Ripartiamo dalla giurisdizione

La modifica del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

In un percorso che miri a ricostruire la magistratura orizzontale e paritaria voluta dal costituente e, nel contempo, cerchi di arginare il fenomeno del carrierismo e delle clientele, un ruolo fondamentale può essere svolto da una seria rivisitazione del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria con particolare riguardo:

  • alla procedura di nomina;
  • al rilievo da attribuire agli indicatori generali e specifici sottesi alla scelta del candidato;
  • alla procedura di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi.

 

I nostri consiglieri, impegnati anche su questo versante, stanno orientando e orienteranno il loro intervento nel senso di: attenuare la discrezionalità dell’organo di autogoverno; rendere più trasparenti le procedure e più comprensibili le motivazioni sottese alla scelta finale; valorizzare l’attività giudiziaria; limitare la rilevanza degli incarichi di organizzazione e collaborazione solo a quelli istituzionalmente previsti (da valutarsi per l’attività svolta e i risultati conseguiti); individuare parametri generali e specifici più stringenti.

In tale contesto, non si potrà non tenere conto di quanto previsto dal DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, che – all’art. 2 comma 1 – ha introdotto importanti novità, sia con riferimento all’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia con riguardo alla procedura di conferma.

 

Invero, l’art. 2 comma 1 riscrive i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, prevedendo le seguenti rilevanti innovazioni:

  • l’applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • l’ordine temporale di trattazione;
  • l’audizione dei candidati, nel caso in cui almeno tre componenti della commissione ne facciano richiesta;
  • l’interlocuzione con i rappresentanti dell’avvocatura e con i magistrati e i dirigenti amministrativi dell’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati;
  • l’innalzamento dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all’articolo 10 del DLg. 5 aprile 2006, n. 160 (partendo dalla quarta valutazione di professionalità)
  • la frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi in materia informatica, ordinamentale ed organizzativo-gestionale e lo svolgimento di una prova finale;
  • l’individuazione di puntuali parametri e indicatori delle attitudini (questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio) nonché l’individuazione degli indicatori specifici cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;
  • nel caso di attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, l’espressa previsione di tenere conto dell’attinenza e coerenza dell’incarico alla funzione giudiziaria;
  • la conservazione del criterio dell’anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;
  • l’innalzamento del limite temporale per la legittimazione ai concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo a cinque anni dall’assunzione delle predette funzioni.

 

L’art. 2 comma 1, inoltre, interviene sulla procedura di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi, con importanti novità:

  • l’introduzione dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio;
  • la valutazione dell’attività svolta anche in caso di mancata richiesta di conferma, il cui esito dovrà essere considerato nell’ipotesi di partecipazione a successivi concorsi per incarichi direttivi o semidirettivi;
  • l’introduzione della reiterata mancata approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi quale possibile causa ostativa alla conferma.

 

Per completezza si riporta il testo integrale dell’art. 2 comma 1 del citato DDLD:

  1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  2. prevedere espressamente l’applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;
  3. prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all’audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell’avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni ed interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
  4. modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all’articolo 10 del DLg. 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:
  • per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del predetto articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;
  • per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;
  • per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;
  • per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;
  1. prevedere, previa destinazione delle risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all’acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio ed alla conoscenza della materia ordinamentale;
  2. individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutarsi sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;
  3. prevedere che tra gli indicatori generali siano inclusi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, ivi compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell’attività giudiziaria e nell’esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell’ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell’attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio;
  4. prevedere che, ai fini, della valutazione della attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, della attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l’acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;
  5. prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell’ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell’ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell’ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell’attività organizzativa;
  6. conservare il criterio dell’anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;
  7. prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all’articolo 45 del DLg. 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e delle osservazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati;
  8. m) prevedere un procedimento per la valutazione dell’attività svolta nell’esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere altresì che l’esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
  9. n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall’assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, del DLg. 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;
  10. o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell’esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all’articolo 45 del DLg. 5 aprile 2006, n. 160.

 

Si tratta di innovazioni in linea di massima condivisibili, anche se sarebbe auspicabile un ampio e diffuso dibattito su alcune questioni, tra le quali:

  • il coinvolgimento e l’interlocuzione con l’avvocatura, i magistrati e i dirigenti amministrativi dell’ufficio di provenienza;
  • la prova finale introdotta per i corsi della SSM in materia informatica, ordinamentale ed organizzativo-gestionale;
  • i pareri espressi dai magistrati dell’ufficio ai fini della conferma nelle funzioni direttive e semidirettive.
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