Incarichi extragiudiziari, le modifiche approvate
A. I limiti agli incarichi di docenza conferiti da enti privati
Va premesso che tutte le norme della vigente circolare in materia di incarichi extragiudiziari sono finalizzate alla verifica circa la compatibilità dell’incarico da un lato con il contemporaneo svolgimento delle funzioni giudiziarie espletate, in termini di tempo ed impegno (articolo 7, lett. a), e dall’altro con le “funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell’indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia” (articolo 7, lett. b). Quanto agli incarichi conferiti da enti privati, poi, l’attenzione alla possibile sussistenza di situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l’immagine di imparzialità del magistrato era già prevista, quanto agli incarichi diversi dalla docenza, all’articolo 4.2, secondo cui “Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all’espletamento dell’incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l’immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura”.
Con riferimento più in particolare agli incarichi di docenza conferiti da enti privati, nel corso dell’ultimo anno la Prima Commissione ed il Consiglio si sono confrontati con un significativo incremento delle richieste di autorizzazione, in relazione ai quali era spesso difficile discernere la situazione di potenziale pregiudizialità per l’immagine del magistrato, il che ha dato luogo a diversi dibattiti in Plenum e ad accertamenti istruttori approfonditi in Prima Commissione.
Si è così deciso di modificare l’articolo 5, lett. d) della circolare, che prevedeva in generale l’autorizzabilità di tutti gli incarichi di docenza conferiti da “enti privati” (salve le previsioni già sopra citate e di cui all’articolo 7), prevedendosi:
- che le docenze a titolo oneroso siano svolte solo su incarico di enti privati che “abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale”;
- che “sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell’attività dell’ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l’immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura”;
- che “in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l’oggetto sociale delle società controllanti e controllate”.
Si è così voluto evitare che la docenza possa essere conferita da enti privati che, sulla base dell’oggetto sociale, non si occupino, in via esclusiva o prevalente, di formazione; si è voluto parimenti approfondire l’accertamento nei confronti delle società controllanti rispetto a società di formazione, considerato che oggi molti enti che svolgono attività di formazione sono in realtà una “costola” di imprese che svolgono tutt’altro tipo di servizi, quali ad esempio le consulenze private; infine si è voluto verificare il collegamento tra sede dell’ente conferente e sede di svolgimento dell’attività da parte del magistrato.
Con riferimento a questa modifica, sono stati presentati da parte dei consiglieri Braggion, Balduini, D’Amato e Miccichè, emendamenti volti a sopprimere, in tutto o in parte, le sopra indicate previsioni. Nel corso del dibattito, replicando alle argomentazioni dei presentatori degli emendamenti soppressivi abbiamo chiarito che tali previsioni non sono certo dettate dal “sospetto” in ordine alla correttezza o all’imparzialità dei magistrati interessati a tali incarichi, quanto piuttosto a dare attuazione, in una realtà ormai più complessa rispetto a quella esistente all’epoca della deliberazione dell’originaria circolare, ai principi posti a salvaguardia della “immagine di imparzialità del magistrato” e del “prestigio della magistratura”, che la circolare stessa tutela anche solo a livello di pregiudizio potenziale o di potenziale esposizione a rischio e sono funzionali a realizzare la maggior trasparenza possibile e, al contempo, promuovere una maggiore consapevolezza nei magistrati sull’importanza di verificare con attenzione che la funzione non sia esposta sul piano della indipendenza ed imparzialità ogni qual volta si viene richiesti di assumere incarichi per enti privati.
Abbiamo quindi votato contro tali emendamenti, che sono stati respinti con 8 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 astensioni. Le nuove previsioni sono quindi state approvate.
B. La previsione della valutazione di “significativi ritardi” nel deposito dei provvedimenti nel procedimento di autorizzazione
Su specifica iniziativa dei consiglieri laici, che avevano richiesto a tal proposito l’apertura di una pratica, è stata introdotta la previsione per la quale, nella valutazione di autorizzabilità dell’incarico, il Consiglio deve considerare anche, “l’eventuale sussistenza, nell’anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero”. Ciò poiché, in caso di ritardi significativi, costituisce interesse del servizio che l’impegno del magistrato sia dedicato soprattutto alla definizione delle pendenze.
Si è prescelta una formula generica, per evitare l’imposizione di automatismi pericolosi, e per consentire al Consiglio la valutazione della effettiva rilevanza dei ritardi, anche in relazione all’impegno richiesto per l’incarico oggetto di autorizzazione; nella relazione di accompagnamento si è precisato che sono irrilevanti i ritardi di pochi giorni o di poche settimane, specie nel deposito delle ordinanze civili. Si è quindi previsto, in concreto:
- che il parere del dirigente dell’ufficio debba necessariamente “indicare se nell’anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie” e che al parere debba essere allegato il prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi; si è precisato, nella relazione, che il dirigente possa all’uopo avvalersi dell’ultimo prospetto semestrale dei ritardi (art. 171 circ. tabelle), senza dover procedere ad autonoma verifica;
- che nell’autodichiarazione che il magistrato richiedente l’incarico deve rendere al Consiglio egli possa inserire una relazione esplicativa delle cause degli eventuali ritardi, utile ai fini della valutazione del Consiglio.
C. L’ampliamento degli incarichi autorizzabili con procedura semplificata
Sono stati inseriti, oltre a quelli già previsti, ulteriori casi d’incarico espletabile con la procedura semplificata (che prevede un percorso procedurale più rapido, senza parere del Consiglio giudiziario o Consiglio direttivo, e la possibilità di iniziare lo svolgimento dell’incarico anche prima dell’autorizzazione), ed in particolare:
- gli “incarichi di componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio di libere professioni” (es. abilitazione commercialisti; rimane, invece, fermo che costituiscono attività libera gli incarichi di partecipazione a commissione d’esame per i quali la legge prevede l’obbligatoria partecipazione di magistrati, come per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato);
- gli incarichi conferiti da Parlamento e sue articolazioni nonché da Ministeri per la partecipazione a commissioni di studio, purché si tratti d’incarichi a titolo gratuito e di durata non superiore a sei mesi; per questi casi, tuttavia, a differenza che per gli altri a procedura semplificata, il magistrato dovrà attendere l’autorizzazione del Consiglio per svolgere l’incarico: si tratta, infatti, di incarichi conferiti da istituzioni politiche sicché risulta opportuno, specie per la ricorrenza e la valutazione delle eventuali circostanze ostative di cui all’art. 10 della circolare, che il parere del Consiglio intervenga in tempi più rapidi, ma pur sempre ex ante.
D. Ulteriori modifiche
È stato inserito nella circolare, in funzione della maggiore certezza e conoscibilità, il divieto, già affermato dal Consiglio con due diverse risoluzioni, del 2020 e del 2021, di assumere l’incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria.
È stata, infine, corretta una aporia normativa, per cui ora è chiarito che gli incarichi per i quali sia previsto un compenso pari ad € 3.500,00 sono assoggettati sempre alla procedura ordinaria.
La circolare è stata approvata con 16 a favore (Ardita, Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Celentano, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Donati, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro) e 7 contrari (D’Amato, Lanzi, Balduini, Ciambellini, Grillo, Miccichè, Braggion); i voti contrari sono stati motivati con ragioni diverse: da parte di alcuni in ragione del mancato accoglimento degli emendamenti sulla questione delle attività di docenza presso enti privati; da altri per la contrarietà alle innovazioni relative alla valutazione dei ritardi.
Elisabetta,
Giuseppe,
Mario,
Ciccio
14 novembre 2021