La giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di determinare la maggiore o minore età di una persona priva di documenti, sia adeguato l’esito del solo esame radiologico (mediante metodo Greulich e Pyle), ma nella letteratura medica l’idoneità di tale metodo è assai controversa.
Plurime fonti evidenziano che l’accertamento dell’età deve essere svolto mediante un approccio multidisciplinare [1] e, in tal senso, è stato adottato dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Torino un protocollo di intesa per l’accertamento dell’età dei sedicenti minori.
Di particolare importanza è l’art. 3 del protocollo, che determina i passaggi per la procedura di accertamento dell’età e segnatamente:
Appare necessario, poi, indicare il range di errore per quanto concerne gli esami radiografici ed è opportuno prevedere un colloquio clinico al fine di verificare eventuali anomalie nella vita pregressa dell’indagato, nonché l’esame dei caratteri sessuali, come indicato anche nelle fonti citate.
Il protocollo prevede l’inserimento nello SDI dei risultati ottenuti anche con lo scopo di evitare ripetizioni di accertamenti radiografici già effettuati.
È stato poi verificato che anche la Regione Piemonte ha adottato, di concerto con la ASL, un protocollo ove si individuano le modalità di accertamento dell’età dei minori non accompagnati con percorsi mirati, uno dei quali disciplina proprio la situazione dello pseudo-minore in caso di arresto.
Nel corso della discussione sono state esaminate alcune ipotesi paradigmatiche.
Se la situazione appare tale da determinare necessità di cure, è stata avanzata la proposta che i PM diano indicazione alla PG di interpellare sempre il Servizio 118 ovvero di condurre il soggetto in Pronto Soccorso per le cure del caso (a prescindere dall’eventuale decisione dei sanitari di procedere a TSO, possono essere somministrate cure idonee a far rientrare la situazione).
Anche in questo caso sono stati esemplificati alcuni casi paradigmatici.
Occorre una valutazione rigorosa della necessità o meno dell’arresto e comunque della sussistenza delle condizioni di applicazione da parte del PM del provvedimento ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp. Si dovrà anche tenere conto della possibilità di definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cp.
Nel corso della discussione si è sottolineato che l’art. 73 cpp prevede la possibilità per il Giudice e per il Pubblico Ministero di sollecitare l’attivazione della procedura di TSO e – nei casi in cui si sia in presenza di una persona con sofferenza psichica per la quale non si ritenga necessaria l’applicazione di una misura cautelare, ma il cui “stato di mente” appaia tale da “renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico”– disporre nel frattempo un ricovero provvisorio.
È opportuno procedere con la richiesta di convalida al GIP in quanto:
Nel corso dei lavori è stato contattato il direttore sanitario della ASL presso la Casa Circondariale di Torino dott. Antonio Pellegrino con il quale si è concordato un possibile percorso di monitoraggio.
Gli psichiatri operanti all’interno della Casa Circondariale, infatti – previa richiesta scritta, in prima battuta del PM e, in seconda battuta, del GIP contestualmente all’adozione della custodia cautelare in carcere – si impegnano a sottoporre a valutazione le condizioni psichiche dell’arrestato con lo scopo di orientare l’autorità procedente sulla necessità di avviare accertamenti tramite perizia o consulenza sulla capacità d’intendere e di volere.
A tal fine il PM e poi il GIP dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria del carcere apposita richiesta di effettuare la valutazione ed eventualmente, ove gli elementi in atti già suggeriscono l’esistenza di una patologia psichiatrica, richiesta di ricovero presso il Reparto “il Sestante”, preposto alla tutela della salute mentale presso il carcere di Torino.
Per quanto riguarda, in particolare, gli autori di reato stranieri privi di documenti e presumibilmente affetti da patologie psichiche, è stato accertato che, anche in relazione a tali soggetti, sussiste la competenza dell’unità psichiatrica forense all’interno dell’ASL TO (anche se la possibilità di intervento di questa unità è limitata).