Tutela della salute e del nucleo familiare.
Più razionalità alle regole dei trasferimenti
Nel Plenum di mercoledì 15 giugno è stata approvata una importante riforma della circolare in tema di trasferimenti, nella parte relativa ai trasferimenti per motivi di salute del magistrato o di un prossimo congiunto (ex lege 104 del 1992), per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare e ai trasferimenti per ricongiungimento al coniuge appartenente alle forze armate o alle forze di polizia (ex lege 100/1987).
La proposta approvata dalla Commissione, all’unanimità con la sola astensione della Cons. Grillo, prevedeva alcuni interventi solo sulla disciplina dei trasferimenti per motivi di salute e per salvaguardia dell’unità del nucleo familiare.
In particolare, con riferimento ai trasferimenti per motivi di salute le modifiche più significative introdotte sono le seguenti:
- con riferimento ai casi di handicap non grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104 del 1992, si prevede ora un punteggio aggiuntivo per i trasferimenti solo quando la patologia riguardi il magistrato o il suo nucleo familiare più ristretto (coniuge, figli, genitori, fratelli), eliminando l’estensione, prevista dalla circolare e non imposta dalla legge, ai casi di patologie non gravi di affini e parenti fino al terzo grado.
- con la modifica dell’art. 27, lett. c) (cui fa rinvio l’art. 29), si è stabilito che le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi degli art. 3 e 21 della legge 104/92, sono rilevanti solo se riferibili al magistrato, mentre, con riferimento ai parenti e affini del magistrato , indicati nell’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (coniuge, figli, genitori, fratelli, parenti e affini entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), rileva esclusivamente la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92. Anche in questo caso, si elimina dunque dalla circolare una estensione della tutela a casi non previsti dalla legge;
- con le modifiche apportate all’art.28 si è chiarito che, in caso di trasferimento per assistenza di un familiare del magistrato, il beneficio possa essere riconosciuto esclusivamente con riferimento alla “sede più vicina al domicilio della persona da assistere”, così come previsto dalla norma primaria; si è estesa al coniuge e ai figli, oltre che ai genitori e ai fratelli, la possibilità di disporre il trasferimento anche quando il magistrato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa;
- con le modifiche apportate all’art.29 si è previsto che il trasferimento del magistrato portatore di handicap o che presti assistenza ad un familiare portatore di handicap, avvenga solo con procedura extra ordinem e non all’interno dei bandi di tramutamento ordinari. In questo modo, per un verso si rende più celere la procedura di trasferimento dell’interessato, evitando di introdurre nelle procedure di tramutamento ordinario complesse attività istruttorie sulla sussistenza delle condizioni richieste, per altro verso si consente all’Amministrazione di garantire il diritto al trasferimento nella sede, contemperandolo con le esigenze di servizio, mediante la individuazione da parte dell’Amministrazione stessa dell’ufficio al quale destinare il richiedente.
- l’articolo 30 è stato modificato solo in alcune previsioni di dettaglio: si è introdotta, tra le circostanze che il magistrato ha l’onere di dedurre per fruire delle agevolazioni connesse allo stato di salute, l’indicazione delle “cure necessarie”; si è previsto, inoltre, che le circostanze indicate nell’art. 30 debbano essere non solo documentate, ma “specificamente rappresentate”; infine, si è previsto espressamente che “devono essere altresì rappresentate le concrete modalità dell’assistenza”, così recependo espressamente nella normativa secondaria la prassi consiliare secondo cui la sussistenza dei presupposti per il trasferimento nella sede più vicina al familiare portatore di handicap va valutata anche in relazione all’effettività ed al tipo di assistenza fornita al disabile;
- con la modifica degli artt. 45, comma 1, e 56, comma 1, si è precisato che i punteggi aggiuntivi connessi allo stato di salute del magistrato vanno riconosciuti anche in caso delle alterazioni di salute di cui all’art. 27, lett. c), laddove il magistrato partecipi alla procedura di tramutamento ordinario anziché avanzare domanda di trasferimento extra ordinem;
- con la modifica all’art. 56 si è uniformato il punteggio ivi previsto per i tramutamenti di secondo grado a quello spettante in caso di tramutamenti di primo grado (art. 45), nella misura di 1 punto, con possibilità di cumulo fino a un massimo di 3 punti. È apparsa irragionevole, infatti, l’attribuzione di un punteggio superiore (2 punti) per i tramutamenti di secondo grado, come previsto dall’art. 56 vigente.
Quanto alle modifiche della disciplina in tema di salvaguardia dell’unità familiare le principali modifiche introdotte sono le seguenti:
- è stato introdotto nell’art. 31 un ulteriore comma (numerato come comma 6, a seguito della correzione dell’errore nella precedente numerazione dei capoversi), che riconosce i punteggi per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare anche in caso di famiglia mono genitoriale in presenza di figli minori, purchè un parente entro il secondo grado sia residente e domiciliato nella sede richiesta e tale sede sia distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato. La norma tende a tutelare la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare in senso più ampio, riconoscendo rilevanza – in caso di unico genitore – anche alle relazioni del figlio minore con i parenti entro il secondo grado;
- con la modifica dell’art.34 si estende la tutela prevista per le coppie sposate e per quelle conviventi di fatto alle “unioni civili”;
- con la modifica degli artt. 47 e 58 si è aumentata a dodici anni l’età dei figli minori in presenza dei quali viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,50 ai fini del tramutamento del magistrato;
Le modifiche più rilevanti, e anche più discusse, sono state introdotte nel corso del dibattito in Plenum.
