Siamo convinti che la crisi della magistratura che viviamo da tempo e, con essa, la deriva carrieristica cui occorre porre urgentemente rimedio, impongano oggi di considerare la valutazione di professionalità quale strumento per vagliare periodicamente la legittimazione a proseguire l’attività e quindi verificare il mantenimento di un livello adeguato di professionalità, con una netta separazione dai pareri attitudinali e dai parametri specifici previsti per quel tipo di valutazione.
I nostri consiglieri, pertanto, promuoveranno e orienteranno i lavori di modifica della circolare sulle valutazioni di professionalità tenendo conto:
- dell’esigenza di semplificare la tecnica redazionale e di ancorare la verifica a dati concreti e di fatto, con attenzione esclusivamente agli indicatori previsti dalla normativa primaria, così riportando le valutazioni quadriennali alla loro funzione di controllo periodico della sussistenza delle condizioni minime per assolvere alle funzioni e proseguire nell’attività giurisdizionale;
- della necessità di concentrare la valutazione sull’attività giudiziaria effettivamente svolta nel quadriennio, sganciandola dai titoli organizzativi e direttivi e tentando di eliminare le criticità che da sempre caratterizzano il relativo procedimento.
Riteniamo importante che il dibattito nella materia delle valutazioni di professionalità tenga conto delle rilevanti novità introdotte dal DDLD Bonafede, discusso in seno al Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, che – all’art. 3 – ha previsto una serie di principi volti ad assicurarne semplificazione, trasparenza e rigore, in parte coincidenti con quelli che in seno all’autogoverno ispireranno l’azione dei nostri consiglieri.
L’intervento normativo è articolato su due linee direttrici:
- il riconoscimento del diritto ai componenti non togati di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni delle pratiche relative alla progressione in carriera trattate dal consiglio giudiziario;
- la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità.
Per completezza di esposizione, si riporta il testo integrale dell’art. 3 recante “Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità”:
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei Consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni relative all’esercizio delle competenze dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- prevedere che, al fine di consentire al Consiglio giudiziario l’acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al Consiglio dell’ordine degli avvocati;
- semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
- che la relazione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
- che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione e sia limitato alla espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;
- che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 utilizzando il rapporto del capo dell’ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall’interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
- che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell’ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall’interessato, ritenga di recepire il parere del Consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione;
- che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.