COMUNICATO

Il dramma dei naufraghi sulla Nave Aquarius

Dopo i primi soccorsi in acque internazionali ed il trasferimento dei naufraghi sulla Nave Aquarius, il Governo ha negato un porto di sbarco in Italia a 650 migranti, tra cui numerosi minorenni, bambini, donne in stato di gravidanza. Vi è grande preoccupazione per la loro sorte.
Esprimiamo un forte richiamo alla Costituzione, agli obblighi internazionali, alla CEDU e alle norme giuridiche e morali che l’Italia dovrebbe rispettare in tema di accoglienza.

Area Democratica per la Giustizia esprime preoccupazione per le sorti dei  650 migranti imbarcati sulla nave Acquarius e ricorda che il nostro ordinamento si è pienamente conformato al fondamentale principio che costituisce il cardine  della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e sul suo Protocollo opzionale del 1967, ossia il divieto di  allontanamento forzoso di un individuo verso uno Stato dove egli potrebbe correre un rischio reale per la propria incolumità o libertà ( principio di non refoulement) .

La giurisdizione si trova al cospetto di diritti di rango primario scaturenti  dall’art. 10, comma 3, Cost. che sancisce il diritto di asilo, interamente  attuato attraverso lo  status  di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria (d.lgs. n. 251 del 2007; d.lgs. n. 286 del 1998) e presidiati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo la giurisprudenza CEDU e gli obblighi di protezione dei diritti umani che da essa scaturiscono e che impegnano i singoli Stati.

I magistrati di Area DG  rammentano  gli impegni internazionali che l’Italia ha, comunque, assunto a tutela della sicurezza della vita in mare e del soccorso marittimo attraverso un sistema di Convenzioni  attuati da  tre fondamentali accordi che sono altrettante fonti di norme di condotta giuridicamente vincolanti per lo Stato: la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);  la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS); ed, infine, la Convenzione internazionale  del 1979 sul soccorso marittimo (SAR).

Quest’ ultima, in particolare,  prescrive  che ad ogni individuo in stato di pericolo in mare sia prestata assistenza  senza distinzioni relative alla nazionalità ovvero al suo  status o alle circostanze nelle quali tale persona venga  trovata, con obbligo di fornire  le prime cure mediche ed a trasferirla in un luogo sicuro.

Siamo convinti che dare voce alla Costituzione,  agli obblighi internazionali e alla CEDU in materia d’asilo sia premessa indispensabile dell’accoglienza di fronte ad un fenomeno che non può più considerarsi emergenziale.

12 giugno 2018