L’emergenza pandemica ci ha costretto a ripensare ai modelli organizzativi e a creare nuove regole per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale anche nel giudizio di legittimità; ma ha anche evidenziato ritardi ed esitazioni nel progredire dei processi tecnologici indispensabili per mettere la Corte di Cassazione al passo con i tempi. Con particolare acutezza oggi si sente la mancanza del processo civile telematico in Cassazione.
A seguito della riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dalla legge n. 197/2016, di conversione del decreto-legge n. 168/2016 (“misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione”), circa il 70% del contenzioso civile in Cassazione – quello giudicato privo di rilevanza nomofilattica – viene trattato in camera di consiglio non partecipata (con possibilità delle parti di depositare memorie) e definito con ordinanza.
La necessità di costruire nuovi modelli organizzativi che rendano possibile la trattazione dei procedimenti in Cassazione in condizioni di sicurezza sanitaria riguarda sia la trattazione in camera di consiglio, sia la trattazione nell’udienza pubblica, che ovviamente presenta profili di maggiore complessità.
Comune al procedimento in udienza pubblica e al procedimento in camera di consiglio è la questione delle modalità di deposito delle memorie previste dagli articoli 380 bis e 380 bis 1 cpc per la trattazione in camera di consiglio e dall’articolo 378 cpc. per la trattazione in pubblica udienza.
Non applicandosi al giudizio di cassazione il regime di deposito telematico degli atti processuali di cui al processo civile telematico, il 9 aprile 2020 il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto un protocollo per la trattazione delle adunanze camerali che prevede che il difensore trasmetta tali memorie, in formato pdf, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E, agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione, delle segreterie della Procura Generale e dei difensori delle altre parti processuali. In detto protocollo si è altresì previsto, per agevolare il lavoro delle cancellerie e dei magistrati della Corte, che con le medesime modalità vengano trasmesse, sempre in formato pdf, le copie digitali degli atti introduttivi del procedimento (ricorso e controricorso) già a suo tempo depositati in cartaceo. Secondo modalità analoghe la Procura Generale trasmetterà le proprie conclusioni scritte ex artt. 380 bis 1 e 380 ter cpc agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte e dei difensori delle parti.
Le suddette modalità di trasmissione delle memorie previste nel rito camerale potrebbero essere adottate anche in relazione alla trasmissione delle memorie previste dall’articolo 378 cpc per l’udienza pubblica, sulla base di un protocollo dedicato a tale modalità di trattazione che venisse concordato tra i medesimi soggetti che hanno stipulato il protocollo del 9 aprile 2020.
Per quanto specificamente concerne lo svolgimento delle udienze pubbliche, va premesso che, secondo la disciplina generale, la direzione dell’udienza spetta al giudice, il quale, ai sensi dell’articolo 128 comma 1 cpc, può disporne lo svolgimento a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Per fronteggiare l’emergenza Covid, il primo Presidente della Cassazione non ha ritenuto di avvalersi di tale opzione e ha disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 (salvo quelle relative alle materie di cui all’art. 83, terzo comma, DL n. 18/2020), verosimilmente per la considerazione che un’udienza in Cassazione impone lo spostamento a Roma di magistrati e avvocati da tutta Italia.
Secondo l’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020 i capi degli uffici possono prevedere:
- che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti vengano svolte da remoto, assicurando, in ogni caso, il diritto al contraddittorio e la partecipazione effettiva delle parti (lettera f);
- che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti vengano svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lettera h).
Con tali modalità l’udienza fisica scompare e si apre, così, un nuovo e complesso capitolo tra corporeità e decisione.
Il discorso è troppo complesso per essere affrontato in questa sede e, pertanto, ci si limiterà a dire che tramite un provvedimento insindacabile di carattere organizzativo-amministrativo del capo dell'ufficio si realizza un potere straordinario di dematerializzazione dell’udienza che impone estrema cautela e senso della misura.
