APRILE
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Diario dal Consiglio del 16 aprile 2021

Con le elezioni suppletive dell’11 e 12 aprile 2021 si è ricostituita la piena integrità del CSM dopo le dimissioni di un consigliere nel settembre dello scorso anno. Rivolgiamo alla collega Maria Tiziana Balduini, risultata eletta con un consenso molto ampio, un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro. Ringraziamo gli altri candidati, Luca Minniti, Mario Cigna e Marco D’Orazi, per la generosità che hanno dimostrato nel mettersi a disposizione della istituzione in un momento così difficile per il paese e per la magistratura. Un abbraccio speciale al nostro amico Luca, con un po’ di rammarico, ma nella certezza che abbiamo ancora molta strada da percorrere insieme.

 

Il Plenum

Nel Plenum di mercoledì e giovedì sono state trattate, tra le altre, cinque pratiche della Prima Commissione, relative ad altrettante richieste di archiviazione di procedure ex art. 2 legge guarentigie, scaturenti dalla trasmissione al Consiglio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 20 aprile 2020, di alcuni documenti relativi al procedimento penale n. 6652/2018, pendente a carico del dott. Luca Palamara. Più precisamente: le chat intercorse tra il dott. Palamara e numerose altre persone, tramite WhatsApp ed altri applicativi informatici (estrapolate dal telefono portatile del dott. Palamara, sottoposto a sequestro); le trascrizioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate in quel procedimento penale.

Si trattava di cinque proposte di archiviazione nei confronti dei magistrati Valerio Fracassi, Nicola Clivio, Francesco Greco, Federico Cafiero de Raho, Concettina Epifanio. Si trattava, anche in questo caso come nei precedenti giunti al Plenum, di procedure attivate dalla precedente Commissione, e trattate dalla attuale Commissione con proposte definitorie.

In generale, tutte le pratiche in questione sono state occasione per un nuovo dibattito sui presupposti e sui limiti dell’istituto di cui all’art. 2 legge guarentigie, che, essendo derogatorio rispetto al principio costituzionale dell’inamovibilità, richiede una attenta verifica, rigorosa ma prudente, dei suoi presupposti, coerente con le sue finalità. Per addivenire al trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art.2 legge guarentigie occorre che si sia creato un effettivo pericolo per il bene giuridico di rilevanza costituzionale che l’istituto intende assicurare, ossia l’esercizio libero e indipendente della funzione giurisdizionale, a tutela della collettività e della funzione giurisdizionale stessa; pericolo che può essere desunto da effettive risultanze emergenti dal territorio (ma mai create ad arte in danno del magistrato) o anche solo dall’oggettiva particolarità dei fatti/situazioni/condotte e dalla loro immediata incidenza sull’esercizio della giurisdizione, sull’immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato, o anche sulla funzionalità dell’ufficio.

In questi termini, particolare attenzione deve esservi a non attribuire all’istituto carattere sanzionatorio di condotte colpevoli, estraneo allo stesso, o ancora a non travalicare in ambiti differenti, quali quelli propri del trasferimento cautelare disciplinare o della generale valutazione, rilevante ai fini della valutazione di professionalità, sui pre-requisiti dell’imparzialità, indipendenza ed equilibrio, che in quella sede sono valutati in termini assoluti rispetto alla funzione, e non in rapporto alla “sede occupata”.

Per due delle pratiche in discussione si poneva come questione particolarmente rilevante, quella dei limiti alla sindacabilità, ai fini delle procedure amministrative di competenza del Consiglio, delle modalità di svolgimento dell’incarico di consigliere.

Secondo l’impostazione fatta propria dalle due delibere (rel. Chinaglia), e condivisa dai votanti, la valutazione delle interlocuzioni (e delle condotte) svoltesi nell’ambito di tale ruolo non può prescindere da due aspetti:

Ristretta in questi binari, la valutazione delle interlocuzioni e delle attività dei consiglieri può, a nostro avviso, essere svolta ai fini delle competenze della Prima Commissione. Per questo abbiamo votato contro un emendamento (poi respinto dal Plenum) proposto dai consiglieri Braggion, D’Amato e Miccichè con riferimento alla delibera Clivio, con il quale si volevano sopprimere gran parte delle considerazioni motivazionali della delibera e si proponeva di sostituirle con richiami ad una ritenuta assoluta insindacabilità delle manifestazioni dei consiglieri, alla luce della scriminante prevista dall’articolo 32 bis della legge 195/1958 e della sentenza della Corte costituzionale 148/1983 che, ad avviso dei proponenti, avrebbero impedito in radice di valutare qualsivoglia interlocuzione intercorsa tra consiglieri in carica.

