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Il Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio dell’Unione europea è l’Istituzione UE alla quale partecipano i rappresentanti dei governi degli Stati membri – presieduto a turno dagli Stati membri secondo un sistema a rotazione semestrale fra gli Stati membri–, chiamata ad esercitare non solo “la funzione legislativa e la funzione di bilancio”, ma anche funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite dai Trattati (art. 16, par. 1 TUE). Proprio per l’ampiezza di tali attribuzioni, che involgono la definizione degli indirizzi politici dell’Unione, le funzioni legislative- condivise con il Parlamento europeo, le competenze in materia di politica estera comune, per gli atti non riservati al Consiglio europeo ed in materia di conclusione di accordi internazionali  si ritiene che il Consiglio rappresenti il protagonista principale fra le Istituzioni UE che, volta a volta, lo affiancano nelle decisioni  o ne condividono  la titolarità di funzioni.

Una delle caratteristiche peculiari di tale Istituzione è data dalla composizione “variabile” nella quale si presenta il Consiglio europeo a seconda delle materie trattate. Il rappresentante di ciascun governo degli Stati membri – e da questi designato ma pur sempre con livello ministeriale – può infatti variare a seconda degli argomenti all’ordine del giorno previsti per le riunioni calendarizzate, prevedendosi così diverse formazioni. Per questo si è ormai abituati all’utilizzazione di denominazioni di tale Istituzione che risentono della tipologia delle materie che saranno trattate – p.e. Consiglio giustizia e affari interni, Consiglio Agricoltura, Consiglio ambiente, ecc. – senza che questo ponga in discussione la medesimezza dell’Istituzione.

Dal Consiglio è bene comunque distinguere lo strumento intergovernativo di coordinamento dell’Eurogruppo – inserito da un Protocollo allegato ai Trattati – composto dai ministri delle Finanze degli Stati membri la cui moneta è l’Euro, che si riunisce con la Banca Centrale europea e la Commissione per discutere di questioni  relative alla moneta unica-cfr. Corte giust., 20 settembre 2016, Mallis e a c. Commissione e BCE, C-105/15, p.61.

L’attività del Consiglio europeo e delle sue formazioni non può intendersi senza fare riferimento ai gruppi di lavoro tecnici, anch’essi specializzati per materia ma composti da funzionari degli Stati membri, che svolgono, senza potere decisionale alcuno, l’attività preparatoria delle riunioni, alla quale coopera, in funzione di coordinamento il Comitato del Rappresentanti permanenti degli Stati membri – COREFER, dei cui compiti si occupa l’art.240, par. 1 TFUE –.

Le regole della deliberazione del Consiglio europeo è quella della maggioranza qualificata (art. 16, par. 3, TUE) riguardando la maggioranza semplice l’approvazione di delibere relative al regolamento interno ed alle decisioni di procedura. Residua, dunque la regola dell’unanimità per le decisioni “sensibili” (imposizione fiscale, sicurezza e protezione sociale, politica estera e sicurezza comune (PESC), adesione di nuovi Stati membri UE, cooperazione di polizia operativa). I meccanismi deliberativi del Consiglio dell’UE sono stati nel tempo modificati in modo da introdurre dei meccanismi capaci di  attenuare il principio della maggioranza qualificata in caso di pregiudizio agli interessi rilevanti prospettati da uno Stato membro (c.d. Compromesso di Lussemburgo del 1966 e c.d. freno di emergenza rispetto ad una proposta di atto legislativo dell’Unione). La pratica del c.d. voto inverso costituisce poi un’ulteriore peculiarità dei meccanismi deliberativi del Consiglio dell’UE, allorché si ritiene adottata una proposta o raccomandazione della Commissione  in assenza di un voto che l’abbia respinta a maggioranza qualificata.