Nell’incertezza di un ritorno a breve alla normalità sarebbe forse possibile valorizzare il modello della cd. “udienza cartolare” di cui alla lettera h) dell’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020, ricorrendo, per il deposito delle memorie ex art. 378 cpc, ad un meccanismo analogo a quello sopra descritto, previa redazione di un protocollo d’intesa tra Corte di cassazione, Procura Generale e CNF specificamente dedicato alla trattazione dei procedimenti in pubblica udienza. In questa prospettiva, per rispettare l’ordine di discussione fissato dal secondo comma dell’art. 379 cpc, sarebbe ipotizzabile prevedere un termine di trasmissione via PEC della requisitoria del Procuratore Generale anteriore al termine di trasmissione via PEC delle memorie delle parti.
Dal meccanismo cartolare rimarrebbe però fuori l’esposizione introduttiva del relatore che, in verità, come scansione imprescindibile, riemerge solo nel caso di questione rilevata d’ufficio che necessita, non essendo mai stata discussa prima, di un rinvio con note, dunque di una fase cartolare (art. 384, comma terzo, cpc).
Vi è però anche l’opzione, che sembra preferibile, di cui alla lettera f) dell’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020, ossia l’udienza da svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, salvaguardando il contraddittorio. Per l’udienza civile si tratta di una novità che va opportunamente colta utilizzando il sistema del collegamento audiovisivo e le comunicazioni per e-mail dell’invito a partecipare alla riunione per difensori e Procuratore Generale, i quali si collegheranno dai loro spazi secondo i programmi informatici ministeriali.
Una tale profonda innovazione non deve generare diffidenza rispetto al modello organizzativo che, allo stato, appare inseribile nel complesso delle norme processuali vigenti e può costituire un presidio quanto mai efficace di difesa della salute di tutti gli attori del processo, secondo lo spirito del DL n 18/2020.
Per quanto specificamente concerne lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio, esso si presta più facilmente alla celebrazione di adunanze non partecipate da remoto, purché sia garantita la segretezza del collegamento.
Nella fase emergenziale rimane problematico il tema della presenza fisica dei componenti del Collegio nella sede di Palazzo di Giustizia. La Corte ha inteso affrontare questa emergenza richiedendo la presenza fisica del Presidente o di un suo delegato in considerazione di tutti gli adempimenti collegati alla deliberazione all’esito della camera di consiglio.
Può osservarsi che, confrontando questa evenienza con la disposizione prevista per il processo amministrativo e contabile, non sembra che la necessità della presenza fisica nei locali della Corte del Presidente o del delegato sia imprescindibile. Infatti, l’art. 84, comma 6, del medesimo decreto, nell’ambito della speciale disciplina dettata per i processi innanzi al giudice amministrativo, prevede che “il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.
Per quanto riguarda la tutela della salute del personale amministrativo, una turnazione, per le eventualità di un intervento di tale personale, potrebbe favorire il raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Va poi affrontata, anche a regime, la questione del deposito telematico degli atti tramite posta certificata, oggi consentito per il periodo emergenziale, ma che lascia aperta la questione dei documenti “nativi digitali”. Si tratta di un problema non rinviabile, che si è posto per il PCT del giudizio di merito e che, anche per il giudizio di legittimità, deve essere superato, non solo con la creazione originaria di un documento informatico non più modificabile, ma anche con la creazione di un registro informatico che consenta la conservazione e la consultazione dei documenti trasmessi telematicamente dall’avvocato e firmati digitalmente nonché con la realizzazione di un fascicolo telematico sostitutivo di quello cartaceo posto a disposizione dei consiglieri e contenente gli atti necessari alla decisione
Se queste sono le premesse e le possibili alternative è il caso di cogliere l’opportunità di un nuovo approccio culturale verso le potenzialità della digitalizzazione del processo in Cassazione prendendo atto che, fino ad oggi, l’informatizzazione e il processo telematico in Corte hanno risentito della mancata attuazione del processo telematico, anche se è in corso un progetto di dotazione di un ”Desk per il Consigliere”, la cui piattaforma è ancora in corso di monitoraggio, che consentirà, a regime, il deposito telematico degli atti da parte degli avvocati e la visualizzazione degli stessi da parte dei consiglieri ai fini della decisione, che può essere redatta attraverso il Desk.
