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APP: così non va

Oggi il Plenum ha approvato una delibera che rileva apertamente l’inadeguatezza dell’applicativo ministeriale per la digitalizzazione del processo penale. Nonostante il rinvio al 31 dicembre 2024, la pur limitata applicazione alla fase dell’archiviazione ha denunciato esiti allarmanti. Occorre cambiare prospettiva, adattando l’applicativo alle esigenze degli uffici e non viceversa.

Un quesito del procuratore generale di Palermo sui “presupposti, limiti e modalità di ricorso alla sospensione dell’applicativo APP” ha dato al Consiglio l’occasione di fare il punto sull’applicativo APP che si sta sperimentando – per ora limitatamente ad alcuni segmenti del procedimento – al fine di dare attuazione al processo penale telematico.

I risultati sino ad ora raggiunti sono preoccupanti, come dimostra in modo incontrovertibile il dato relativo alle archiviazioni che, in rapporto a quelle definite nello stesso periodo dello scorso anno, sono inferiori di oltre il 90%.

La Settima commissione, anche grazie al fondamentale supporto della STO e del gruppo di lavoro appositamente costituito per testare il sistema, ha individuato numerose criticità e ne ha sollecitato la risoluzione al Ministero, nell’ambito del Tavolo paritetico.

Il Ministero ha preannunciato che verrà rilasciato a breve un aggiornamento di APP che dovrebbe consentire la soluzione di numerosi problemi e, per tale ragione, ha chiesto di rinviare di qualche settimana la discussione consiliare della pratica relativa al quesito del procuratore generale di Palermo. Di tale richiesta di rinvio la consigliera Eccher si è fatta latrice in Plenum stamattina. 

Noi ci siamo opposti a qualunque rinvio, in ragione dell’urgenza che il Consiglio facesse sentire la propria voce sulle gravissime criticità denunciate dagli uffici, da ultimo con un documento a firma congiunta del procuratore nazionale antimafia e di quattordici procuratori distrettuali.

Le migliorie ed aggiustamenti che – ci auguriamo – accompagneranno nel tempo l’implementazione dell’applicativo, fino a che lo stesso non risponderà pienamente alle esigenze del processo penale telematico, sono allo stato oggetto di mero auspicio; la realtà è quella crudamente descritta nella relazione della STO allegata alla delibera e sintetizzata nella parte motiva della delibera medesima, approvata con l’astensione dei laici espressi dai partiti di centro-destra e di Italia Viva.

Ci è parso d’alto canto urgente chiarire tempestivamente che l’individuazione dei presupposti, limiti e modalità del ricorso alla sospensione dell’applicativo APP da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 175-bis, comma quarto, c.p.p. postula una attività di interpretazione di legge che compete, appunto, ai dirigenti degli uffici e non all’Organo di autogoverno.

A quest’ultimo compete, invece, monitorare l’implementazione di APP, sollecitare il Ministero a rimediare alle criticità emergenti, esigere interlocuzioni preventive e continuative nella fase di realizzazione e diffusione degli applicativi informatici, al fine di valutarne le ricadute organizzative nella prospettiva che devono essere gli applicativi ad adattarsi alle esigenze degli uffici e non il contrario.

 

13 marzo 2024