Per i motivi sopra esposti, le interlocuzioni svolte durante il mandato di consigliere sono state sì valutate, ma limitatamente a quei profili che potevano avere stretta attinenza con la gestione di vicende avvenute nel territorio ove attualmente i magistrati svolgono le loro funzioni. Quanto al giudizio deontologico o politico, del tutto legittimo, non rientra invece nelle competenze del Consiglio.

Nel rinviare al testo delle delibere per una ricostruzione dettagliata delle vicende portate all’attenzione del Plenum, svolgiamo alcune considerazioni per spiegare le ragioni delle posizioni da noi assunte.

* * *

La prima pratica riguardava le chat tramite WhatsApp tra il dott. Palamara ed il dott. Valerio Fracassi, nel periodo luglio 2017-maggio 2019, nonché alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche tra i medesimi soggetti.

La proposta di archiviazione è giunta al Plenum con tre voti a favore (Chinaglia, Braggion, Pepe), un voto contrario (Di Matteo) e due astensioni (Cerabona e Basile).

Le interlocuzioni oggetto di attenzione da parte della commissione si sono svolte, in larga parte, nel periodo in cui sia il dott. Fracassi che il dott. Palamara erano componenti del CSM e, successivamente, nel periodo in cui il dott. Fracassi era rientrato in servizio nella funzione già in precedenza svolta, di Presidente di sezione penale presso il Tribunale di Brindisi.

Con riferimento al primo periodo si trattava di:

Con riguardo al periodo in cui il dott. Fracassi non rivestiva più il ruolo di Consigliere del CSM, sono venute in rilievo:

Questi fatti sono stati in parte oggetto di conoscenza esterna ed interna alla magistratura, in quanto le interlocuzioni tramite chat Whatsapp sono state oggetto di pubblicazione anche sulla stampa nazionale e locale, ed hanno (insieme a pubblicazioni di altre vicende) anche suscitato ampia ed articolata discussione all’interno della magistratura e nel dibattito pubblico. Le conversazioni telefoniche richiamate sopra non sono state invece riprese dalla stampa.

L’esame complessivo di tali risultanze ha portato all’apertura della procedura ex art. 2 legge guarentigie al fine di verificare se vi fossero state conseguenze in termini di obiettivo appannamento, anche sul piano della percezione esterna, dell’esercizio indipendente e imparziale dell’attività giurisdizionale da parte del dott. Fracassi nella sede e nelle funzioni di appartenenza, considerando che le vicende sopra rappresentate hanno avuto ad oggetto nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi (anche nel proprio interesse) nel distretto di attuale appartenenza.

In particolare, le interlocuzioni tra il dott. Fracassi e il dott. Palamara avvenute durante il periodo di consiliatura sono state prese in esame, a nostro avviso correttamente, dalla Commissione per il significato che assumevano in quanto descrittive di una consuetudine di rapporti e di gestione, tale da poter avere rilievo anche nella lettura esterna delle condotte tenute nel periodo successivo al rientro in ruolo.

Per verificare, dunque, i presupposti dell’istituto in questione, nel corso della procedura sono stati sentiti il Procuratore di Brindisi, il vicepresidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brindisi e il Presidente della Corte di appello di Lecce, dott. Lanfranco Vetrone. I primi due hanno escluso che le vicende sopra indicate, giunte in parte a conoscenza esterna, abbiano avuto conseguenze in termini di perdita di prestigio e credibilità in capo al dott. Fracassi, non avendo, nel ruolo istituzionale ricoperto, ricevuto alcuna segnalazione in tal senso, ed avendo anzi rilevato la permanenza di ottimi rapporti sia con i colleghi che con l’avvocatura. Il Presidente della Corte, pur avendo manifestato il suo personale disagio nella lettura delle conversazioni che lo riguardavano direttamente, ha escluso di avere, nella sua qualità di Presidente della Corte e del Consiglio Giudiziario, rilevato problematiche di funzionalità dell’ufficio, o di aver ricevuto alcuna segnalazione in termini di criticità per il giudizio di imparzialità del dott. Fracassi.
Nel corso della istruttoria, la Commissione ha proceduto all’audizione del dott. Fracassi.