L’esperienza complessivamente positiva del PCT negli uffici di merito indica la strada da seguire per un processo come quello in Cassazione, estremamente semplice e duttile; l’informatizzazione a regime, inoltre, condurrebbe, comunque, a risultati positivi rispetto alla durata ragionevole del processo, oggi pregiudicato dal blocco delle udienze causato dalla pandemia.
Va dunque sostenuto il modello organizzativo di un’udienza camerale da remoto in Cassazione, da disimpegnare, anche qui, con una dotazione informatica ministeriale come Teams, o, comunque, mediante programmi che consentano oltre il collegamento audio, anche la condivisione di documenti e messaggi a supporto della discussione, almeno fino a che la pandemia non sia definitivamente debellata.
Non dobbiamo sprecare questa nuova esperienza, anche a regime, in quanto essa consente – per esempio con la piattaforma Teams – un lavoro partecipato di scrittura contemporanea della minuta condivisa in tempo reale con contestuale collegamento alle banche dati, ossia qualcosa in più rispetto alle talora scarse dotazioni informatiche delle aule. Insomma, in assenza del PCT e dello stesso Desk, sarà possibile condividere realmente un fascicolo.
Questo modello organizzativo, che, si ripete, riguarda il numero più rilevante di procedimenti esaminati in Cassazione – quelli trattati con il rito camerale – sarebbe già spendibile indipendentemente dagli esiti della sperimentazione del Desk del Consigliere che sarà, verosimilmente, adottabile nell’autunno del 2020.
Per ottenere questo obiettivo, sarà indispensabile (vedi però art. 84 DL n. 18/ 2020, comma sesto, per il processo amministrativo) la presenza fisica – nel giorno fissato per l’udienza – del presidente del collegio o un suo delegato presso la Corte per l’attestazione del collegamento via Teams con tutti i consiglieri designati e per la loro identificazione; è altresì auspicabile che ivi sia disponibile personale amministrativo per le funzioni indispensabili di ricerca di documenti nel fascicolo d’ufficio a supporto del relatore.
Come detto, nelle more dell’emergenza rimane aperta la questione del fascicolo telematico, che frattanto si giova, come si è detto, della collaborazione degli avvocati che inviano i files pdf degli atti in loro possesso agli indirizzi delle cancellerie. Questi files potrebbero essere inseriti in una cartella condivisa già presente nella dotazione informatica della Corte e, dunque, disponibile per tutto il Collegio (One Drive).
In questa prospettiva, sembra indispensabile coltivare la collaborazione con l’Avvocatura (ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, che gestisce quote molto rilevanti del contenzioso in Cassazione) e favorire, secondo le indicazioni dell’Organo di autogoverno, forme di collaborazione estese a tutti i soggetti coinvolti, compreso il personale amministrativo.
In relazione alla situazione di emergenza, e richiamando le “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all emergenza COVID 19” del CSM, va promossa e perseguita l’incentivazione del deposito in via telematica degli atti del processo civile davanti alla Corte di Cassazione, fino alla definitiva attuazione del PCT anche in sede di legittimità. Naturalmente occorrerà affrontare, con consapevolezza e competenza, i numerosi problemi legati alla protezione dei dati che transitano sulla piattaforma secondo i parametri della accountability – ossia l’efficacia dei comportamenti assunti – e alla prevenzione del rischio di violazioni ed abusi che possano vulnerare o danneggiare diritti e libertà individuali.
Sembra, dunque, indispensabile che gli uffici tecnici verifichino che da parte del fornitore delle piattaforme tecnologiche vi sia una supervisione indipendente, una documentazione, una progettualità e struttura di sistema; e, infine, una valutazione di adeguatezza, secondo il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).