MAGGIO
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Diario dal Consiglio del 21 maggio 2021

A Francesca e Giovanni

“…Oggi abbiamo bisogno di riprendere il cammino, stiamo vivendo tempi oscuri, ma siamo consapevoli che avendoVi idealmente accanto, tutti insieme, ce la faremo. La magistratura italiana è composta da tantissime persone che tra mille oneri, più che onori, hanno l’unico scopo di fare esclusivamente il proprio dovere, a prezzo di quotidiani sacrifici personali e familiari.

Una magistratura formata da giudici ragazzini, esposti in prima linea nella lotta alle mafie. Uomini e donne accomunati dall’unica bramosia di assicurare giustizia ai cittadini, che vivono i Tribunali e nei Tribunali, come case di vetro che vogliamo limpide e trasparenti, dove i torti, da chiunque con commessi, vengono riparati con la forza della legge.

Questa è la magistratura che vogliamo che vive di fascicoli e sudore, di toghe non cariche di medagliette ma ricche di onore.

Forti del Vostro esempio, ed in quello di Rocco, Rosario, Paolo e tanti altri degli uomini e donne delle scorte, oggi siamo qui non per ricordarVi ma per ringraziarVi.

Ci avete indicato la via, e noi quella via saremo capaci di ripercorrere la testa alta”

Ciao Francesca, Ciao Giovanni

Associazione Nazionale Magistrati

Ringraziamo l’ANM per le parole con le quali ha voluto oggi ricordare Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, nella speranza che possano costituire la base su cui ritrovare il senso vero di una unità associativa, che sembra essersi smarrito a causa degli eventi degli ultimi anni.

 

* * *

I lavori di Commissione

La proposta di modifica del TU della dirigenza in materia di conferme approvata dalla Quinta Commissione

Il giudizio di conferma appare strettamente connaturato al concetto di temporaneità delle funzioni direttive o semidirettive e, nel contempo, riafferma congruamente la natura di “servizio” della funzione di direzione.

A fronte di un dato molto scarno di normativa primaria (gli artt. 45 e 46 del Dlg. n. 160/2006) il Consiglio è intervenuto a dettare una disciplina di dettaglio sia per aspetti procedimentali che di merito (Parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, circolare n. P 14858 del 28.7.2015) di cui, però, da tempo e da più parti, si afferma la necessità di un intervento di riforma finalizzato a rendere più incisiva e penetrante la verifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti: per valutare, in concreto e sul campo, l’effettivo possesso di quella attitudine direttiva affidata spesso ad una operazione di tipo predittivo, fondata prevalentemente sulla qualità dell’attività giudiziaria svolta fino a quel momento; ma anche per evitare di creare un meccanismo di progressione nella carriera dirigenziale di tipo burocratico e legato al dato puramente formale del pregresso svolgimento dell’incarico senza demerito.

La riforma del 2006 ha, infatti, introdotto una temporaneità negli incarichi direttivi e semidirettivi, ma non una temporaneità nelle funzioni direttive e semidirettive, sicché è frequente che tra coloro che presentano domanda per un incarico vi siano magistrati che hanno già svolto funzioni direttive o semidirettive, esperienze correttamente valorizzate come indicatori speciali dal Testo Unico sulla dirigenza e, ancor più, nella giurisprudenza del giudice amministrativo.

Di qui la necessità di una verifica seria e approfondita sull’attività direttiva o semidirettiva svolta, in modo da garantire che il proseguimento dell’incarico ricoperto e l’attribuzione di nuovi incarichi siano riconosciuti solo a coloro che hanno dimostrato una effettiva e verificata attitudine organizzativa.

Nella proposta di riforma approvata all’unanimità dalla Quinta Commissione un ruolo centrale nel procedimento viene attribuito al Consiglio Giudiziario.

Rimandando, per i dettagli, al testo approvato, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, indichiamo qui le direttrici sulle quali si muove la  proposta di riforma approvata dalla quinta commissione.

a. L’ampliamento dei dati di conoscenza e il ricorso a modelli uniformi per la relativa acquisizione, attraverso la predisposizione di un format di autorelazione, di rapporto e di parere, finora mancanti, nei quali vengono indicati esclusivamente, ma esaustivamente, i dati necessari per una compiuta valutazione dei risultati conseguiti nel periodo e delle modalità di direzione;

a-1. l’allegazione uniforme dei dati statistici, forniti dal CSM e ricavabili anche dai piani di gestione degli uffici giudicanti, che illustrano l’andamento dell’ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro nel quadriennio in valutazione;

