Nel Plenum del 30 luglio 2020, su proposta della Nona Commissione, è stata approvata, all’unanimità, una risoluzione (delibera 22 luglio 2020) in tema di inquadramento giuridico dei magistrati che partecipano, su incarico dello stesso Consiglio superiore della magistratura e previo interpello, quali esperti giuridici a specifici progetti internazionali, sovvenzionati e banditi periodicamente dall’Unione Europea, con conseguente necessità di presenza presso i paesi esteri sede del progetto.
Negli ultimi anni la prassi consiliare, sulla scorta di pareri conformi dell’Ufficio Studi, è stata nel senso della permanenza in ruolo dei magistrati con tali incarichi, con esonero totale dal lavoro ordinario, sul presupposto dell’impossibilità di ricorrere al collocamento fuori ruolo.
Un’attenta ricognizione degli incarichi in corso e della loro durata ha permesso al Consiglio di constatare che in alcuni casi i magistrati incaricati sono rimasti di fatto, anche per più anni, assenti dall’ufficio, con esonero totale, ma rimanendo “in ruolo”. Ciò da un lato ha impedito di bandire il posto, con un evidente aggravio di lavoro per i magistrati dell’ufficio di provenienza; dall’altro, ha consentito di non conteggiare gli anni trascorsi fuori dall’ufficio nel limite decennale per il fuori ruolo.
La Nona Commissione ha quindi previsto una nuova regolamentazione di tali incarichi che, pur nel rispetto del rilevante impegno del Consiglio nell’adesione ai progetti internazionali, ritenuti importanti per la cooperazione europea, garantisce agli uffici “cedenti” la possibilità, in caso di incarichi di lunga durata, di ottenere la sostituzione della risorsa vacante, con bando e copertura del posto, onde salvaguardarne le esigenze di funzionalità, con la conseguenza di computare il periodo trascorso all’estero nel termine di durata massima decennale degli incarichi fuori ruolo.
Le nuove regole introdotte possono così essere sintetizzate:
- in caso di incarichi di partecipazione a progetti che richiedano un impegno contenuto nel tempo, individuato nel limite massimo di 6 mesi, potrà continuare a farsi ricorso all’istituto dell’esonero – totale o parziale – dall’attività ordinaria;
- in caso di comprovate esigenze legate alla necessità di conclusione del progetto, tale limite potrà essere prorogato una sola volta, per non più di ulteriori 6 mesi, con eventuale rimodulazione della percentuale di esonero dal lavoro giudiziario da valutarsi anche in base alle esigenze dell’ufficio di appartenenza;
- in caso di progetti che si prevedano di durata superiore a 6 mesi, si potrà far ricorso all’istituto del collocamento fuori ruolo o all’istituto dell’aspettativa senza assegni di cui all’art. 23 bis del DLg. n. 165 del 2001 (che prevede il contestuale collocamento fuori ruolo del magistrato); la scelta tra le due opzioni sarà calibrata (e preventivamente pubblicizzata nell’interpello), in base alla natura dell’incarico e delle funzioni da svolgere all’estero, nonché alla natura e tipologia dell’eventuale trattamento economico riconosciuto al magistrato dall’ente presso il quale andrà a svolgere la propria attività (aspetto rilevante, al fine di evitare casi, verificatisi in passato, di “doppie retribuzioni”).