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La sospensione di un consigliere

Il CSM ha disposto oggi la sospensione dalla carica della consigliera Rosanna Natoli: una scelta obbligata per difendere l'Istituzione e consentire al Consiglio di riprendere a operare serenamente

Oggi il CSM ha sospeso dalla carica la consigliera Rosanna Natoli con una delibera adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 195 del 1958. La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli e 6 voti contrari; due gli astenuti, assente il cons. Scaletta.

Il voto, essendo per legge a scrutinio segreto, è stato preceduto solo dalla relazione del Vicepresidente sul comportamento tenuto dalla consigliera Natoli e dall’intervento da quest’ultima pronunciato a propria difesa. Dopo tale intervento, la consigliera Natoli, la quale ieri sera aveva depositato anche una memoria difensiva, si è allontanata dall’aula.

La scelta di sospendere la consigliera nominata dal Parlamento era inevitabile. I fatti di cui si è resa protagonista non appaiono compatibili con la sua permanenza nell’organo di governo autonomo della magistratura; ella stessa, riferendosi a quei fatti, aveva pubblicamente parlato di “errore imperdonabile”.

La consigliera Natoli, pur lamentando l’incompletezza (oltre che la mancanza di una perizia giurata sulla trascrizione)  dell’audio registrato dalla magistrata Fascetto Sivillo – incolpata in diversi procedimenti disciplinari sui quali la medesima consigliera Natoli era stata chiamata a pronunciarsi come giudice della sezione disciplinare del CSM (in alcuni casi anche relatore) – non ha, tuttavia, mai contestato l’esistenza del colloquio che la dott.ssa Fascetto Sivillo aveva registrato nella pennetta USB depositata nell’udienza disciplinare del 16 luglio scorso; non ha mai negato che tale colloquio abbia avuto ad oggetto il merito di alcuni di quei procedimenti disciplinari e le strategie difensive convenienti per la incolpata; non ha mai smentito le rassicurazioni e i consigli dati all’indagata né ha mai negato di averle raccontato gli orientamenti maturati nel segreto della camera di consiglio del collegio giudicante e di averlo fatto nella consapevolezza del disvalore di tale condotta (“sto violando il segreto della camera di consiglio” si legge nella trascrizione della registrazione del colloquio); la consigliera Natoli, infine, non ha mai negato che quel colloquio sia avvenuto prima che ella celebrasse diverse udienze in cui erano stati chiamati procedimenti a carico della medesima dott.ssa Fascetto Sivillo e di aver trattato  tali procedimenti (uno dei quali definito,  con l’assoluzione dell’incolpata, lo stesso giorno in cui fu discusso anche il procedimento nel cui ambito venne depositata la pennetta USB) senza sentire l’esigenza di astenersi.

Sono condotte inconciliabili con l’essenza della funzione giurisdizionale, di cui la consigliera Natoli, quale componente della sezione disciplinare, era investita; sono condotte che macchiano la credibilità non già dell’amministrazione della giurisdizione – come le degenerazioni correntizie, pur gravissime, venute alla luce con il caso Palamara – bensì la credibilità della giurisdizione stessa. Come avrebbe potuto continuare a partecipare all’amministrazione della giustizia – cioè, governare la magistratura, operando valutazioni di professionalità, selezionando dirigenti, pronunciandosi su ipotesi di trasferimento di ufficio – chi ha mostrato una incomprensione così radicale del nucleo ontologico della funzione giudiziaria, lo jus dicere?

La mattina del 17 luglio, appena avuto contezza dei fatti, noi consiglieri di Area abbiamo rappresentato al Vicepresidente che, fino a quando il Presidente della Repubblica, in quei giorni all’estero, non si fosse potuto occupare della questione, sarebbe stato opportuno che la consigliera Natoli si astenesse dal partecipare all’attività consiliare, per non porre tutti i componenti del CSM nell’imbarazzante alternativa tra fingere di ignorare la vicenda – all’evidenza lesiva dell’onorabilità dell’intero Consiglio -  o pronunciarsi sulla stessa prima che lo facesse il Capo dello Stato. Ignoriamo se, da chi e in quali termini la nostra opinione sia stata riferita alla consigliera Natoli; certo è che effettivamente quest'ultima non partecipò al plenum del 17 luglio, né al successivo del 24, svoltosi dopo che il Vicepresidente già aveva conferito con il Presidente della Repubblica.

Da un’istanza di annullamento in autotutela delle delibere assunte nel plenum del 17 luglio, presentata dalla consigliera Natoli il 5 settembre, si è poi appreso che quest’ ultima si sarebbe astenuta dalla partecipazione al plenum del 17 per essersi sentita “violentata psichicamente” dai consiglieri di Area.

A prescindere dalle gravi inesattezze fattuali che si leggono in quell’istanza in merito alle posizioni da noi assunte la mattina del 17 luglio, e dalla considerazione che la consigliera Natoli non si è presentata nemmeno al plenum del 24 luglio, noi rivendichiamo di aver operato quella mattina per difendere l’Istituzione consiliare. Anche indipendentemente dai profili penali della vicenda, riteniamo che quanto emerso in ordine ai comportamenti tenuti dalla consigliera Natoli non sia compatibile con l’assolvimento con disciplina ed onore, come imposto dall’art. 54 Cost., della funzione di componente del CSM.

Oggi il Consiglio, sospendendo la consigliera Natoli, ha ristabilito le condizioni per operare con serenità e credibilità.

 

11 settembre 2024