a-2. l’acquisizione al procedimento di conferma del fascicolo dell’ufficio giudicante e del fascicolo della organizzazione della Procura, disponibili presso la VII Commissione del Consiglio e nel quale sono conservati tutti i provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente nel periodo in valutazione e le deliberazioni assunte dal Consiglio in merito;

a-3. l’acquisizione della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 10 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di procura (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti), nonché quella relativa ai provvedimenti di co-assegnazione in materia di DDA, la quale, per effetto della recente modifica della circolare stessa, è previsto sia conservata dal Procuratore con idonee modalità, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, affinché il CSM possa “valutare detti provvedimenti e, quindi, le concrete modalità di esercizio del relativo potere, in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive, o allorché risulti necessario valutare l’attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo (artt. 10 comma 9, e 25 comma 7 e 8 circolare citata);

a-4. l’acquisizione al procedimento di conferma dei risultati di eventuali pratiche di vigilanza svolte dal Consiglio Giudiziario;

a-5. l’acquisizione al procedimento di conferma dei risultati delle ispezioni ministeriali svolte sull’ufficio nel periodo in valutazione;

a-6. l’acquisizione a campione di provvedimenti giudiziari, al fine di verificare anche l’attività giudiziaria svolta nel periodo.

b. L’ampliamento dei poteri istruttori del Consiglio Giudiziario, il quale in presenza di potenziali elementi di criticità dovrà svolgere approfondimenti istruttori, con particolare riferimento all’audizione dei magistrati dell’ufficio o della sezione, del personale amministrativo, dei rappresentanti dell’avvocatura, del dirigente dell’ufficio o, quando si tratti di conferma di un dirigente, dei dirigenti distrettuali; e l’integrazione della disciplina del parere del Consiglio Giudiziario tra l’altro mediante la analitica indicazione degli elementi di fatto che devono essere oggetto di valutazione (attività organizzativa, di programmazione e gestione; buone prassi di organizzazione e innovazione adottate; modalità di redazione dei progetti tabellari e dei progetti organizzativi; redazione dei programmi di gestione; provvedimenti adottati per superare eventuali criticità; redazione dei rapporti informativi sui magistrati; coinvolgimento dei magistrati nella organizzazione; rapporti con il personale amministrativo; attività giudiziaria svolta).

I lavori della Terza Commissione

1. Mobilità

La terza commissione ha esaurito l’esame delle domande per i trasferimenti orizzontali. Quasi tutte le proposte di tramutamento verso gli uffici requirenti sono state già varate nel Plenum di mercoledì scorso; quelle relative agli uffici giudicanti saranno trattate nei Plenum delle prossime settimane.

Abbiamo verificato il preoccupante esodo dagli uffici giudicanti del distretto di Catanzaro, i cui effetti, fortunatamente, saranno neutralizzati dall’arrivo dei MOT dopo l’estate, e che restano contenuti per la lungimirante decisione assunta in autunno di coprire tutti i posti vacanti, anche delle “nuove” piante organiche, degli uffici giudicanti dei distretti di Reggio Calabria, Catanzaro e Caltanissetta, appunto immaginando che sarebbero stati quelli dai quali maggiori sarebbero stati i trasferimenti in uscita.

Esaurita la mobilità di primo grado, la Terza commissione ha in programma i bandi di secondo grado.

È auspicabile, qualunque sarà la nuova dirigenza della Commissione, che si proceda ad un secondo bando di primo grado dopo l’estate: in tale modo si adempirà per la prima volta la previsione di svolgere due bandi all’anno e si potrà così realizzare l’obiettivo – che da sempre riteniamo essenziale – di contemperare l’esigenza degli uffici meno graditi a non essere “desertificati” con l’aspettativa dei colleghi di avvicinarsi a casa, appunto con due bandi all’anno di piccole dimensioni invece che un “super bando” di primo grado, scelta che consente di valutare le effettive esigenze di copertura con maggiore attenzione.

Riteniamo  opportuno, in ogni caso, evidenziare due questioni che meritano una modifica della circolare sulla mobilità:

  1. spesso non sono riconosciuti i punteggi aggiuntivi per il ricongiungimento familiare perché la documentazione (sul lavoro del coniuge o sulla stabilità del rapporto) è insufficiente: serve, per il futuro, chiarire puntualmente nella circolare o nel bando cosa va dimostrato e come per godere dei punteggi aggiuntivi;
  2. il ricongiungimento familiare avviene oggi in relazione al luogo di lavoro del coniuge/convivente; invece, coerentemente al principio di tutela del minore che deve improntare tutte le decisioni amministrative e giurisdizionali che lo riguardano, si dovrebbe guardare al luogo ove la eventuale prole minore ha il suo stabile radicamento sociale ed affettivo e dal quale non può allontanarsi senza patire nocumento.

2. Commissione del prossimo concorso in magistratura

Per la prima volta, il Presidente della Commissione sarà scelto previo interpello e sono in questi giorni allo studio i curricula dei colleghi che hanno offerto la loro disponibilità. Quanto ai componenti della commissione d’esame, sono già avvenute le esclusioni per motivi “oggettivi” (ossia di coloro che lavorano in uffici particolarmente scoperti, ricoprono incarichi di coordinamento di sezioni o gruppi di lavoro oppure sono impegnati in processi delicati); mentre è in corso l’esame delle vicende disciplinari, delle valutazioni di professionalità e di eventuali pendenze in prima commissione degli aspiranti, al fine di escludere dalla rosa dei sorteggiandi coloro che risultino avere criticità nel percorso professionale per le ragioni suddette. L’obiettivo è di effettuare il sorteggio il 7 giugno, al fine di sottoporre la nomina della commissione al Plenum del 9 di giugno, ossia un mese prima – come prescritto dalla legge – della data di presumibile svolgimento delle prove scritte del concorso.

Sarà in quella occasione bandito l’interpello per scegliere i componenti dei comitati di vigilanza: organi necessari in questa contingenza in cui le prove scritte saranno svolte in sei sedi, che vigileranno sull’accesso e lo svolgimento delle prove scritte anche nelle sedi decentrate.

La terza commissione è anche impegnata nella selezione dei componenti della commissione tecnica per l’accesso alle funzioni di legittimità. Invero, mentre la commissione tecnica uscente sta terminando l’esame dei titoli di coloro che hanno partecipato al bando per le funzioni di legittimità di dicembre (il termine previsto per la fine dei lavori di scrutinio è metà giugno), serve una nuova commissione tecnica per l’esame dei titoli di chi ha partecipato al bando per i “meriti insigni” e di chi parteciperà ai prossimi bandi.

I lavori della Quarta Commissione

L’attività della Commissione è concentrata quasi esclusivamente sulle valutazioni di professionalità (essendo routinaria, salvo rare eccezioni, l’attività che concerne le autorizzazioni alle richieste di cessazione anticipata dal servizio, le dispense, i congedi). In questo momento la gestione delle pendenze è piuttosto critica, a causa della prolungata assenza delle risorse strutturali (due magistrati segretari in meno) e della contingente riduzione del numero di sedute per impegni di Plenum.

Per cercare di razionalizzare la programmazione dei lavori, abbiamo chiesto di effettuare, con l’aiuto dell’Ufficio Statistico del CSM, una ricognizione del “magazzino”, che ha permesso di individuare, divise per distretto: a) le valutazioni pendenti; b) i tempi che trascorrono dalla scadenza del quadriennio alla formulazione del parere del CG, in modo da individuare e sollecitare quelli in forte ritardo e non ancora pervenuti; c) i tempi trascorsi dal momento in cui il parere del CG è pervenuto, onde calendarizzare con priorità le pratiche più risalenti.

Ci sembra importante sottolineare che in molti distretti risultano ritardi dei CG nell’invio dei pareri, anche di molti anni rispetto alla scadenza del quadriennio di valutazione. Chiederemo nuovamente di sollecitare gli organi di autogoverno locale soprattutto con riguardo a quelle valutazioni scadute da tempo per cui non è pervenuta l’autorelazione, affinché si verifichi che siffatti (talora gravi) ritardi non siano determinati da una strategia elusiva della valutazione a fronte di situazioni critiche, quali quelle che attengono al segmento procedimentale di verifica (anno o biennio) che segue ad una valutazione “non positiva” o “negativa”.

Nella cornice largamente definita da fonte primaria e completata nel dettaglio dal Consiglio attraverso la propria attività paranormativa, la IV commissione svolge un’attività di verifica della professionalità, improntata:

  1. alla valorizzazione del lavoro dei Consigli Giudiziari, organi di autogoverno di prossimità, il cui contributo vale non solo in termini di conoscenza dei fatti calati nel contesto dell’ufficio e del territorio, ma anche in termini di confronto dialettico sui criteri di valutazione; sicché, premesso che la stragrande maggioranza delle valutazioni, non presentando alcuna criticità, giunge con parere positivo che la commissione prontamente conferma, un approfondimento istruttorio viene effettuato:
    • a fronte di criticità che emergano dai pareri dei CG, anche in ragione di “osservazioni” o di argomenti di minoranza;
    • a fronte di documentazione (esposti, denunce, altro) che risulta acquisita in Prima Commissione;
    • a fronte di informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio;
    • a fronte di informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni ispettive;
  2. alla considerazione dei “dati statistici” – in funzione del riscontro degli indicatori dei parametri relativi alla diligenza e laborosità – nella prospettiva di valorizzare sempre il dato comparativo, poiché il lavoro di un magistrato non può che essere compreso in quanto calato dentro la sua specifica sezione/ufficio; così, soprattutto, da poter valutare congruamente quei ritardi che – inseriti nel contesto di lavoro collettivo che comprende anche la “produttività” (ad esempio, definizioni, cautelari, udienze) – risultano fisiologici e/o irrilevanti;
  3. all’attenta meditazione delle valutazioni “non positive” o “negative”, che per lo più derivano da comportamenti dei magistrati che incidono sui prerequisiti di equilibrio, indipendenza e imparzialità, e, più raramente, da ritardi nel deposito dei provvedimenti, che assumono rilievo solo quando sono obiettivamente gravi (per numero ed entità del ritardo) e non appaiono giustificabili né alla luce del contesto del lavoro in un dato ufficio né di particolari situazioni personali;
  4. all’esclusione di ogni automatismo, nell’una o nell’altra direzione, tra sentenza disciplinare ed esito del procedimento di valutazione della professionalità (le direttrici in proposito essendo dettate dalla circolare e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che valorizzano il diverso oggetto dei due procedimenti: la tutela dell’immagine e del prestigio della magistratura in un caso, la verifica della permanenza dei presupposti della legittimazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie, declinata alla luce di prerequisiti e parametri della professionalità, nell’altro;
  5. al rispetto – per quanto possibile stante il numero delle pratiche e le risorse della struttura amministrativa della commissione – dei tempi della valutazione, soprattutto per quelle situazioni (non poche) di sostanziale elusione del procedimento valutativo che si produce per effetto dell’omessa redazione (anche per molti anni) dell’autorelazione e del parere del Consiglio Giudiziario; tanto più critiche quando detta omissione attiene al segmento procedimentale di verifica (anno o biennio) che segue ad una valutazione “non positiva” o “negativa”.

I lavori della Prima Commissione

Pur nella diversità dei tre settori di impegno (incarichi extragiudiziari, incompatibilità parentali, incompatibilità di sede), il comune denominatore dell’attività della Prima Commissione è quello della verifica della mancanza di “cadute” dell’immagine di terzietà, imparzialità, indipendenza ed autonomia dei magistrati. Si tratta di una verifica costante che non è prerogativa del Consiglio, ma del sistema di governo autonomo della magistratura: degli organi di autogoverno locale, dei dirigenti, ma soprattutto di tutti i magistrati, attraverso il rispetto, mai come oggi necessario, di quelle regole che mirano, anche in via preventiva, a proteggere i requisiti essenziali della funzione giurisdizionale e la percezione che di essi ha la collettività.

Sotto il profilo delle situazioni di potenziale incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 Legge Guarentigie, sono all’attenzione della Commissione diverse vicende particolarmente delicate verificatesi in diversi distretti. Per una di esse, relativa al dott. Eugenio Polcari, giudice del Tribunale di Napoli assegnato alla sezione distaccata di Ischia, la Commissione ha trasmesso al Plenum la proposta di trasferimento, derivante da alcune vicende inerenti ai rapporti tra il magistrato e un avvocato del foro ischitano assumenti significativo rilievo anche in relazione al peculiare contesto territoriale nel quale veniva esercitata la giurisdizione (circostanze meglio descritte nella proposta di delibera); a seguito di domanda in prevenzione del magistrato, il Plenum ha deliberato il trasferimento a sua domanda presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e pertanto la pratica ex articolo 2 è tornata in Commissione per la formulazione di proposta di archiviazione a seguito di trasferimento in prevenzione.

Sono sistematicamente in valutazione anche le pratiche di incompatibilità parentale. A questo proposito, si rileva come non sempre pervengano al Consiglio le dichiarazioni di incompatibilità ex articolo 18 e 19 OG, pur in presenza di rapporti rilevanti ai sensi della Circolare. Ricordiamo che la dichiarazione di incompatibilità deve essere presentata non solo in occasione della prima assegnazione di sede, ma anche nei trenta giorni successivi ad ogni tramutamento, sia esso funzionale o territoriale. L’interessato ha inoltre l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione della situazione di fatto che possa assumere rilievo ai fini della valutazione in concreto dell’incompatibilità, come ad esempio il mutamento del settore di lavoro del magistrato ovvero significative modifiche nell’attività professionale del congiunto (mutamento del settore di lavoro, cambio dello studio, incremento dell’attività professionale nel settore di lavoro del magistrato).

Particolare attenzione, poi, anche a seguito di utili dibattiti sviluppatisi in Plenum, viene prestata alla materia degli incarichi extragiudiziari, con particolare riferimento sia agli incarichi di docenza promananti da enti privati, ove particolare attenzione va prestata alle eventuali possibili interferenze con l’esercizio dell’attività giurisdizionale, sia, in generale, all’entità, per alcuni incarichi, dell’impegno richiesto e sottratto quindi al lavoro giudiziario.

Il Plenum

La definizione della pratica di trasferimento d’ufficio ex art.2 Legge Guarentige del dott. Valerio Fracassi

Come ricorderete abbiamo già riferito, in precedente Diario, del fatto che il Plenum, nell’adunanza 14 aprile 2021, aveva respinto a maggioranza la proposta di delibera di archiviazione della proposta di trasferimento d’ufficio del dott. Valerio Fracassi, e abbiamo dato conto anche del nostro voto (diviso) in quella occasione. La pratica era, pertanto, ritornata in Commissione, che ha poi formulato una proposta di trasferimento ex art. 2 LG con un voto a favore (cons. Di Matteo) e cinque astensioni (cons. Chinaglia, Braggion, Pepe, Cerabona, Basile).

Nella seduta del 13 maggio 2021 è stata, quindi, discussa in Plenum detta proposta di trasferimento, previa audizione in Plenum dell’interessato.

All’esito della discussione la proposta di trasferimento è stata respinta con 6 voti a favore (Cerabona, Cavanna, Di Matteo, D’amato, Donati, Gigliotti); 11 voti contrari (Balduini, Braggion, Cascini, Celentano, Ciambellini, Chinaglia, Dal Moro, Grillo, Lanzi, Miccicchè, Suriano); 3 astenuti (Benedetti, Marra, Pepe). Altri consiglieri assenti non hanno partecipato al voto.

Il dibattito, assai approfondito, ha riguardato, da un lato, la problematicità di un sindacato sulle modalità di esercizio della funzione consiliare da parte di un componente del CSM, poiché, salvi gli eventuali profili disciplinari, detto sindacato rischia di tradursi in un giudizio di carattere politico, che esula dai poteri della Prima Commissione (in questo senso, del resto, il Plenum si è già espresso con precedente delibera) dall’altro l’esito dell’istruttoria compiuta e l’assenza, che da questa è emersa, di riflessi negativi in termini di percezione della imparzialità e indipendenza nell’esercizio delle funzioni del magistrato nella sede occupata. Queste considerazioni, unitamente al fatto che altri aspetti menzionati nella proposta di trasferimento non sono risultati pertinenti (quali i riferimenti ai dialoghi, successivi alla consiliatura, relativi alla nomina del Presidente della Corte d’Appello di Lecce, che non palesavano alcun approccio distorsivo, tanto meno “per appartenenza” alla predetta nomina; la condotta di “autopromozione” relativa al posto di Presidente del Tribunale di Taranto, che, salvo i profili disciplinari e quelli deontologici da valutarsi in altre sedi, non rilevava rispetto al trasferimento d’ufficio, non essendoci – come abbiamo già ritenuto e spiegato in casi analoghi – un collegamento tra attività di “autopromozione” e sede attualmente occupata (tanto più se detta condotta non ha avuto specifica notorietà e risonanza) ci hanno portato al voto contrario alla proposta.

Come abbiamo sottolineato anche nei nostri interventi in Plenum (Alessandra, Elisabetta, Mario) pur condividendo appieno la critica politica e deontologica per alcune delle condotte che sono emerse dal materiale trasmesso dalla Procura di Perugia relativo alle conversazioni intrattenute dal dott. Fracassi con il dott. Palamara, e in particolare per un uso distorto della discrezionalità che caratterizza l’esercizio delle funzioni consiliari quando appare volto a premiare appartenenze e a far leva su accordi e scambi di voto quali indebite scorciatoie rispetto alla dialettica e al confronto plenario, abbiamo ritenuto necessario, come sempre, fare un governo attento e rigoroso di un istituto molto delicato. Un istituto, invero, che, mirando a tutelare il bene dell’esercizio libero e indipendente della funzione giurisdizionale, a tutela della collettività e della funzione giurisdizionale nella sede di servizio, anche rispetto ad un’apparenza che può risultare minata da condotte non colpevoli, va conciliato con il principio, di pari rilevanza costituzionale, dell’inamovibilità dei magistrati e che non può essere mai essere utilizzato in funzione sanzionatoria, funzione che è del tutto estranea all’art. 2 ed è propria, invece, del procedimento disciplinare.

L’archiviazione della pratica di trasferimento ex art. 2 Legge Guarentigie del dott. Mario Fresa

La Commissione ha proposto al Plenum, con 4 voti favorevoli (la relatrice Braggion e i cons. Chinaglia, Pepe, Cerabona), un astenuto (cons. Basile) e un contrario (cons. Di Matteo), l’archiviazione della pratica per il trasferimento ex art. 2 LG del dott. Mario Fresa, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La vicenda originava dalla denuncia, presentata dalla moglie del dott. Fresa nel marzo 2020, di essere stata percossa nel corso di un litigio con il marito. Da tale denuncia era scaturito un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione: per remissione di querela quanto al reato di lesioni e per insussistenza di estremi del reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda aveva avuto risonanza sul piano mediatico.

Proprio in ragione dei fatti trattati in delibera – attinenti alla vita privata sia del magistrato ma soprattutto di terzi, ossia della moglie – la pratica è giunta in Plenum segretata (ai sensi dell’articolo 27 del regolamento, per il quale le ragioni di riservatezza attinenti alla vita privata del magistrato o di terzi, soprattutto ove siano in questione dati sensibili, possono prevalere sulle esigenze di pubblicità). Il Plenum, tuttavia, ha deliberato la desecretazione della pratica.

Il tema su cui si è incentrato il dibattito è quello della lesione del prestigio di un ufficio, la Procura Generale, a seguito della vicenda sopra indicata, e della risonanza mediatica che essa ha avuto.

La proposta di archiviazione è stata approvata dal Plenum con 9 voti favorevoli (Cerabona, Chinaglia, Cascini, Dal Moro, Suriano, Zaccaro, Miccichè, Pepe, Braggion), 8 voti contrari (Ardita, Balduini Basile, Benedetti, Cavanna, Di Matteo, D’Amato Gigliotti,), 8 astensioni (Celentano, Ciambellini, Curzio, Donati, Grillo, Lanzi, Marra, Salvi).

Noi abbiamo votato a favore della delibera di archiviazione, in quanto abbiamo ritenuto che non vi fossero, in questo caso, i presupposti per un trasferimento di ufficio.

L’art. 2 LG prevede, infatti, la possibilità di disporre il trasferimento di ufficio dei magistrati quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono nella sede occupata svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Il requisito della condotta incolpevole richiesto dalla norma sussiste, per giurisprudenza ormai consolidata, anche nei casi di condotta volontaria, purché non si tratti di condotte illecite sul piano penale e/o disciplinare.

Nel caso in esame il fatto (lesioni in danno della consorte) assume, astrattamente, rilievo penale (il relativo procedimento è stato archiviato per remissione di querela senza accertamento del fatto) e disciplinare (e in quella sede dovrà essere accertato ed, eventualmente, sanzionato), e dunque non può essere valutato come condotta incolpevole rilevante ai fini del trasferimento di ufficio.

La lesione del “prestigio” dell’ufficio e del magistrato, che sempre deriva dalla diffusione di notizie che attribuiscono ad un magistrato un comportamento illecito (in questo caso, peraltro, particolarmente odioso) deve trovare la sua riparazione nella applicazione della giusta sanzione, che deve seguire all’accertamento del fatto, mentre non è consentito utilizzare l’art. 2 come strumento sanzionatorio alternativo al disciplinare.

Riteniamo che la credibilità del Consiglio, e del governo autonomo, si recuperino affrontando con rigore e trasparenza la “questione morale”, che la pratica diffusa del correntismo deteriore e i sempre più frequenti casi di magistrati coinvolti in indagini penali, hanno reso, oggi più che mai, particolarmente urgente. Ma siamo altrettanto convinti che questo vada fatto nel rispetto rigoroso degli istituti e delle competenze che amministriamo, perché solo questo rafforza l’Istituzione e la sua autorevolezza.  Nell’orientarci nelle (spesso) non facili decisioni, cerchiamo una coerenza che implica l’impegno a  non cedere mai alle logiche di appartenenza o di scambio in chiave di protezione corporativa, ma nemmeno a quelle della convenienza politica o della opportunità, che certo non rappresentano un minor rischio, specie quando la suggestione dei fatti obiettivamente gravi e la pressione del contesto sono decisamente forti.

La nomina del Presidente del Tribunale di Macerata

Nel corso del Plenum di mercoledì 19 maggio sono state discusse le due proposte per la nomina del Presidente del Tribunale di Macerata formulate dalla Quinta Commissione: proposta A) a favore del dott. Vadalà (cons. Miccichè, Ciambellini, Cerabona) proposta B) a favore del dott. Potetti (cons. Cascini e Marra) astenuto il cons. Donati.

Abbiamo sostenuto con convinzione la nomina del dott. Potetti, in quanto dagli atti risultava il profilo di un ottimo magistrato, con un lunga esperienza nel medesimo Tribunale, sia nel settore civile che nel settore penale, con una rilevante produzione scientifica e con significative esperienze organizzative, mentre il dott. Vadalà, destinatario dell’altra proposta, che da molti anni svolge funzioni di appello, e quindi ha una minore esperienza in uffici di primo grado, non poteva vantare esperienze organizzative e/o di collaborazione nella gestione degli uffici, rilevanti ai sensi dell’art. 17 del TU della Dirigenza. Invero, nel dibattito, il relatore della Proposta B), Giuseppe Cascini, ha segnalato come nella delibera di proposta in favore del dott. Vadalà fosse completamente assente la valutazione degli indicatori speciali e generali previsti dal Testo Unico della dirigenza e la valutazione comparativa degli stessi ai fini del giudizio di prevalenza del candidato proposto, ma queste ragioni non sono state sufficienti a convincere la maggioranza del Plenum.

All’esito della discussione è prevalsa la proposta A) per Vadalà con 12 voti (cons. Balduini, Basile​ Braggion, D'Amato, Miccichè, Cerabona, Di Matteo, Gigliotti, Cavanna, Ciambellini, Celentano, Grillo). La proposta B) per Potetti ha ricevuto 8 voti (cons. Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Suriano, Zaccaro, Marra, Pepe). Astenuto il cons. Lanzi. Non presenti al voto i cons. Ardita, Donati, Curzio, Salvi.

La modifica sulle modalità di individuazione dei magistrati da designare per il Comitato direttivo delle Scuole di specializzazione legale

Su proposta della Prima Commissione sono state approvate due delibere relative alle modalità di individuazione dei magistrati da designare per il Comitato direttivo delle Scuole di specializzazione legale.

Con una prima delibera, che modifica l’articolo 19 della circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 (alla cui lettura si rimanda per il dettaglio), si è ritenuto necessario individuare le concrete modalità con cui il Consiglio adempie al compito nel fornire alle Facoltà di giurisprudenza una rosa di quattro nomi di magistrati disponibili, tra i quali, poi, le Università designano i due componenti del Comitato direttivo: scopo della prevista procedura è quello di consentire al Consiglio la verifica preventiva di alcuni requisiti attitudinali degli aspiranti che rispondono all’apposito interpello, nonché, dopo la scelta da parte della Facoltà, la conoscenza dell’intervenuta designazione. Si è inoltre precisato che l’attività di componente del Comitato direttivo delle SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Con una seconda delibera è stata poi approvata la Risoluzione relativa ai criteri di selezione – da inserire nei singoli interpelli – eventualmente necessari in caso di più dichiarazioni di disponibilità (le esperienze didattiche e nella formazione, da valorizzarsi, però, nel quadro dell’esperienza professionale, considerando che la formazione per l’esercizio delle professioni legali deve essere fondata sia sulla preparazione scientifica che sulla consapevolezza delle problematiche che si incontrano nel concreto esercizio della giurisdizione). Per alcune categorie di aspiranti (magistrati titolari di incarichi direttivi, magistrati componenti dei Consigli Giudiziari, magistrati formatori decentrati; magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l’incarico; magistrati collocati fuori ruolo) si procederà all’inserimento nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità ovvero quando vi sia una sola dichiarazione di disponibilità.

Post Scriptum

In alcuni commenti relativi al voto, nel Plenum di due settimane fa, per la nomina del Procuratore aggiunto di Salerno si è fatto riferimento ad una diversità di atteggiamento da parte nostra riguardo a condotte (ritenute) analoghe ascrivibili ai due candidati. In sostanza, avremmo riferito solo dei contatti del dott. Soviero con il dott. Palamara (e con altri) finalizzati a promuovere la propria candidatura ad incarichi e non anche le analoghe comunicazioni riguardanti il dott. Alfano. Riportiamo di seguito la parte della proposta di delibera scritta dal relatore Giuseppe Cascini in favore del dott. Alfano, nella quale si tratta questo punto, in modo che ciascuno possa verificare se le condotte dei due concorrenti potessero considerarsi analoghe e se vi sia stata, da parte nostra, disparità di trattamento:

