Roberta Santoni Rugiu
Corte di Appello di Firenze
Va premesso che ad oggi nel nostro ordinamento è norma di legge sia l’assunzione a termine di dipendenti, destinati a comporre l’Ufficio per il processo per gli obiettivi del PNRR (D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021), sia l’esistenza stabile della struttura organizzativa Ufficio per il processo (L. Delega 206/2021 e D.Lgvo 151/2022). E che, di conseguenza, è ormai superato il tradizionale modulo organizzativo del giudice, monocratico o collegiale, come figura solitaria ed isolata.
Partendo da queste premesse, la nostra tavola rotonda ha affrontato i riflessi sull’ordinamento degli uffici giudiziari, sotto vari punti di vista.
In primo luogo, si è discusso del carattere ibrido degli addetti all’UPP, nell’alternativa fra essere “assistenti del giudice”, in collaborazione esclusiva con l’attività giudiziaria vera e propria, oppure “funzionari dell’amministrazione”, addetti anche ad attività di supporto alla trattazione e decisione dei singoli giudizi.
Attualmente (D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021), gli addetti all’UPP sono assunti a termine come dipendenti amministrativi, inseriti nella Area III come Funzionari, con un apposito mansionario legale. Ed è previsto che, per il loro impiego, il Capo dell’Ufficio giudiziario predisponga un progetto organizzativo “di concerto” con il Dirigente amministrativo. Infatti, gli addetti sono destinati ad assistere il giudice, e per questo soggetti al coordinamento del dirigente dell’ufficio giudiziario, e nel contempo sono inseriti nell’organico dei dipendenti del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e per questo (come tutti gli altri dipendenti) sono soggetti alla direzione del Dirigente amministrativo.
Nella prospettiva di stabilizzare l’UPP, sono emerse diverse opzioni. L’intervento del Presidente di Tribunale, auspicava una destinazione esclusiva degli UPP in funzione di assistenza al giudice, in collaborazione diretta per lo studio delle questioni controverse e la predisposizione delle bozze di provvedimenti sotto la supervisione dello stesso giudice. Invece, l’intervento della Dirigente Amministrativa auspicava la creazione di una struttura organizzativa destinata a tutte le attività di supporto alla trattazione del giudizio, fino alla sua decisione, non solo di assistenza diretta al giudice ma anche di gestione cartacea e informatica del fascicolo nella fase di preparazione dell’udienza, di suo svolgimento e di successivo scarico.
In secondo luogo, sono state esaminate le modalità di stabilizzazione dell’ufficio per il processo, sia quanto alla definizione del ruolo professionale con la creazione di un’apposita declaratoria nella contrattazione collettiva, sia quanto alla tipologia di procedura per assumere a tempo indeterminato il personale destinato a comporre lo stesso ufficio.
Per il Ministero della Giustizia, l’attuale Contratto Collettivo Nazionale Integrativo classifica il personale in 3 Aree: Ausiliari (Area I), Operatori, Assistenti e Cancellieri (Area II) e Funzionari (Area III). Invece, il Contratto Collettivo Nazionale per il personale del Comparto Funzioni Centrali (2019/2021) classifica il personale in 4 Aree: Operatori (Area I), Assistenti (Area IIa), Funzionari (Area III) ed Elevate professionalità (Area IV).
Al momento, il mansionario relativo ai compiti degli addetti all’UPP per le assunzioni a termine è stato introdotto dal D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021. Ma nella prospettiva della stabilizzazione dell’UPP – secondo la regola del pubblico impiego privatizzato – la stessa descrizione dei compiti dovrà essere oggetto di apposite declaratorie della contrattazione collettiva integrativa del Ministero della Giustizia, con i relativi profili professionali.
In tale senso, è stata prospettata quindi la possibilità di continuare a inquadrare gli addetti all’UPP come Funzionari di Area III (in tal senso, valorizzando trattarsi di personale qualificato che compone una struttura di supporto alla giurisdizione, anche per quanto riguarda attività esterne alla decisione delle controversie), oppure fra le Elevate Professionalità di Area IVa (in tal senso valorizzando piuttosto che si tratta di personale, ancora più qualificato, destinato alla stretta collaborazione con il giudice per lo studio e la decisione delle controversie).
Tutti gli interventi, ed in particolare quelli degli esponenti sindacali (vedi interventi di Massimo Battaglia, CONFSAL UNSA, e Florindo Oliverio, CGIL Funzione Pubblica), hanno sottolineato la necessità di colmare le, gravi e croniche, carenze di organico dei dipendenti amministrativi, quale condizione fondamentale non solo per il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento straordinario del PNRR, ma anche del funzionamento ordinario della giustizia.
Se ormai è indispensabile che i giudici lavorino a capo di un gruppo organizzato con professionalità diversificate, da sempre sarebbe necessario che gli uffici amministrativi siano forniti del personale necessario per il loro funzionamento complessivo. A tal fine, tutti hanno auspicato ingenti risorse aggiuntive da destinare al settore, criticando invece il fatto che al momento nemmeno sono previste nuove assunzioni per il Ministero della Giustizia.
Tutti gli interventi hanno manifestato inoltre contrarietà di principio al carattere precario dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (a prescindere dal fatto che al momento per l’UPP era lo stesso PNRR ad imporre contratti a termine). Invece, sono state prospettate diverse soluzioni a proposito della tipologia di procedura di stabilizzazione, per arrivare a formare un organico a tempo indeterminato per l’UPP quale struttura a regime.
Si è ipotizzato di conservare in servizio gli addetti attuali all’UPP (o in via diretta alla conclusione dei singoli contratti a termine, o attraverso una proroga legale dei medesimi contratti), in modo da non disperdere le specifiche competenze progressivamente formate negli anni e da arginare la significativa emorragia di coloro che hanno preferito essere assunti a tempo indeterminato da altre amministrazioni. In alternativa, in linea con il principio del concorso pubblico dell’art. 96 Cost, si è ipotizzata una procedura pubblica aperta anche a concorrenti esterni, con punteggi ulteriori a coloro che hanno già svolto la medesima funzione con i contratti a termine nel regime normativo attuale dell’UPP.