Nel corso del Plenum del CSM del 13.5.2020 sono state approvate, all’unanimità, le Linee guida per il funzionamento e l’organizzazione dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione: una risposta efficace alla constatata eterogeneità delle disposizioni regolamentari che disciplinano le attività degli organi di autogoverno decentrato.
Come noto, il DLg. n. 25/2006 disciplina la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli Giudiziari ed istituisce il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto e successivi interventi di normazione primaria e secondaria assegnano ai Consigli Giudiziari svariate competenze, che possono essere così sintetizzate:
- formulazione dei pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali (e relative variazioni), nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti;
- formulazione dei pareri sulle valutazioni di professionalità;
- formulazione dei pareri sui progetti organizzativi delle Procure e successive variazioni;
- formulazione di pareri specifici attitudinali su direttivi, semidirettivi e relative conferme quadriennali;
- esercizio della vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto;
- formulazione dei pareri sulle tabelle degli uffici dei Giudici Onorari di Pace e connesse variazioni;
- formulazione dei pareri, su eventuale richiesta del CSM, relativi a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, riammissioni in magistratura;
- formulazione di proposte al Comitato Direttivo della Superiore della Magistratura in materia di programmazione dell’attività didattica della Scuola;
- formulazione di pareri sul programma di tirocinio dei magistrati ordinari in tirocinio e sull’attività svolta dai mot;
- nomina dei componenti della Commissione per il tirocinio dei magistrati ordinari, della Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, di alcuni componenti dei Comitati Pari Opportunità Decentrati;
- formulazione dei pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite (applicazioni, supplenze, cambio di funzioni, incarichi giudiziari ed extragiudiziari etc.).
Giova rimarcare che è ormai consolidato il principio secondo cui i Consigli Giudiziari sono titolari di un potere di autoregolamentazione il cui più sicuro fondamento si rinviene nell’art. 97 della Costituzione: l’approvazione in sede collegiale delle regole e dei metodi di lavoro, infatti, non può che rendere razionale ed ordinata l’attività dell’organo di autogoverno, garantendo un più uniforme e trasparente esercizio delle attività conoscitive, valutative e consultive ad esso assegnate.
Il CSM, perciò, portando a compimento un lavoro iniziato nella scorsa consiliatura, dopo una complessa analisi comparativa delle disposizioni regolamentari vigenti nei diversi distretti, ha approvato un elaborato che tende a coordinare e semplificare il contenuto dei Regolamenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, soprattutto nei settori in cui gli organi di autogoverno decentrato si pongono n funzione direttamente ausiliaria rispetto alle attribuzioni che la Costituzione riserva al CSM.
Le Linee guida, in sintesi, trattano – rendendole coerenti e tendenzialmente uniformi – le seguenti tematiche, rimesse al potere organizzativo degli organi di autogoverno locale:
- la formazione dell’ordine del giorno (par. II.1);
- il regime di pubblicità delle attività dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione (par. II.2);
- l’ astensione e la ricusazione dei componenti dei CG e del CD (par. II.3);
- le deroghe ai criteri di assegnazione degli affari: le incompatibilità (par. II.4);
- la commissione per il tirocinio ovvero la commissione per l’organizzazione del lavoro dei magistrati ordinari in tirocinio (par. II.5);
- i poteri istruttori dei CG e del CD (par. II.6);
- le valutazioni di professionalità (par. a).
- i conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi e le conferme (par. b).
È bene, da ultimo, ricordare che il DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, ha introdotto – all’art. 3 comma 1, lettera a) – la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni relative all’esercizio delle competenze dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
I componenti non togati, pertanto, che oggi partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) (cioè formulazione dei pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infra distrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all’art. 7-ter, commi 1 e 2; esercizio della vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto; formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace onorario del distretto), avranno il diritto di assistere alla seduta e partecipare alla discussione – ma non alla deliberazione – anche in relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.
Molti sono i profili problematici meritevoli di dibattito e approfondimento.
Segnaliamo tra gli altri, a titolo esemplificativo:
- il tema dell’astensione (con riferimento in particolare a quella dei componenti di diritto del Consiglio Giudiziario, causa in non pochi distretti di particolari frizioni);
- il tema del diritto di tribuna (eterogeneamente applicato nei diversi distretti);
- le questioni connesse alla ricusazione (che fortunatamente avviene di rado);
- l’assegnazione degli affari (aspetto che, a nostro parere, andrebbe gestito con la massima serietà onde evitare la scelta delle pratiche su cui determinanti componenti devono – o non devono - elaborare la bozza del parere);
- la conferma dei direttivi/semidirettivi (in cui riteniamo importante che i dati siano il più possibile fedeli ai provvedimenti organizzativi adottati, ai risultati ottenuti e tengano conto dei provvedimenti cui sia seguito parere contrario del CG).
V’è poi il tema delle valutazioni di professionalità, oggetto di autonomo documento al quale facciamo rinvio.