Ripartiamo dalla giurisdizione

La modifica della circolare sull’accesso al Massimario, alla Cassazione e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Nel Plenum del 30 luglio 2020, dopo una discussione protrattasi per diverse sedute, vi è stata la votazione sulla proposta della Terza Commissione di modifica della circolare per l’accesso alla Cassazione, al Massimario e alla DNAA. Il nuovo testo della circolare è stato pubblicato all’esito della definitiva approvazione avvenuta nel corso del plenum del 9 settembre 2020. Hanno votato a favore i Consiglieri Ardita, Basile, Benedetti, Cavanna, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Davigo, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro, e il Primo Presidente Curzio. Hanno votato contro i Consiglieri Braggion, Ciambellini, D’Amato, Grillo, Lanzi, Miccichè. Si sono astenuti, oltre al Procuratore generale Salvi i Consiglieri Donati e Cerabona.

 

Il principio ispiratore della riforma può essere sintetizzato nella valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nell’esercizio prolungato delle funzioni giudiziarie, per la quale i nostri consiglieri si sono incisivamente spesi, incontrando – e superando – non poche resistenze.

 

Queste le principali modifiche:

  1. È stata prevista la pubblicazione sul sito Cosmag dell’autorelazione degli aspiranti, e dei pareri espressi in occasione delle ultime due valutazioni di professionalità, senza necessità del consenso degli interessati e previo oscuramento dei dati sensibili.
  2. Parità di genere. È stato introdotto il principio secondo il quale le procedure devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità e al fine di promuovere l’equilibrio tra i generi.
  3. Prelievo di provvedimenti a campione. È stato ridotto a cinque il numero di provvedimenti giudiziari che devono essere prodotti dal candidato, cui possono aggiungersi non più di cinque titoli scientifici. Devono, inoltre, essere prodotti dieci provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni, secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.
  4. Riduzione della discrezionalità.
    4.1 - Valorizzazione della esperienza professionale. Il punteggio per il merito viene elevato (da 3 a 5 per il Massimario e da 3 a 4,5 per la Cassazione e la Procura generale) ed è attribuito in ragione del numero di anni di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie negli uffici di merito. Il punteggio massimo si consegue: per il Massimario, dopo 12 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie (punti 0,40 per anno); per gli uffici di legittimità, dopo 18 anni di positivo esercizio di funzioni giudiziarie in primo grado (0,25 per anno). Il punteggio annuo, per l’accesso alle funzioni di legittimità, è leggermente aumentato per coloro che abbiano svolto funzioni di appello o presso l’ufficio del Massimario (0,30 per anno) ovvero di legittimità, anche come applicati dall’ufficio del massimario (punti 0,35 per anno), con la conseguenza che il punteggio massimo di 4,5 potrà essere raggiunto in un tempo minore (circa 16/17 anni). Tale meccanismo non prevede l’obbligo dell’esercizio delle funzioni di secondo grado per l’accesso agli uffici di legittimità, ma si limita ad attribuire un (lieve) maggior valore alla esperienza di secondo grado, che comunque si azzera con il raggiungimento del punteggio massimo. Il pu0nteggio per il merito viene infine aumentato di ulteriori 0,50 per coloro che abbiano svolto funzioni giudiziarie per almeno tre anni negli ultimi cinque, così premiando l’esercizio attuale (o almeno recente) delle funzioni giudiziarie.
    4.2 - Valorizzazione del ruolo della Commissione tecnica. la Commissione non dovrà limitarsi ad un giudizio in termini di idoneità/non idoneità, ma dovrà esprimere un giudizio sintetico per ognuno dei provvedimenti prodotti dal candidato, nonché un giudizio sulla capacità scientifica e di analisi delle norme in termini di elevato, buono o discreto, da rendere separatamente per i provvedimenti giudiziari e per la produzione scientifica. Nel giudizio finale, inoltre, la Commissione dovrà tener conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione.
  5. Concorso per la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Le novità più rilevanti riguardano:

