Il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria

Questo gruppo di lavoro si è occupato delle criticità che si riscontrano nella prassi, a partire dalla “telefonata” con cui la PG comunica al PM di turno l’esecuzione di un arresto in flagranza, alle successive scelte del PM, alla possibilità di sindacare l’esercizio della discrezionalità della PG quando l’arresto sia facoltativo e non obbligatorio

I dati acquisiti presso la Procura e il Tribunale di Torino documentano un progressivo aumento del numero degli arresti in flagranza, soprattutto per fatti non connotati da particolare gravità.
Si è cercato perciò di comprendere quali possano essere le modalità più corrette per affrontare il fenomeno in sede giudiziaria, esaminando le criticità che si riscontrano nella prassi dei turni arrestati, a partire dalla “telefonata” con cui la PG comunica l’esecuzione di un arresto in flagranza al PM di turno. In particolare, è stato segnalato che, con maggiore frequenza rispetto a quanto avveniva in passato, la PG operante insiste nella volontà di eseguire l’arresto anche davanti a forti perplessità manifestate al telefono dal PM.

Preso atto di un crescente numero di arresti per fatti che non comportano la necessità, per il PM, di richiedere misure cautelari coercitive, è stata caldeggiata l’opportunità di un maggior ricorso ai provvedimenti di liberazione anticipata e, segnatamente, a quello di cui all’art. 121 disp. att. cpp (liberazione a seguito della scelta del PM di non chiedere misure).

È stata evidenziata, anche dagli stessi PM, la necessità di non chiedere la convalida e liberare l’arrestato ai sensi dell’art. 389 cpp (“Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona  o fuori dei casi previsti dalla legge  o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà”), oltre che nei casi (non infrequenti) di arresto fuori flagranza e nei casi previsti dall’art. 385 cpp, anche in quelli in cui non sussistano i requisiti di cui all’art. 381 comma 4 cpp (“Nelle ipotesi di arresto facoltativo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”).

Si pensi a reati bagatellari – come una resistenza senza violenza (magari posta in essere da un ubriaco), un furto semplice di oggetti di minimo valore, il tentato furto di pochi generi alimentari in un supermercato, la cessione di un frammento di hashish – commessi da una persona incensurata e priva di pendenze: in questi casi difettano pacificamente, in assenza di indici contrari, entrambi i requisiti dell’art. 381 comma 4 cpp.

Si ricorda che, in caso di non convalida, l’instaurazione del giudizio direttissimo può essere consentita dall’imputato e si ritiene utile che il giudice lo interpelli comunque  sul punto (soprattutto in casi in cui la non convalida sia legata all’assenza di fumus commissi delicti, con conseguente prevedibile assoluzione).

Muovendo da queste considerazioni sono state analizzate le criticità che più frequentemente vengono riscontrate negli arresti facoltativi per alcune tipologie di reato.

Arresti per false dichiarazioni sull’identità personale (art. 495 cp)

Va premesso che, a partire dall’estate del 2008, per effetto della modifica legislativa della disciplina sanzionatoria dell’art. 495 cp (Legge 24.7.2008 n. 125), per questo reato è possibile l’arresto facoltativo in flagranza.

Il delitto di cui all’art. 495 cp è istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente rende al pubblico ufficiale la dichiarazione/attestazione sulla propria identità, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione mendace integra il delitto di cui all’art. 495 cp. Ne deriva che, in caso di più dichiarazioni false, l’agente commette tante violazioni della fattispecie incriminatrice in esame quante sono le dichiarazioni false rese. Ovviamente tali plurime violazioni della stessa norma incriminatrice, essendo di regola espressione di un disegno criminoso unitario, dovranno poi essere ritenute unite tra loro dal vincolo della continuazione, sempre che non siano già state oggetto di precedenti sentenze irrevocabili e non siano prescritte. Questa circostanza deve essere verificata dal giudice mediante il confronto tra le risultanze dattiloscopiche e gli estratti dei registri informatici e acquisendo eventuali provvedimenti definitori precedenti. È stato segnalato inoltre che, in relazione anche a tali violazioni pregresse, mancando la flagranza, il giudizio direttissimo esige il consenso al rito da parte dell’imputato.

La peculiarità di questo reato, generalmente commesso da persone prive di documenti di identificazione, risiede nel fatto che, quando un soggetto declina a pubblici ufficiali generalità diverse in occasione di diversi controlli, gli va riconosciuto il ragionevole dubbio che, almeno in un’occasione, abbia detto la verità. Poiché non è possibile escludere che la verità l’abbia detta proprio in occasione dell’ultimo controllo, si tratta di un reato per cui (in assenza di documenti di identificazione) non è possibile procedere all’arresto, mancando la prova della stessa flagranza.

Peraltro, trattandosi di arresto facoltativo, in assenza di precedenti o ulteriori elementi indicativi di pericolosità, si deve valutare se l’arresto sia legittimo sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 384 cpp.