Si trattava di una pratica oggettivamente complessa.

I fatti emersi dalle conversazioni, sia quelli relativi al periodo consiliare che quelli successivi, sono oggettivamente gravi e impongono, sul piano politico, una critica severa ed una profonda e radicale autocritica per avere sottovalutato, non impedito o favorito tali pratiche di gestione del ruolo di governo autonomo, ma anche un certo modo di intendere il rapporto dei magistrati con i consiglieri.

E però, ai fini della procedura di trasferimento d’ufficio, bisognava considerare, da un lato, la predetta problematicità di un sindacato sulle modalità di esercizio della funzione consiliare da parte di un componente e, dall’altro, la riscontrata assenza nel territorio di riflessi negativi sull’immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato, oltre ad altri aspetti meglio esplicitati nella delibera (i riferimenti relativi alla nomina del Presidente della Corte d’appello inerivano al merito di una valutazione che i due interlocutori avevano già svolto nel corso della consiliatura; la condotta di autopromozione si è poi risolta con la revoca delle domande presentate, sicché non vi è, con riferimento a natura e finalità dell’istituto in esame, un collegamento tra attività di “promozione”, e sede attualmente occupata).

A fronte di queste problematicità, Elisabetta ha aderito alla proposta condivisa dalla maggioranza della commissione, con il solo voto contrario del cons. Di Matteo, di disporre l’archiviazione della procedura.

Il dibattito sulla proposta di commissione in Plenum è stato molto acceso ed approfondito. In particolare, alcuni componenti laici hanno molto insistito sulla gravità dei fatti e sulla loro oggettiva potenzialità lesiva dell’immagine di indipendenza e di imparzialità, anche a prescindere dalle concrete ricadute sul territorio ove attualmente il dott. Fracassi esercita le funzioni.

Si tratta di una questione, quella della rilevanza del cd. strepitus fori,  molto controversa. Secondo alcuni componenti, ai fini del trasferimento di ufficio sarebbe sempre necessario accertare se la condotta del magistrato abbia determinato in concreto una lesione della indipendenza e della imparzialità del magistrato nella sede occupata. Secondo altri, invece, la ricaduta sul territorio della condotta ha sicuramente una sua rilevanza, ma non può essere considerata conditio sine qua non, potendosi, invece, valutare la potenzialità lesiva della condotta sull’immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato sulla base dell’intrinseca della gravità dei fatti accertati.

Per questa ragione, a fronte di un caso obiettivamente complesso da valutare e delle consistenti obiezioni sollevate da molti componenti, Giuseppe e Mario hanno scelto di astenersi, mentre Elisabetta e Alessandra hanno votato a favore della archiviazione. Ciccio, in ragione dell’affetto e della condivisione di un lungo percorso con Valerio, ha deciso di non partecipare ai lavori.

All’esito, la proposta è stata respinta con 5 voti a favore (Chinaglia, Dal Moro, Braggion, Grillo, Ciambellini), 7 contrari (Di Matteo, Ardita, Cavanna, Donati, Benedetti, Gigliotti, D’Amato), 8 astenuti (Cascini, Pepe, Marra, Suriano, Celentano, Cerabona, Lanzi, Basile). Non hanno partecipato al voto i cons. Miccicchè e Zaccaro.

La pratica, quindi, è tornata in Commissione per una nuova votazione.

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La seconda pratica riguardava le chat tramite WhatsApp tra il dott. Palamara ed il dott. Nicola Clivio, nel periodo luglio 2017-maggio 2019. In questo caso la proposta della Commissione, di archiviazione preliminare (senza apertura della procedura di articolo 2), è giunta in Plenum con tre voti a favore (Chinaglia, Lanzi, Basile) e tre astensioni (Di Matteo, Braggion, Pepe).