  • il rilievo attribuito all’esperienza specifica e alle attitudini dimostrate non solo nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata (come già previsto), ma anche nella trattazione di procedimenti relativi a fenomeni di terrorismo e di accumulazione di patrimoni illeciti, nonché alle esperienze nel campo della cooperazione internazionale;
  • il rilievo attribuito – accanto alle esperienze maturate per un congruo tempo nell’ambito di funzioni requirenti e, in particolare, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia – alla partecipazione ai gruppi di lavoro specializzati nella lotta al terrorismo istituiti presso gli uffici di Procura;
  • l’aumento del punteggio attitudinale per lo svolgimento di funzioni requirenti per almeno otto anni (oggi sono quattro) negli ultimi quindici; punteggio ulteriormente elevato se le funzioni sono state svolte presso la DDA ovvero presso un gruppo specializzato in materia di antiterrorismo;
  • l’attribuzione di un maggior punteggio di 0,50 per chi abbia positivamente esercitato l’attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5, rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti, in modo da valorizzare l’impegno in epoca recente;
  • l’eliminazione della previsione che consentiva l’aumento del punteggio di merito nei casi in cui il magistrato fosse stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi ed impegnativi, in quanto attribuiva una eccessiva discrezionalità al Consiglio.

 

È bene sottolineare che, all’interno della Commissione, le maggiori divisioni hanno riguardato proprio il tema della valorizzazione della esperienza professionale”, sul quale vi è stata vivace discussione e sono stati preannunciati emendamenti, poi approdati in Plenum.

I nostri consiglieri hanno sostenuto fortemente questa proposta, superando non poche resistenze di altri componenti, in quanto convinti – coerentemente con il nostro programma – che:

  • per essere un buon magistrato della Corte di Cassazione, del Massimario e della DNAA, oltre ad un elevato profilo attitudinale specifico, sia necessaria una robusta esperienza professionale, senza penalizzare i magistrati che svolgono (o hanno svolto) funzioni fuori ruolo, ma con l’unica finalità di privilegiare i percorsi professionali trascorsi lungamente a servizio della giurisdizione;
  • il maggior peso attribuito al parere della commissione tecnica per il profilo attitudinale e l’introduzione di punteggi fissi e parametrati all’esperienza professionale non rappresentano una rinuncia alla responsabilità di scegliere da parte del CSM, ma costituiscono una giusta riduzione di margini di discrezionalità eccessivi volta a garantire una valutazione discrezionale del profilo attitudinale dei candidati più responsabile e trasparente.

 

Giova ricordare che il DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, con l’art. 2 comma 3 ha introdotto importanti novità in materia di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, che a ben guardare corrispondono, per ratio ed obiettivi, a quelle introdotte dalle modifiche della circolare appena esaminata. Con l’art. 6 (che ha riscritto l’articolo 115 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12), inoltre, il DDLD ha innovato radicalmente la disciplina dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

 

Questo il testo dell’art. 2 comma 3:

“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. prevedere quale condizione preliminare per l’accesso l’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per non meno di quattordici anni; prevedere che l’esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all’esercizio delle funzioni di merito;
  2. prevedere, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l’adozione di criteri per l’attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell’anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;
  3. prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
  4. introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono e elevato;
  5. prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull’esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;
  6. prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro in considerazione;
  7. prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l’incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;
  8. escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
  9. prevedere espressamente l’applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

 

L’art. 6 del DDLD è intervenuto sull’organico e sulle competenze dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, con le seguenti novità:

  • le competenze e l’organico di quell’ufficio (nel tempo implementati in modo non sempre organico e coerente) tornano ad essere quelle originarie: della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo;
  • allo scopo di richiedere, anche per l’accesso a questa delicata funzione, un bagaglio significativo di esperienza effettiva nell’attività giurisdizionale, si è previsto che al predetto ufficio possano essere designati solo magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e non abbiano meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. A questo stesso scopo si è, altresì, chiarito che l’esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado;
  • tale intervento ha imposto l’adozione anche di due previsioni transitorie: la prima, al fine di chiarire che fino al momento in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo resterà superiore alla nuova dotazione organica non potranno essere effettuate nuove pubblicazioni di posti; la seconda, per confermare che l’utilizzo dei magistrati addetti al massimario nelle funzioni previste prima della modifica resta possibile, ma solo finché il numero dei magistrati addetti all’ufficio sarà superiore alla nuova dotazione organica e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero.
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