Si è stati concordi nel ritenere che le difformità nelle generalità rese debbano essere valutate in modo stringente, tenendo conto che lievi difformità possono dipendere dalla fonetica, dall’analfabetismo del dichiarante o da altri fattori.  Occorre cioè verificare se si tratti di difformità cercate dall’imputato al fine di non farsi individuare con i propri dati identificativi o del semplice frutto di errori di verbalizzazione, presumibilmente riconducibili alla scarsa comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato (accade spesso che l’interessato sappia indicare in modo certo solo l’anno di nascita e manifesti incertezze in merito all’individuazione precisa del giorno e del mese. In questi casi, assai frequenti nei controlli su persone di etnie africane, gli operanti annotano come data di nascita il primo gennaio dell’anno indicato).

Arresti per furto nei casi di particolare tenuità del danno (artt. 624 e 625 cp; art. 624-bis cp; art. 62 n. 4 cp)

Ai sensi dell’art. 380 lettere e) ed e-bis) cpp, l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale rende facoltativo l’arresto per il furto aggravato, per il furto in abitazione e per il furto con strappo (art. 624-bis cp). Ne consegue il dovere per il PM e il giudice di valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 381 comma 4 cpp e non convalidare l’arresto in caso di loro mancanza (ad esempio in caso di furti di beni di minimo valore da parte di incensurati).
Nel gruppo di lavoro è stata sottolineata, sia da parte dei giudici che da parte dei PM, la necessità di evidenziare con maggior rigore le conseguenze di questo bilanciamento sulla legittimità dell’arresto, tanto nella telefonata con la PG procedente, quanto nel momento del giudizio di convalida.

Arresti per violazione della legge in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90)

Anche per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 l’arresto in flagranza è facoltativo, sicché il PM e il giudice sono tenuti a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 381 comma 4 cpp e non possono convalidare l’arresto in caso di loro mancanza (ad esempio nei casi di cessioni, a volte addirittura  gratuite, di una dose di stupefacente effettuate in strada da parte di giovani incensurati o in casi di detezione di modesti quantitativi di sostanza).

Nel gruppo di lavoro è stata sottolineata, sia da parte dei giudici che da parte dei PM, la necessità di evidenziare con maggiore rigore, tanto nella telefonata con la PG procedente quanto nel momento del giudizio di convalida, che la legittimità di questi arresti è subordinata all’effettiva sussistenza dei requisiti di cui all’art. 381 comma 4 cpp.
A ciò deve aggiungersi che per tale reato non è consentita l’applicazione di una misura cautelare detentiva, che sarebbe comunque l’unica in grado di fronteggiare seriamente il pericolo di reiterazione del reato.

Arresti per resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 cp)

Anche per il reato di cui all’art. 337 cp è consentito l’arresto in flagranza. Trattandosi di arresto facoltativo trova applicazione l’art. 381 comma 4 cpp.

Non sono infrequenti gli arresti di ubriachi o sofferenti psichici che reagiscono con violenza ai controlli delle Forze dell’Ordine chiamate ad interrompere le loro condotte moleste, o di barboni che reagiscono minacciosamente agli operanti che cercano di svegliarli e allontanarli dal luogo in cui si erano addormentati (per strada, in vecchi vagoni ferroviari ecc.).

Compatibilità tra arresto in flagranza e particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cp)

Una sentenza che applichi la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cp è astrattamente compatibile con l’arresto in flagranza e, soprattutto, è possibile all’esito del giudizio direttissimo.
Occorre però fare i conti:

  • da un lato, con il disposto dell’art. 385 cpp secondo cui “l’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità “ (e l’art. 131-bis cp introduce una causa non punibilità);
  • dall’altro, con il disposto dell’art. 381 comma 4 cpp secondo il quale “nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”.

È difficile, infatti, immaginare casi in cui sussistono i presupposti per chiudere il processo con una sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cp ma, al momento dell’arresto, il fatto per la sua gravità o l’agente per la sua pericolosità giustificavano tale provvedimento.

In realtà, in considerazione del fatto che alla PG al momento dell’arresto è richiesta solo una valutazione sommaria, è possibile affermare che alla PG non si potesse chiedere di valutare se ricorrevano gli estremi della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis.

Più difficile la compatibilità tra 131-bis e il disposto dall’art. 381 comma 4 cpp, quanto meno in relazione a fatti bagatellari commessi da incensurati.

Ovviamente, in caso di non convalida dell’arresto proprio in vista della ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cp, per ragioni di economia processuale, è opportuno cercare di ottenere dall’imputato il consenso all’instaurazione del giudizio direttissimo (che presuppone alternativamente la convalida dell’arresto o il consenso dell’imputato in caso di non convalida).

I dati di Torino

Nel periodo esaminato si registra un significativo incremento del numero degli arresti. Un’inversione di tendenza, meno marcata di quanto ipotizzabile, si è registrata nel corso del 2020 non ostante il lockdown e le successive rilevanti limitazioni agli spostamenti. È cresciuto invece, sin quasi a quadruplicarsi, il numero di arresti per maltrattamenti (art. 572 cp) e stalking (art. 612-bis cp), così come è cresciuta l’incidenza rispetto al totale degli arresti per questi reati

Il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria

Profili procedurali

Arresti di sedicenti minori e di persone con sofferenza psichica

Il punto di vista dei giudici del Tribunale per il Riesame

Gli arresti nei tribunali di piccole dimensioni: Asti, Vercelli e Novara

I casi più frequenti e più problematici