La gran parte delle interlocuzioni tra il dott. Clivio e il dott. Palamara riguardavano il periodo in cui entrambi erano componenti del CSM.

Richiamando quanto già sopra indicato rispetto ai profili di valutabilità delle interlocuzioni svolte dai consiglieri, l’attenzione della Commissione – attivata in tal senso dalla Commissione nella precedente composizione – si è incentrata esclusivamente, quanto al periodo 2014-2018, su un dialogo relativo alla nomina dei procuratori aggiunti presso la Procura di Milano, posto che il dott. Clivio, rientrato nella sede di provenienza (Tribunale di Lanusei) nel 2018, è poi tornato nel 2020 a svolgere le funzioni di giudice penale presso il Tribunale di Milano.

Il dialogo è avvenuto il 20 settembre 2017. Nel 2017 erano vacanti ben sei posti di procuratore aggiunto presso la Procura di Milano, su otto in pianta organica; la Quinta Commissione si era riunita il 20 settembre 2017 ed aveva formulato le proprie proposte, poi trasmesse al Plenum, che ha deliberato l’8 novembre 2017.

Pochi minuti prima della seduta di Commissione, alle ore 9.17, sono avvenute delle conversazioni via chat tra il dott. Clivio ed il dott. Palamara, entrambi non componenti della Quinta commissione. Il dott. Clivio scrive “Ciccio allarme rosso su aggiunti Milano. Hai sentito Greco? Fatti due chiacchiere con lui per chiarirti il quadro”; il dott. Palamara risponde affermativamente e chiede al dott. Clivio la sua “cinquina”, ricevendo in risposta i seguenti nomi: “De Pasquale, Dolci, Siciliano, Mannella, Pedio; sesto posto a Fusco tra un mese”. Il dott. Palamara chiede dove possa variare, rispetto a questi nomi, e i due consiglieri discutono su quale sia il nominativo, tra quei cinque, che il dott. Palamara potrebbe non far votare in Commissione, per poter esprimere il voto in favore di un appartenente al proprio gruppo associativo; nel corso dell’interlocuzione i due interlocutori fanno anche dei riferimenti a possibili gradimenti del dott. Greco, e il dott. Clivio suggerisce al dott. Palamara di parlare col Procuratore.

Il dott. Clivio, sentito dalla Prima Commissione nell’ambito di altra procedura, ha riferito che, antecedentemente alla data del 20 settembre, si erano già raggiunti degli orientamenti chiari, in Commissione, sui nominativi da proporre, e che il dialogo col dott. Palamara verteva sulla scelta di quest’ultimo di indicare comunque, in Commissione, il nome di un candidato appartenente al proprio gruppo associativo.

Con riferimento, invece, all’individuazione dei nominativi da proporre in Commissione per la copertura dei posti di Procuratore aggiunto, il dott. Clivio ha precisato che egli, avendo lavorato sempre a Milano, ben conosceva il merito di tutti i candidati e che la “cinquina” da lui indicata era relativa a nominativi scelti per il merito; anzi, la sua preoccupazione era che potessero rimanere esclusi magistrati meritevoli e non connotati da un punto di vista “correntizio”. In tal senso andrebbero interpretati i riferimenti alle correnti, contenuti nell’interlocuzione. Ha riferito di aver anche interloquito, in relazione alle proposte da fare in Commissione, con il dott. Greco, affermando tuttavia di aver interpellato lui stesso il Procuratore, al fine di sapere se “lui avesse una contrarietà, una qualche forma di inimicizia, una qualche forma di idiosincrasia nei confronti di uno di questi candidati”, non ottenendo, tuttavia, alcuna indicazione negativa. Ha spiegato il tenore della sua interlocuzione con il dott. Palamara nel senso che gli aveva proposto di parlare lui stesso con il dott. Greco per avere conferma che quei nomi, già individuati dalla Commissione, erano apprezzati dallo stesso dirigente.

Risulta poi che i nominativi proposti dalla commissione vennero effettivamente nominati in Plenum.

