Barbara Randazzo
Università di Milano
Prima di soffermarmi sul contributo che l’Università può dare rispetto alla soluzione delle diverse problematiche limpidamente descritte nello stimolante intervento di Barbara Fabbrini, ed emerse altresì nella discussione nella prima sessione e nella precedente tavola rotonda, credo utile muovere da due distinzioni essenziali: una sulla disciplina UPP; l’altra sulle ragioni dei mutamenti della funzione giurisdizionale e di quella amministrativa in vista di un ormai non più procrastinabile profondo ripensamento delle stesse.
Quanto alla prima, credo opportuno precisare che il mio intervento si sofferma soltanto sulla disciplina degli UPP “a regime” recata dal d.lgs. n. 151 del 2022, che definisce in termini essenziali (e dunque flessibili) la struttura organizzativa, al precipuo scopo di valorizzarne le finalità (artt. 1 e 2). Una siffatta delimitazione dell’analisi si giustifica per il mancato coinvolgimento delle Università nella formazione degli AUPP in questa fase di eccezionale implementazione della struttura grazie alle risorse del PNRR. Il contesto di riforme in cui tale struttura è ridisegnata “a regime” dal d.lgs. n. 151 ci restituisce evidenza del ruolo decisivo che essa è chiamata a svolgere nella ristrutturazione del sistema giustizia e dunque su di essa è senza dubbio opportuno concentrare l’attenzione.
La seconda precisazione preliminare concerne la distinzione del mutamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale da quello concernente l’esercizio delle funzioni amministrative. La trasformazione della funzione giurisdizionale appare conseguenza dell’impatto della tecnologia, dell’IA e del processo di integrazione europea (che inserisce il giudice in un più ampio e diverso contesto ordinamentale, obbligandolo a conoscere altri linguaggi giuridici e a valorizzare i precedenti propri e delle altre Corti ), nonché del definitivo tramonto dell’esercizio solitario della giurisdizione; i mutamenti nelle modalità di svolgimento delle attività amministrative sono in parte dovuti anch’essi alla tecnologia, ma in particolare alla urgente necessità di svecchiamento dei modelli organizzativi.
Primo rilievo critico: la eventuale ventilata stabilizzazione degli AUPP nella versione “ibrida” di cui all’art. 11 d.l. n. 80, dopo la finestra del PNRR (2022-2026), senza quel profondo ripensamento delle figure di funzionario di riferimento, rischia di acuire le problematiche già emerse e denunciate.
Venendo ora al tema a me affidato: l’Università come ‘luogo’ di confronto propositivo in vista di una profonda riforma strutturale del sistema giustizia.è>
I progetti promossi nell’ambito PON Governance e capacità istituzionale (2014-2020) dal Ministero della Giustizia e realizzati in sinergia con gli interventi PNRR a sostegno della riforma della giustizia (es. Next Generation UPP Università di Torino e altri undici atenei dell’Italia Nord-Ovest) sono finalizzati a valorizzare l’UPP come strumento di riforma strutturale del sistema e ciò mediante l’applicazione dell’IA, di nuove forme di controllo economico-gestionale, di management e digitalizzazione secondo un approccio multidisciplinare. In tali progetti si indicano diverse linee di intervento avendo cura di precisarne gli obiettivi.
Tra gli obiettivi, quello della formazione “a regime” riserva un ruolo non secondario alle Università, sinora invece rimaste escluse dalla formazione degli AUPP in base alle previsioni dell’art. 16 del d.l. n. 80 (che la affida al Ministero con la collaborazione del CSM, della SSM e altri enti e alle diverse circolari che sono intervenute in materia: si v. spec. circolare generale del 3.11.21 e la circolare 11.2.22).
Ribadito che la definizione della attività di formazione esige la previa definizione delle funzioni da affidare alla o alle nuove figure di funzionari di riferimento dell’UPP, ciò che appare evidente è la necessità che i laureati in materie giuridiche siano muniti di competenze interdisciplinari e in particolare abbiano una conoscenza adeguata dell’informatica e dell’economia aziendale-gestionale. [Si osservi al riguardo che gli insegnamenti di tali materie potrebbero essere introdotti o potenziati dai singoli Atenei sin d’ora in base al D.M. 2005 che riserva all’autonomia degli stessi la libera attribuzione di ben 84 crediti formativi].
Le attività di formazione potranno implicare anche un ripensamento e una nuova valorizzazione dei tirocini post laurea già esistenti ed eventualmente anche l’avvio di nuove tipologie di tirocini/stage da svolgersi prima della laurea.
Sempre nell’ottica di introdurre una adeguata formazione, potranno essere potenziati corsi pratici nell’ambito dei quali svolgere anche attività in team.
Utili indicazioni in vista della migliore definizione dell’offerta formativa potrebbero ricavarsi anche dai criteri utilizzati ai fini del rilascio degli attestati di valutazione degli AUPP di cui all’art. 11 del d.l. n. 80, penso ad esempio alla scrittura atti, alla capacità di ricerca normativa e giurisprudenziale mediante utilizzo e implementazione di banche dati, leadership.
Importanti indicazioni a tal fine potranno emergere anche dai monitoraggi, già previsti da circolari ministeriali, sia sulle attività e i risultati degli AUPP sia sui loro curricula.
Il quinquennio di implementazione della struttura organizzativa UPP mediante le risorse PNRR (2022-2026), dunque, costituisce un banco di prova decisivo per la risoluzione delle molteplici questioni aperte dalla disciplina vigente (funzioni, formazione e nuova figura o figure a di funzionario) in vista della sua migliore attuazione a regime. Una occasione unica per affrontare finalmente funditus le trasformazioni che hanno investito la funzione giurisdizionale anche attraverso il prezioso confronto tra Accademia e Magistratura.