Nel corso del Plenum del 23 luglio 2020, il CSM ha approvato, all’unanimità, la circolare sulle tabelle 2020/2022.
È un passaggio qualificante del CSM perché il “sistema tabellare” costituisce lo strumento per realizzare, attraverso l’organizzazione degli uffici giudicanti, i principi costituzionali che riguardano la giurisdizione e quindi l’effettività della tutela dei diritti dei cittadini: la precostituzione del giudice naturale; l’indipendenza interna, l’inamovibilità ed imparzialità del giudice; il governo autonomo della magistratura; la pari dignità di tutte le funzioni dei giudici.
Si tratta di un intervento articolato che cerca di recepire molti punti del programma dei nostri Consiglieri su temi quali: la responsabilizzazione nella gestione delle funzioni semidirettive e direttive; la limitazione e trasparenza nell’attribuzione dei vari incarichi di coordinamento e collaborazione; la partecipazione all’organizzazione dell’ufficio; la valorizzazione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali; la limitazione degli esoneri sia nella tipologia, che nella entità.
La Settima Commissione ha lavorato per oltre sei mesi a questa circolare, con l’importante contributo di un gruppo di lavoro: si sono date concrete risposte alle problematiche applicative e alle criticità di sistema che erano emerse da un lavoro attento sulle variazioni tabellari e dalla complessiva esperienza consiliare. Seguendo un metodo di intervento che si può definire “dal basso” si è tenuto conto dell’apporto degli organi di autogoverno locale, delle difficoltà organizzative denunciate dagli uffici e si è dato ascolto alla voce di quella stragrande parte della magistratura che pretende competenza e responsabilità da chi assume incarichi direttivi e semidirettivi, considerandoli uno dei modi in cui si rende il servizio della giurisdizione e non l’approdo di una “carriera” per cui è necessario accumulare titoli vari nel proprio precorso professionale.
In questa logica la Commissione, valorizzando seriamente la partecipazione dei magistrati alla adozione delle misure organizzative dei dirigenti – e dunque il concetto di un governo autonomo che sia diffuso ed orizzontale, non gerarchico e verticale – si è mossa per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- la razionalizzazione e semplificazione del testo;
- l’ampio coinvolgimento non solo dell’avvocatura, ma anche del Procuratore della Repubblica, nel procedimento di formazione dei progetti tabellari;
- la promozione di assetti organizzativi e procedure che limitino la ricerca e l’offerta di “incarichi” interni agli uffici, anche mediante la più ampia trasparenza delle decisioni (soprattutto quelle riguardanti l’attribuzione di incarichi di coordinamento o di collaborazione, limitati a più specifici e ristretti casi e con previsione, comunque, di obbligo di interpello e di sindacato del CG e del CSM sulla decisione);
- la valorizzazione del principio della pari dignità delle funzioni e dell’equa e congrua distribuzione degli affari, riducendo e rimodulando la previsione degli esoneri e prevedendo lo svolgimento di una quota di lavoro giudiziario per i dirigenti e per i semidirettivi;
- il miglioramento della disciplina dei modelli organizzativi già sperimentati, così da rendere la prima più chiara ed i secondi più funzionali ad una efficace risposta giurisdizionale (così per la disciplina dell’esecutività delle variazioni tabellari; il coordinatore dell’ufficio Gip/Gup; la disciplina dei concorsi interni; i criteri per l’assegnazione all’ufficio Gip/Gup; la gestione dei ruoli vacanti; il rafforzamento, nelle sezioni specializzate in materia di immigrazione, del principio di specializzazione);
- l’utilizzo della magistratura onoraria all’interno degli uffici, nel rispetto della riforma di cui al decreto legislativo n. 116/2017;
- l’ampliamento della portata sistematica della circolare, inserendovi la regolamentazione della disciplina dell’ufficio del processo e quella delle ferie dei magistrati;
- il miglioramento della disciplina delle specifiche esigenze organizzative della Corte di cassazione, ove sono state introdotte regole più specifiche e stringenti per le nomine da compiersi all’interno dell’ufficio e per l’assegnazione degli affari.
Altre importanti novità riguardano: la formazione del ruolo dei mot; la previsione, in caso di tramutamento interno o esterno, della relazione del magistrato uscente, con obbligo di trasmissione al magistrato entrante; il fascicolo virtuale dell’ufficio, che dovrà contenere i provvedimenti organizzativi e le variazioni, con particolare riguardo a quelli non approvati (rilevanti in sede di conferma); la raccolta sistematica di tutte le norme sul benessere organizzativo.
Rivendichiamo l’ottimo lavoro svolto dai nostri Consiglieri e gli importanti risultati conseguiti con questa circolare, che costituisce un decisivo passo in avanti nel percorso di ritorno alla giurisdizione e affermazione della magistratura di tipo orizzontale che la Costituzione impone.
È bene, da ultimo, ricordare che il DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, ha introdotto alcune modifiche volte a semplificare ed accelerare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti di cui all’articolo 7-bis del RD 30 gennaio 1941, n. 12 e ad ampliarne l’efficacia temporale.
L’art. 2 comma 2 lettera e) del DDLD, con un evidente obbiettivo di semplificazione e accelerazione, prevede che:
- le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all’unanimità del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;
- le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine determinato dall’invio del parere del Consiglio giudiziario, al quale debbono essere allegate le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell’ufficio e l’eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.
All’art. 7 comma 1 lettera a) del DDLD, viene introdotta l’efficacia quadriennale delle tabelle, modificando l’art. 7 bis del RD n. 12/1941 (“all’articolo 7-bis, comma 1 R.D. n. 12 del 1941, la parola «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»”).
Infine, l’art. 26 del DDLD, adegua all’efficacia quadriennale delle tabelle l’art. 10-bis della legge n. 195 del 1958 (che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici), stabilisce infatti che , in questo articolo, la parola “biennio” sia sostituita dalla parola “quadriennio”).