Infine, quanto all’esclamazione, in esito alle proposte di commissione, rivolta dal dott. Clivio al dott. Palamara “voto Cafiero e Bombardieri subito”, il dott. Clivio ha precisato che non vi era alcun “patto per cui in cambio dei voti sugli aggiunti di Milano il gruppo di Area o Nicola Clivio avrebbe votato Cafiero e Bombardieri”; si trattò unicamente di una battuta scherzosa, considerando che egli sapeva che i dottori Cafiero de Raho e Bombardieri erano “amici del cuore” del dott. Palamara.

Nel corso della procedura è stata sentita, dalla Commissione, la dott.ssa Gerli, Presidente di sezione del Tribunale di Milano, la quale ha riferito di non aver mai percepito criticità in relazione alla funzione svolta dal dott. Clivio, con particolare riferimento ai rapporti con la locale Procura della Repubblica, e di non avere mai ricevuto segnalazioni di alcun tipo, né da parte dei colleghi, giudicanti o requirenti, né da parte del foro.

Sono state esaminate poi ulteriori interlocuzioni intervenute tra il dott. Clivio e il dott. Palamara, svoltesi successivamente alla cessazione dalla carica di consigliere; si tratta di commenti inerenti a diverse vicende oggetto di pratiche consigliari, ma che, da un lato, si fermano appunto a commenti, e dall’altro nulla hanno a che vedere con la sede occupata e le funzioni svolte attualmente dal dott. Clivio.

In conclusione, impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari, e fermo ogni possibile giudizio deontologico o addirittura politico, per quanto di competenza della Prima Commissione non si sono ravvisati elementi per procedere al trasferimento del dott. Clivio.

Come anticipato, è stato respinto l’emendamento presentato dai consiglieri D’Amato, Braggion e Miccichè con 15 voti contrari, 4 astenuti e 4 voti favorevoli (Braggion, D’Amato, Lanzi, Miccichè). Nel dibattito sull’emendamento abbiamo sottolineato come apparisse del tutto contraddittorio l’avere espresso voto contrario alla proposta di archiviazione nella pratica relativa al dott. Fracassi sulla base della necessità di procedere ad un approfondimento circa la legittimità delle nomine effettuate dalla precedente consiliatura, e il proporre e votare, poi, nella pratica successiva, un emendamento con il quale si voleva affermare la assoluta intangibilità di qualunque scelta adottata da un membro del CSM.

La delibera è stata infine approvata con 15 voti favorevoli (Braggion, Cascini, Celentano, Cerabona, Ciambellini, Chinaglia, D’Amato, Dal Moro, Grillo, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe, Suriano, Zaccaro) 3 contrari (Ardita, Cavanna, Di Matteo), e 3 astenuti (Benedetti, Donati, Gigliotti).

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La terza pratica riguardava le chat tramite WhatsApp tra il dott. Palamara ed il dott. Francesco Greco. In questo caso si è trattato di una proposta di archiviazione preliminare (senza apertura della procedura ex  articolo 2) proposta all’unanimità dalla Commissione.

La vicenda è la medesima già trattata nella pratica del dott. Clivio, ossia la nomina dei procuratori aggiunti della Procura di Milano, avvenuta nel 2017.

L’attenzione della Commissione – attenzione attivata dalla commissione nella precedente composizione – verteva sulla possibilità, emergente dalla lettura di alcuni dialoghi, che il dott. Greco si fosse impropriamente ingerito, manifestando proprie preferenze, nella procedura consiliare inerente alla scelta dei procuratori aggiunti.

Il presupposto, pure menzionato in questa come in altre delibere di archiviazione, e oggetto anche di analisi in altre pratiche sempre inerenti alle chat, è quello per il quale, da un punto di vista astratto, la condotta del dirigente che fornisce, di propria iniziativa o con modalità comunque improprie, ad un componente del Consiglio superiore indicazioni su uno o più dei candidati al momento della decisione sul conferimento dell’incarico semidirettivo nel proprio ufficio, ove riscontrata, potrebbe essere potenzialmente idonea a determinare una ricaduta negativa sull’immagine di imparzialità del dirigente, il quale manifesta, con tale sollecitazione, un gradimento per un preciso candidato, incidendo pertanto, in modo improprio, sulla procedura comparativa.

