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I Collegi per le elezioni del CSM

Il Plenum ha approvato doverosamente la proposta pervenuta dalla Ministra, evidenziando tuttavia le criticità che erano state già anticipate nel dibattito sull’impianto generale della riforma dell’ordinamento giudiziario

Nel corso del Plenum di ieri abbiamo trattato il parere sulla bozza di decreto ministeriale di individuazione dei collegi per la elezione al CSM dei magistrati di merito, in particolare:

  1. due collegi territoriali, per l’elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  2. quattro collegi territoriali, per l’elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12.

Tenendo conto del numero di magistrati effettivamente in servizio negli uffici giudiziari la bozza di decreto ministeriale individua i seguenti collegi:

Per la elezione dei cinque magistrati del pubblico ministero:

Per la elezione dei tredici magistrati giudicanti di merito:

Pur avendo aderito alla proposta di delibera che ha espresso parere favorevole sul decreto, nel corso del dibattito abbiamo ritenuto doveroso evidenziare alcune rilevanti criticità, anche in vista delle decisioni che dovranno essere prese, ogni quattro anni, in occasione del rinnovo del CSM.

In particolare abbiamo rilevato come presentasse non poche criticità la scelta della Ministra di privilegiare, tra i criteri indicati dal legislatore, quello della equivalenza numerica degli elettori dei vari collegi, sacrificando, nella sostanza, seppur non nella forma, il criterio della continuità territoriale.

Se è vero, infatti, che per ogni collegio non vi è soluzione di continuità tra i distretti inseriti, è vero anche, però, che le scelte adottate hanno determinato, in alcuni casi, una tale disomogeneità e una tale distanza tra i distretti inseriti nel medesimo collegio da rendere difficilmente comprensibili le scelte. Un risultato che dimostra la fondatezza dei rilievi critici da noi sollevati nel dibattito sulla approvazione della legge in merito alla attribuzione all’esecutivo del potere di determinare, per ogni elezione, i collegi elettorali, con i conseguenti rischi di una possibile interferenza di scelte discrezionali dell’esecutivo sulle modalità di elezione dei componenti dell’organo di governo autonomo della magistratura.

Ed invero è ben difficile comprendere le ragioni per le quali, ad esempio, il Lazio e la Toscana sono inseriti nel collegio 1 dei pubblici ministeri e nel collegio 2 dei giudici, dove si trovano esclusivamente distretti del Nord e/o del Centro-Nord, mentre le Marche e l’Emilia Romagna sono accorpate, per entrambi i collegi, a distretti del Sud Italia. Non è solo una questione di distanza, ma anche di omogeneità territoriale che incide in maniera negativa su uno dei principali obiettivi dichiarati della legge, cioè quello di avvicinare gli elettori agli eletti e di ridurre il peso degli apparati di corrente sull’esito elettorale. Obiettivi che sono con ogni evidenza pregiudicati dall’accorpamento nel medesimo collegio di distretti così diversi e così distanti.

Nonostante queste perplessità abbiamo ritenuto di votare a favore per non ritardare ulteriormente l’avvio del procedimento elettorale, che, ancora una volta a dispetto delle dichiarate intenzioni di ridurre il peso delle correnti, si preannuncia compresso nel breve periodo dell’estate.

Alessandra Dal Moro,
Elisabetta Chinaglia,
Giuseppe Cascini,
Mario Suriano,
Ciccio Zaccaro

24 giugno 2022