratte ai singoli Stati, godendo ad es. del potere di modificare il numero dei membri della Commissione o di revisionare i Trattati.
Il Consiglio europeo decide in generale sulla base della regola del consensus, considerandosi raggiunta la deliberazione sulla base dell’andamento della discussione ed in assenza di obiezioni ostative da parte di nessun componente del Consiglio (art. 15, par. 4 TFUE) regola che non vale quando i Trattati affidano al Consiglio europeo l’adozione di atti formali. In tali casi le deliberazioni sono assunte, a seconda dei casi, all’unanimità, a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata secondo regole analoghe a quelle previste per le deliberazioni del Consiglio sulle quali si dirà in seguito.
Non spettano, in generale, al Consiglio europeo funzioni legislative ancorché vengano allo stesso riservate indicazioni sulle linee strategiche della programmazione legislativa in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 68 TFUE).
Accanto a questi poteri vi sono quelli c.d. di arbitraggio, tesi a risolvere, in base alle regole previste dai Trattati, situazioni di impasse fra i singoli Stati in materie particolari ovvero di interventi legislativi che potrebbero impattare su interessi fondamentali di uno Stato che chieda il suo intervento rispetto ad un atto del Consiglio che richiede la maggioranza qualificata (c.d. freno d’emergenza previsto dagli artt. 48, 82 par. 3 e 83 par. 3 TFUE).
Altre volte ancora l’intervento del Consiglio europeo potrebbe avvenire ed avviene, de facto, su temi ritenuti dallo stesso consesso di particolare rilevanza, con ciò emergendo la natura palesemente politica di tale Istituzione. In questi ultimi casi l’attività e le conclusioni del Consiglio europeo avranno un peso ed un rilievo in base al consenso degli altri organi istituzionali dell’UE rispetto all’intervento adottato dal Consiglio europeo.
La stessa forma delle deliberazioni assunte dal Consiglio europeo risente della natura del Consiglio stesso e del suo inserimento fra le istituzioni dell’UE.
Per questo si è previsto che il Consiglio europeo adotti “decisioni” – impugnabili innanzi alla Corte di giustizia UE – quando è chiamato ad adottare uno specifico atto in base ai Trattati destinato a produrre effetti giuridici formali o anche solo esortativi, altrimenti emettendo le “conclusioni del Consiglio europeo”, generalmente non destinate a produrre effetti giuridici formali.