Nel caso di specie, tuttavia, la lettura dei – pochi – messaggi e le altre attività istruttorie hanno portato ad escludere che vi sia stata una simile impropria interferenza su iniziativa del dott. Greco.

In sintesi (e richiamato quanto già sopra riferito a proposito della pratica Clivio): il dott. Clivio, come sopra esposto, interpellato in ordine al dialogo sopra indicato intercorso a pochi minuti dalla seduta di Commissione tra lui ed il dott. Palamara, ha precisato che l’individuazione dei candidati da proporre in commissione fu da lui proposta sulla base del merito dei candidati, emergente non solo dai profili ma anche dalla sua personale conoscenza degli stessi, e che si rivolse lui al dott. Greco per avere notizie di eventuali dissensi, non manifestatigli; non vi sono messaggi tra il dott. Greco e il dott. Palamara né precedenti né successivi alla seduta di Commissione, ad eccezione di alcuni messaggi di inizio ottobre 2017, in cui è il dott. Palamara a chiedere al dott. Greco di incontrarlo; risulta quindi che il dott. Greco ed il dott. Palamara si incontrarono il 3 ottobre 2017; il dott. Greco ha escluso di avere, in quell’incontro o in altri momenti, richiesto o manifestato la propria preferenza verso l’uno o l’altro dei candidati, avendo unicamente rappresentato ai consiglieri che si rivolgevano a lui la necessità di sollecita copertura dei posti; un messaggio dal dott. Renna al dott. Palamara, evocativo di una interferenza del dott. Greco in favore di un candidato, è rimasto confinato ad una supposizione da parte di un terzo, priva di riscontri.

Nel corso della istruttoria di questa pratica, infine, è stata disposta, con una votazione a maggioranza, l’audizione del dott. Palamara.

Elisabetta in Commissione ha votato contro questa audizione, ritenendo che fosse inopportuna – oltre che superflua alla luce degli elementi già acquisiti – l’audizione (libera, e senza i vincoli della testimonianza in sede giudiziaria) di un magistrato sottoposto a processo penale per gravi reati e già condannato in sede disciplinare alla sanzione della rimozione.

Comunque, il dott. Palamara ha escluso che il dott. Greco gli abbia formulato richieste o indicazioni nominative sui procuratori aggiunti di Milano, con ciò chiarendo anche alcune ambiguità sul punto contenute nel libro-intervista di recente pubblicazione.

In conclusione, non è emerso alcun elemento tale da giustificare l’attivazione della procedura ex articolo 2 legge guarentigie.

La proposta di delibera è stata approvata all’unanimità (astenuti Cavanna, Gigliotti, Donati).

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La quarta pratica riguardava le chat tramite WhatsApp tra il dott. Palamara e il dott. Federico Cafiero De Raho. Anche in questo caso si è trattato di una proposta di archiviazione preliminare (senza apertura della procedura ex articolo 2) proposta dalla Commissione all’unanimità dei partecipanti al voto (non avendo partecipato il cons. Di Matteo).

Dalla lettura dei messaggi – anche oggetto di pubblicazione – è emersa l’esistenza di un rapporto confidenziale tra i due magistrati anche nel periodo in cui erano pendenti presso la V commissione i procedimenti relativi alla nomina del Procuratore della Repubblica di Napoli e del Procuratore Nazionale Antimafia, incarichi direttivi cui il dott.  De Raho aspirava.

In particolare, è emerso che il dott. Cafiero De Raho abbia  più volte interloquito con il dott. Palamara con riferimento alla propria candidatura a Procuratore della Repubblica di Napoli e successivamente a Procuratore Nazionale Antimafia.

Benché le interlocuzioni relative al posto di Procuratore di Napoli siano state oggetto di pubblicazione, esse non possono assumere rilievo, neppure astrattamente, ai sensi dell’art. 2 R.Dl. n. 511/1946, non avendo attinenza con la sede attualmente occupata.