In particolare sono stati approvati due emendamenti, presentati dai Cons. Cascini, Chinaglia e Cavanna, in tema di trasferimento ai sensi della legge 104/1992 (trasferimento per motivi di salute del magistrato o di un suo familiare) e della legge 100/1987 (trasferimento per ricongiungimento con il coniuge appartenente alle forze armate o alle forze di polizia).
In sintesi, e rinviando al testo della delibera e all’articolato dibattito che si è sviluppato in Plenum praticamente solo su queste due modifiche, le nuove disposizioni prevedono che al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute del magistrato interessato e/o dei suoi familiari con la necessità di non alterare in via definitiva le procedure di ordinaria mobilità dei magistrati, il trasferimento sia disposto in via temporanea e cessi con il venir meno delle condizioni richieste.
Tale soluzione era, peraltro, ad avviso dei proponenti, imposta dalla normativa primaria che al comma 7-bis dell’art. 33 della legge 104 del 1992 stabilisce che “Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
Al fine di ridurre al massimo i disagi per il magistrato interessato le nuove disposizioni prevedono che:
- nel periodo di assegnazione temporanea l’interessato possa partecipare ai bandi ordinari di tramutamento e la sua legittimazione si computi dalla data di presa di possesso della sede precedentemente occupata;
- al venire meno delle condizioni richieste per il trasferimento l’interessato possa richiedere:
b1) il rientro nella sede precedentemente occupata; qualora non vi siano vacanze nella sede precedentemente occupata il ricollocamento avverrà con concorso virtuale in altra sede;
b2) in alternativa l’assegnazione con concorso virtuale ad altra sede compresa nello stesso distretto, o in un distretto limitrofo, ove si trova la sede assegnata in via temporanea.
In questo modo si offre la possibilità al magistrato interessato di consolidare il suo trasferimento nella sede o mediante la partecipazione alle procedure ordinarie di tramutamento oppure, in caso di cessazione delle condizioni richieste, mediante la partecipazione ad un concorso virtuale per la stessa sede o per una sede vicina.
Si tratta di modifiche, a nostro avviso, assolutamente razionali e che ricercano un giusto equilibrio tra le esigenze inderogabili di tutela della salute del magistrato e dei suoi familiari e le esigenze di equità e di buona amministrazione delle procedure di mobilità.
Se, infatti, è più che giusto, e doveroso, consentire al magistrato, in base a quanto previsto dalla legge, di spostare la sede di lavoro per assistere un familiare affetto da grave malattia, non si comprende la ragione in base alla quale tale trasferimento debba permanere anche dopo la cessazione, per qualunque ragione, delle condizioni richieste dalla legge. Ciò avverrebbe in contrasto con la espressa previsione di legge, che stabilisce la decadenza dai diritti di cui all’art. 33, nell’ipotesi appunto del venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento.
Le modifiche introdotte, però, si fanno anche carico della necessità di garantire una prospettiva di stabilizzazione, e di programmazione della propria vita, al magistrato che si sposti di sede per assistere un familiare malato. E quindi non si prevede, come unica alternativa, il ritorno nella sede di provenienza.
Oltre alla possibilità di partecipare ai bandi ordinari di tramutamento, si ammette, infatti, la possibilità di assegnare il magistrato, con concorso virtuale, nella sede occupata o in una sede vicina. In questo modo il magistrato trasferito per esigenze di assistenza di un familiare, alla cessazione di tali esigenze, potrà permanere nella stessa sede, oppure, quantomeno, in una sede a questa vicina.
Disposizioni analoghe sono state introdotte per i trasferimenti richiesti per il ricongiungimento con il coniuge appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine, casi nei quali il venir meno delle condizioni richieste per il trasferimento rientra nella assoluta fisiologia, in ragione dei frequenti spostamenti ad altre sedi degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine. E per i quali valgono dunque a maggior ragione gli argomenti fin qui esposti.
Come si è detto su questi emendamenti il dibattito è stato molto acceso, con toni anche sgradevoli, ed accuse nei confronti dei presentatori di cinismo e di indifferenza nei confronti della malattia.
Nel dibattito abbiamo replicato che si trattava solo di ricondurre alla legalità la disciplina secondaria, e di sottrarre al Consiglio uno strumento di potere e di governo della mobilità, che oggettivamente, per come era regolato, si prestava al rischio di abusi (anche considerando che, per ovvie ragioni, tutte le pratiche di trasferimento per motivi di salute sono segrete).
All’esito del dibattito i due emendamenti sono stati approvati.
Il primo, quello relativo alla legge 104/1992 con 13 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Lanzi, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro), 9 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Celentano, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo, Miccichè) e 2 astenuti (Donati, Gigliotti).
Il secondo, quello relativo alla legge 100/1987 con 11 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, Lanzi, Marra, Suriano, Zaccaro), 9 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Celentano, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo, Miccichè) e 4 astenuti (Curzio, Donati, Gigliotti, Pepe).
All’esito la delibera è stata approvata con 13 voti a favore (Basile, Benedetti, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Lanzi, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro), 7 contrari (Ardita, Balduini, Braggion, Ciambellini D’Amato, Di Matteo, Grillo) e 4 astenuti (Celentano, Donati, Gigliotti, Miccichè).
Alessandra,
Elisabetta,
Ciccio,
Giuseppe,
Mario
20 giugno 2022