I nuovi criteri di accesso alla legittimità al vaglio per la Procura Generale
Oggi in Plenum è stato trattato e deciso il concorso per 14 posti della Procura Generale della Cassazione.
La proposta (relatore Zaccaro), approvata con larga maggioranza dal Plenum, era incentrata sulla valorizzazione della esperienza professionale e dunque attribuiva rilievo preminente al giudizio della Commissione tecnica sui provvedimenti giurisdizionali offerti in valutazione dai candidati.
Pertanto, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, è stato riconosciuto, in prima battuta:
- un punteggio per le attitudini non inferiore a 4 ai candidati che abbiano conseguito un giudizio complessivo di “elevato” in relazione ai provvedimenti giudiziari e agli atti equipollenti;
- un punteggio per le attitudini non inferiore a 2 a quanti abbiano conseguito un giudizio complessivo di “buono” in relazione ai provvedimenti giudiziari e agli atti equipollenti;
- un punteggio non inferiore ad 1 ai magistrati che abbiano conseguito un giudizio complessivo di “discreto” in relazione ai provvedimenti giudiziari e agli atti equipollenti.
Solo all’esito della considerazione della capacità scientifica e di analisi delle norme desumibile dai provvedimenti giudiziari è stato attribuito rilievo alle pubblicazioni valutate dalla Commissione tecnica e dunque il suddetto punteggio è stato aumentato fino a 1 punto laddove il candidato abbia ottenuto “elevato” o “buono” dalla Commissione tecnica in relazione ai provvedimenti.
In sostanza, con tali criteri si è inteso valorizzare, nel rispetto delle direttive fissate dalla circolare, la particolare attitudine a svolgere le funzioni di legittimità espressa innanzi tutto nell’ambito dell’attività giurisdizionale (o in quella equiparata), evitando che al magistrato che abbia conseguito dalla Commissione tecnica un giudizio molto lusinghiero in relazione ai provvedimenti possa essere preferito altro aspirante cui, viceversa, sia stato attribuito un giudizio meno positivo sui provvedimenti, ma migliore sui titoli scientifici.
Svolta questa prima scrematura (i candidati che hanno riportato il giudizio “elevato” dalla Commissione tecnica erano 22) – e fermo il punteggio (previsto dalla circolare, così come novellata) per l’esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie – la proposta della Commissione ragionava su come selezionare i 13 aspiranti da indicare (il quattordicesimo sarebbe stato proposto a parte perché concorrente nella categoria juniores).
Si è dunque considerato che i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione partecipano alla funzione nomofilattica intervenendo, nell’interesse della legge, davanti sia alle sezioni penali che a quelle civili e del lavoro ed attivando, in ambiti eterogenei, lo strumento di cui all’art. 363 c.p.c. perché la Corte possa enunciare, nello stesso interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito dovrebbe attenersi.
Si è deciso pertanto di preferire (attribuendo il punteggio attitudinale massimo) coloro i quali, con riferimento al lavoro giudiziario, si fossero caratterizzati per la pluralità e la durata delle funzioni (giudicanti e requirenti) svolte, per il loro esercizio in gradi diversi della giurisdizione, per la varietà dei settori trattati (civile, penale, lavoro) e, nell’ambito di ciascun settore, per la pluralità di esperienze acquisite ovvero per la molteplicità di materie in cui è stata esercitata l’attività giurisdizionale. Quindi, a titolo esemplificativo, è stato ritenuto più qualificante per un pubblico ministero, sotto il profilo della ricchezza del bagaglio professionale, l’appartenenza a diversi gruppi di lavoro; per un giudice civile, la trattazione di più materie (quali quella della famiglia, dei contratti, del diritto fallimentare, ecc.); per un giudice penale, lo svolgimento di funzioni G.i.p./G.u.p., dibattimentali monocratiche e collegiali, ecc. . Hanno assunto, altresì, particolare rilievo le esperienze di coordinamento e quelle di cooperazione internazionale, secondo la previsione dell’art. 81, comma 3 della circolare, nonché le attività svolte fuori ruolo, laddove l’incarico abbia i caratteri di cui all’art. 81, comma 5, della medesima circolare.
È stato, invece, attribuito un punteggio attitudinale pari a 5 a quei candidati che, pur presentando un ottimo profilo professionale, vantino un’attitudine meno specifica rispetto alle funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, avendo maturato un’esperienza giurisdizionale ampia, ma più settoriale, per le materie trattate, o più limitata nel tempo, con riferimento all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti presso uffici di primo o di secondo grado. Peraltro, gran parte dei predetti candidati, ove abbiano presentato domanda, sono stati proposti nell’ambito delle diverse procedure concorsuali – di cui ai bandi pubblicati contestualmente a quello di cui alla presente procedura – per la nomina quali consiglieri della Corte di Cassazione.
La proposta alternativa si fondava sui medesimi criteri di attribuzione dei punteggi della proposta Zaccaro, ma riconosceva poi un particolare e prevalente valore alla pregressa esperienza requirente così da attribuire il massimo punteggio attitudinale a due candidati (i colleghi Pellicano e Monferini) valutati come “buoni” dalla Commissione tecnica, ma con una lunga esperienza nelle funzioni requirenti di merito. Tale ragionamento non ci appare del tutto convincente, perché le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione non coincidono esattamente con le funzioni requirenti di merito (dovendo sostenersi non le ragioni della parte processuale pubblica, ma quelle della legge ossia dovendo chiedere l’affermazione di un principio di diritto), e questo è il motivo per il quale, modificando la circolare, non si era inserita l’attitudine allo svolgimento di funzioni requirenti quale criterio di prevalenza.
Ma quand’anche nello stilare la graduatoria fi fosse inteso valorizzare quell’esperienza (pure se non prevista in circolare), ciò non avrebbe potuto condurre, a nostro avviso, a sovvertire i giudizi della Commissione tecnica consentendo a due candidati giudicati “buoni” di superare i 22 candidati che avevano conseguito il giudizio “elevato”. In effetti, avrebbe sicuramento un senso preferire, nel novero dei candidati che hanno riportato i migliori giudizi da parte della Commissione tecnica, quanti abbiano svolto anche le funzioni requirenti (infatti la proposta Zaccaro valorizza la posizione di tutti coloro che, avendo avuto il giudizio massimo, avevano svolto funzioni di p.m.); non appare invece congruo consentire il ribaltamento dei giudizi della Commissione tecnica solo per il pregresso svolgimento delle funzioni requirenti (soprattutto non soltanto per due dei tanti altri pubblici ministeri che avevano presentato la domanda).
Alessandra Dal Moro
Elisabetta Chinaglia
Giuseppe Cascini
Mario Suriano
Ciccio Zaccaro
23 novembre 2021