Anche con riferimento alla funzione oggi ricoperta, il tenore delle interlocuzioni con Palamara – prive di qualsivoglia considerazione denigratoria degli altri aspiranti o di riferimenti ad ingerenze nelle scelte consiliari in relazione ad appartenenze associative – non si è ritenuto legittimasse un giudizio di appannamento della credibilità professionale e personale del dott. Cafiero De Raho, che risulta aver svolto sino ad oggi le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, non essendo emersi concreti elementi in senso contrario provenienti all’interno o all’esterno dell’ufficio.

Ulteriore e diverso fatto, oggetto di esame da parte della I commissione, pur non direttamente oggetto di interlocuzione diretta nelle chat tra il dott. Cafiero De Raho e il dott. Palamara, concerne il decreto del 20 maggio 2019 a firma del dott. Cafiero de Raho con cui è stata revocata l’assegnazione del dott. Di Matteo al gruppo “Mafie ed entità esterne nelle stragi ed altri delitti” costituito presso la DNA in data 7 gennaio 2019 ed al quale il dott.  Di Matteo era stato assegnato, a seguito di interpello, il 13 febbraio 2019.

La revoca del provvedimento di assegnazione è stata disposta dal dott. Cafiero De Raho a seguito di un’intervista rilasciata dal dott. Di Matteo in data 18 maggio 2019 alla rete televisiva “La 7”; secondo il Procuratore, tale intervista avrebbe determinato un’esposizione mediatica dell’ufficio incidendo sul rapporto interno al gruppo e sui rapporti tra DNA e le procure distrettuali interessate.

Il provvedimento di revoca dell’assegnazione del dott. Di Matteo al pool stragi è stato oggetto di una pratica presso la Settima Commissione del Consiglio, a seguito delle osservazioni presentate dal dott. Di Matteo, il quale lamentava l’illegittimità del provvedimento sia sotto il profilo procedimentale sia sotto il profilo sostanziale. Dalla lettura degli atti, acquisiti dalla Prima Commissione, emerge che, anteriormente alla definizione della pratica da parte della Settima Commissione, il decreto è stato revocato in data 23 maggio 2020.

Il provvedimento di revoca dalla assegnazione al pool stragi ha avuto eco sulla stampa nazionale, ed è stato anche in alcuni casi messo in relazione con il tenore di alcune conversazioni tra presenti intercettate tra il dott. Palamara ed il dott Sirignano (componente della DNA, successivamente trasferito di ufficio da questo Consiglio con delibera 21 maggio 2020,) nei quali si commentava la presenza del dott. Di Matteo nel gruppo sopra indicato.

Sul punto, si è ritenuto in delibera che esula dalle competenze della Prima Commissione la valutazione sul corretto esercizio del ‘merito organizzativo’ da parte del dott. Cafiero De Raho quale dirigente dell’ufficio. Piuttosto, ciò che è stato analizzato è se tale vicenda, che riguarda provvedimenti organizzativi, possa aver minato l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato nell’esercizio delle funzioni o abbia inciso sull’immagine del PNA.

A questo proposito, non sono emersi elementi per ritenere che il provvedimento suddetto sia sintomo di difetto di imparzialità in quanto frutto di improprie interferenze, esterne o interne all’ufficio, sorrette da interessi o finalità diversi da quelli del buon andamento dell’attività della Procura Nazionale Antimafia.

In particolare, non è emerso che le scelte del Procuratore siano state dettate da impropri accordi con il dott. Palamara, con il quale non risultano conversazioni sul punto, nonostante questi fosse sottoposto in quel periodo ad intercettazione telefonica e ambientale, o con il dott. Sirignano, appartenente allo stesso ufficio (in proposito, sentito dalla prima commissione nell’ambito della procedura relativa al dott. Sirignano, il PNA riferì, come si legge nella delibera di plenum del 21 maggio 2020, che le interferenze di cui si parla nelle intercettazioni non le ha mai ricevute e comunque le avrebbe respinte).

I dialoghi intercorsi tra il dott. Palamara ed il dott. Sirignano, riferiti alla composizione del gruppo stragi, pubblicati su alcune testate giornalistiche, non sono stati accompagnati da alcuna interlocuzione diretta con il dott. Cafiero De Raho e, dunque, non legittimano in alcun modo una lettura del decreto del 20 maggio 2019 quale funzionale al perseguimento di finalità incompatibili con l’esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni organizzative da parte del dott. Cafiero De Raho.

Il cons. Ardita ha chiesto il ritorno in commissione della pratica, per approfondire l’aspetto relativo al provvedimento organizzativo citato. Dopo i chiarimenti forniti da Alessandra e Ilaria Pepe, quali presidenti, precedente e attuale, della Settima Commissione in merito alla prassi consolidata della commissione di archiviare le pratiche inerenti alle modifiche tabellari in caso di revoca del provvedimento, la richiesta è stata respinta con 17 voti contrari, 2 favorevoli (Ardita e Cavanna) e 3 astensioni (Donati Benedetti Gigliotti).

La delibera è stata infine approvata con 19 voti favorevoli, 4 astenuti (Cavanna Gigliotti Benedetti Donati), 1 voto contrario (Ardita).

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La quinta pratica riguardava le chat tramite WhatsApp tra il dott. Palamara ed la dott.ssa Concettina Epifanio. Anche in questo caso si è trattato di una proposta di archiviazione preliminare (senza apertura della procedura di articolo 2) proposta dalla Commissione all’unanimità.

Una prima parte di tali conversazioni attiene alle numerose richieste della dott.ssa Epifanio, successive alla proposta dalla quinta commissione come Presidente del Tribunale di Palmi in data 1 giugno 2017 insieme ad altri due candidati, di ricevere informazioni sui tempi e i possibili esiti del Plenum; la pluralità delle richieste trovava giustificazione, come da lei riferito, sia nel risalente rapporto confidenziale con il dott. Palamara, sia nel proprio timore che la proposta di nomina potesse andare al ballottaggio con altro candidato, cosicché i voti dei consiglieri di Unità per la Costituzione avrebbero potuto essere determinanti; in tali termini la dott.ssa Epifanio ha quindi riferito che questi messaggi erano finalizzati a caldeggiare la propria candidatura. Una seconda parte di tali conversazioni, intrattenute sempre nel periodo giugno/novembre 2017, attiene alle richieste circa la possibile presenza di una pratica pendente a nome della dott.ssa Epifanio in prima commissione.

È poi emersa, dalle chat e dalla documentazione acquisita dalla Prima Commissione, l’avvenuta organizzazione, da parte della dott.ssa Epifanio – in occasione di un convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palmi e ad un evento, il giorno successivo, in ricordo del giudice Rocco Palamara, padre del dott. Luca Palamara, cui partecipavano il Vice Presidente del CSM e alcuni consiglieri – di un giro in elicottero sull’Aspromonte, cui parteciparono in effetti il dott. Palamara e il dott. Legnini, con sosta presso il paese del dott. Rocco Palamara. Questa vicenda è stata oggetto di trasmissione da parte dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Quest’ultima ha aperto un fascicolo a modello 45 archiviato il 2 marzo 2021 con provvedimento da cui emerge che “non si rilevano elementi tali da ipotizzare, seppure in astratto, l’esistenza di fattispecie penalmente rilevanti…”.

Non solo la mancanza di risonanza mediatica delle due vicende riportate, ma anche l’oggettivo tenore delle conversazioni, ha portato la Commissione a ritenere che non vi fosse una situazione di potenziale appannamento dell’immagine della dott.ssa Epifanio. Ciò con riferimento alle modalità e ai tempi delle interlocuzioni relative alla propria nomina (prive di indicazioni negative su candidati, successive alle proposte della Commissione) e all’assenza di ulteriori interlocuzioni successive (quali ad esempio dimostranti la volontà di stabilire l’assetto del suo ufficio o di uffici con i quali si relaziona), risolvendosi le conversazioni successive in mere richieste di informazioni in ordine alla tempistica di copertura dei posti e alle esigenze di copertura dell’organico del Tribunale (esigenze peraltro già rappresentate alla competente commissione referente, come evincibile dalla documentazione che la dott.ssa Epifanio ha trasmesso nell’ambito del procedimento).

In disparte l’eventuale rilevanza deontologica della condotta della dott.ssa Epifanio ed impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari, la Commissione ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’apertura della procedura di trasferimento di ufficio.

La delibera è stata approvata con ampia maggioranza.

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario