Riteniamo che un passaggio imprescindibile del percorso intrapreso per ridare credibilità alla giurisdizione e autorevolezza alla magistratura, restituire fiducia nell’attività giudiziaria e affrontare la questione morale che ci ha investito, sia rappresentato dalla modifica della Circolare sull’organizzazione degli uffici requirenti, in relazione alla quale i nostri consiglieri sono attualmente impegnati.
I lavori in corso in sede di autogoverno non potranno non tenere conto di quanto previsto dal DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, che – all’art. 2 comma 2 – ha introdotto importanti novità, in parte coincidenti con i principi che, in seno all’autogoverno, stanno ispirando e ispireranno l’azione dei nostri consiglieri, nel senso del passaggio da una direzione gerarchica ad una direzione funzionale degli uffici requirenti.
L’art. 2 comma 2, invero, prevede quattro rilevanti innovazioni:
- la disciplina con normazione primaria del contenuto obbligatorio del progetto organizzativo;
- la validità, non inferiore a 4 anni, dei progetti organizzativi;
- la cd. tabellarizzazione dei progetti organizzativi, cioè l’applicazione ai progetti organizzativi degli uffici requirenti della procedura di formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti di cui all’articolo 7-bis del RD 30 gennaio 1941, n. 12;
- semplificazione della procedura di approvazione dei progetti organizzativi.
Per completezza si riporta il testo integrale dell’art. 2 comma 2 del citato DDLD:
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all’articolo 1 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
- prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:
- la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;
- i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;
- i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti,
- i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;
- il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;
- le ipotesi ed il procedimento di revoca dell’assegnazione;
- per le sole procure distrettuali, l’indicazione dei criteri per il funzionamento e l’assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;
- l’individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell’ufficio;
- prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni salvo che il capo dell’ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;
- prevedere che per la formazione e l’approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall’articolo 1-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall’articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160;
- semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all’articolo 1-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dei progetti organizzativi dell’ufficio del pubblico ministero, prevedendo:
- che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell’uffìcio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all’unanimità del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;
- che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell’ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine determinato dall’invio del parere del Consiglio giudiziario, al quale debbono essere allegate le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell’ufficio e l’eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.
Si tratta di innovazioni certamente condivisibili, sebbene desti perplessità l’indicazione – nel contenuto obbligatorio del progetto organizzativo – dei criteri di priorità nella trattazione degli affari. Nella circolare vigente sulla organizzazione delle procure, tali criteri sono indicati, opportunamente, nel contenuto facoltativo del progetto, proprio per contemperare l’esigenza di far fronte a crescenti – e spesso ingestibili – carichi di lavoro con il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Auspichiamo, pertanto, su queste tematiche il più ampio e diffuso dibattito.