POST IT

Tutela della salute e del nucleo familiare.
Più razionalità alle regole dei trasferimenti

È stata approvata dal Plenum la modifica alla circolare sui tramutamenti per motivi di salute del magistrato o di suoi familiari e di ricongiungimento al coniuge o ai figli. Dopo un ampio dibattito sono state introdotte norme di salvaguardia più estesa e, al contempo di migliore contemperamento col principio di buona amministrazione, in adeguamento alle disposizioni di legge in materia.

Nel Plenum di mercoledì 15 giugno è stata approvata una importante riforma della circolare in tema di trasferimenti, nella parte relativa ai trasferimenti per motivi di salute del magistrato o di un prossimo congiunto (ex lege 104 del 1992), per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare e ai trasferimenti per ricongiungimento al coniuge appartenente alle forze armate o alle forze di polizia (ex lege 100/1987).

La proposta approvata dalla Commissione, all’unanimità con la sola astensione della Cons. Grillo, prevedeva alcuni interventi solo sulla disciplina dei trasferimenti per motivi di salute e per salvaguardia dell’unità del nucleo familiare.

In particolare, con riferimento ai trasferimenti per motivi di salute le modifiche più significative introdotte sono le seguenti:

Quanto alle modifiche della disciplina in tema di salvaguardia dell’unità familiare le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

 

Le modifiche più rilevanti, e anche più discusse, sono state introdotte nel corso del dibattito in Plenum.

In particolare sono stati approvati due emendamenti, presentati dai Cons. Cascini, Chinaglia e Cavanna, in tema di trasferimento ai sensi della legge 104/1992 (trasferimento per motivi di salute del magistrato o di un suo familiare) e della legge 100/1987 (trasferimento per ricongiungimento con il coniuge appartenente alle forze armate o alle forze di polizia).

In sintesi, e rinviando al testo della delibera e all’articolato dibattito che si è sviluppato in Plenum praticamente solo su queste due modifiche, le nuove disposizioni prevedono che al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute del magistrato interessato e/o dei suoi familiari con la necessità di non alterare in via definitiva le procedure di ordinaria mobilità dei magistrati, il trasferimento sia disposto in via temporanea e cessi con il venir meno delle condizioni richieste.

Tale soluzione era, peraltro, ad avviso dei proponenti, imposta dalla normativa primaria che al comma 7-bis   dell’art. 33 della legge 104 del 1992 stabilisce che “Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il  lavoratore  di cui al comma 3 decade  dai  diritti  di  cui  al  presente  articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS  accerti  l’insussistenza  o  il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei medesimi  diritti”.

 

Al fine di ridurre al massimo i disagi per il magistrato interessato le nuove disposizioni prevedono che:

  1. nel periodo di assegnazione temporanea l’interessato possa partecipare ai bandi ordinari di tramutamento e la sua legittimazione si computi dalla data di presa di possesso della sede precedentemente occupata;
  2. al venire meno delle condizioni richieste per il trasferimento l’interessato possa richiedere:
    b1) il rientro nella sede precedentemente occupata; qualora non vi siano vacanze nella sede precedentemente occupata il ricollocamento avverrà con concorso virtuale in altra sede;
    b2) in alternativa l’assegnazione con concorso virtuale ad altra sede compresa nello stesso distretto, o in un distretto limitrofo, ove si trova la sede assegnata in via temporanea.

In questo modo si offre la possibilità al magistrato interessato di consolidare il suo trasferimento nella sede o mediante la partecipazione alle procedure ordinarie di tramutamento oppure, in caso di cessazione delle condizioni richieste, mediante la partecipazione ad un concorso virtuale per la stessa sede o per una sede vicina.

Si tratta di modifiche, a nostro avviso, assolutamente razionali e che ricercano un giusto equilibrio tra le esigenze inderogabili di tutela della salute del magistrato e dei suoi familiari e le esigenze di equità e di buona amministrazione delle procedure di mobilità.

Se, infatti, è più che giusto, e doveroso, consentire al magistrato, in base a quanto previsto dalla legge, di spostare la sede di lavoro per assistere un familiare affetto da grave malattia, non si comprende la ragione in base alla quale tale trasferimento debba permanere anche dopo la cessazione, per qualunque ragione, delle condizioni richieste dalla legge. Ciò avverrebbe in contrasto con la espressa previsione di legge, che stabilisce la decadenza dai diritti di cui all’art. 33, nell’ipotesi appunto del venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento.

Le modifiche introdotte, però, si fanno anche carico della necessità di garantire una prospettiva di stabilizzazione, e di programmazione della propria vita, al magistrato che si sposti di sede per assistere un familiare malato. E quindi non si prevede, come unica alternativa, il ritorno nella sede di provenienza.

Oltre alla possibilità di partecipare ai bandi ordinari di tramutamento, si ammette, infatti, la possibilità di assegnare il magistrato, con concorso virtuale, nella sede occupata o in una sede vicina. In questo modo il magistrato trasferito per esigenze di assistenza di un familiare, alla cessazione di tali esigenze, potrà permanere nella stessa sede, oppure, quantomeno, in una sede a questa vicina.

Disposizioni analoghe sono state introdotte per i trasferimenti richiesti per il ricongiungimento con il coniuge appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine, casi nei quali il venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento rientra nella assoluta fisiologia, in ragione dei frequenti spostamenti ad altre sedi degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine. E per i quali valgono dunque a maggior ragione gli argomenti fin qui esposti.

Come si è detto su questi emendamenti il dibattito è stato molto acceso, con toni anche sgradevoli, ed accuse nei confronti dei presentatori di cinismo e di indifferenza nei confronti della malattia.

Nel dibattito abbiamo replicato che si trattava solo di ricondurre alla legalità la disciplina secondaria, e di sottrarre al Consiglio uno strumento di potere e di governo della mobilità, che oggettivamente, per come era regolato, si prestava al rischio di abusi (anche considerando che, per ovvie ragioni, tutte le pratiche di trasferimento per motivi di salute sono segrete).

 

All’esito del dibattito i due emendamenti sono stati approvati.

Il primo, quello relativo alla legge 104/1992 con 13 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Lanzi, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro), 9 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Celentano, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo, Miccichè) e 2 astenuti (Donati, Gigliotti).

Il secondo, quello relativo alla legge 100/1987 con 11 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, Lanzi, Marra, Suriano, Zaccaro), 9 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Celentano, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo, Miccichè) e 4 astenuti (Curzio, Donati, Gigliotti, Pepe).

All’esito la delibera è stata approvata con 13 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Lanzi, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro), 7 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo) e 4 astenuti (Celentano, Donati, Gigliotti, Miccichè).

Alessandra,
Elisabetta,
Ciccio,
Giuseppe,
Mario

 

20 giugno 2022