Infine, assume rilievo, nella valutazione comparativa tra i due candidati, un fatto nuovo rappresentato da alcune comunicazioni trasmesse al CSM dalla Procura della Repubblica di Perugia e acquisite alla presente procedura. Sul contenuto di tali comunicazioni la commissione ha proceduto alla audizione del dott. Soviero e del dott. Alfano. Per quanto riguarda il dott. Alfano le comunicazioni acquisite consistono in tre messaggi intercorsi tra il dott. Palamara e il dott. Fracassi, entrambi all’epoca componenti del CSM, il 19 settembre 2018: alle 12,44 Palamara invia a Fracassi due messaggi: “Ti chiedo una mano su Salerno e Lagonegro” e “Mi metti contro i nuovi consiglieri” alle 12,45 Fracassi risponde: “Per Salerno ho difficoltà personali con Alfano. Ci provo per Lagonegro”. Si tratta di conversazioni intercorse tra due componenti del CSM irrilevanti per la posizione del dott. Alfano, non essendovi alcun elemento, nemmeno in termini di sospetto, che possa far ritenere che il dott. Alfano abbia avuto contatti con componenti del CSM aventi ad oggetto la sua nomina. Al contrario esiste in atti la prova contraria, in quanto dalle numerose comunicazioni intercorse tra il dott. Alfano e il dott. Palamara emerge un rapporto di familiarità legato all’attività sportiva, ma nessun riferimento a domande o ad incarichi. Per quanto riguarda, invece, il dott. Soviero le comunicazioni intercorse con il dott. Palamara documentano insistenti richieste di incontri e contatti da parte del dott. Soviero e, in un caso, una esplicita richiesta di sostegno per un incarico direttivo legata alla comune appartenenza correntizia (26/04/2018 ore 8:12: “Buongiorno Luca, come ti ho detto mi aspetto l’appoggio da parte tua e della corrente su Isernia. Già in passato sono stato pretermesso su altre domande che avevo fatto (come Latina e altre). Sarò molto contento se potrai darmi una mano”) e, infine, in un altro caso, il rammarico per il mancato sostegno (26/07/2018 ore 14:17 Soviero: “Luca...potevi almeno proporre me x pat Salerno; 26/07/2018 ore 15:21 Palamara: “Francesco io per te vorrei una vittoria non una sconfitta questo il motivo per il quale non ti ho proposto per Salerno”; 26/07/2018 ore 15:59 Soviero: “Speriamo che arrivi questa vittoria. Grazie lo stesso”). Inoltre, la Commissione ha acquisito alcuni messaggi intercorsi tra il dott. Palamara e altri colleghi, tutti appartenenti al gruppo napoletano di UNICOST, dai quali emergono richieste di sostegno in favore del dott. Soviero per incarichi. In particolare:
a) il dott. Sirignano, magistrato all’epoca dei fatti in servizio presso la DNA (24/05/2018 ore 17:46 Sirignano: “Dobbiamo sistemare Catello e Soviero”);
b) il dott. Cananzi, all’epoca componente del CSM (12/09/2017 ore 13:06 Cananzi: “Alle 14 viene Soviero ci sei?”; 12/09/2017 ore 15:41 Cananzi: “Soviero ti aspetta al secondo piano”;12/09/2017 ore 15:41 Cananzi: “Ricordati che ha rinunciato su Latina”; 22/05/2018 ore 09:55 Cananzi: “Di quinta c’è psappello Salerno e varie procure fra cui Lagonegro alla quale tengo”; 22/05/2018 ore 09:55 Cananzi: “Per Francesco Soviero”; 26/07/2018 ore 08:36 Cananzi: “E per Soviero nn si può fare una testimonianza.a su Lagonegro?”);
c) la dott.ssa Silvana SICA, giudice del Tribunale di Napoli, all’epoca Presidente del gruppo Unicost. (24/05/2018 ore 11:23 Sica: “A questo punto concludi e manda Soviero a Lagonegro”; 24/05/2018 ore 11:25 Palamara: “Parlato ieri con Soviero”; 24/05/2018 ore 11:25 Palamara: “Molto meglio pat cz!”; 24/05/2018 ore 11:50 Sica: “Basta che lo sistemi. Ma lui è d’accordo su cz?”).
Tali condotte integrano una chiara violazione del codice deontologico dei magistrati, il quale all’articolo 10 (Obblighi di correttezza del magistrato) al comma 2 stabilisce che “Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore”. In un caso, come si è visto sopra, la richiesta di sostegno è formulata anche sulla base di logiche di appartenenza. Si tratta di condotte che incidono negativamente sul pre-requisito della indipendenza del magistrato, la cui verifica deve essere maggiormente pregnante in sede di conferimento delle funzioni direttive o semidirettive. Esse, dunque, assumono rilievo nella complessiva valutazione del profilo del candidato e rafforzano il giudizio di prevalenza del dott. Alfano già espresso sopra con riferimento ai criteri del merito e delle attitudini.

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario