Magistratura di sorveglianza

Una crisi nella crisi

Dare attuazione allo statuto costituzionale della pena e tutelare la salute dei detenuti: tra carceri sovraffollate, attacchi delegittimanti, sovraesposizione mediatica, ritardi nell’informatizzazione

1. La crisi nella crisi

Durante l’emergenza sanitaria la magistratura di Sorveglianza si è trovata a dare risposta ad una accresciuta domanda di giustizia e, nel contempo, a dover far fronte a istanze che hanno spesso riguardato un diritto come la salute, mai come in questo momento percepito come fondamentale nell’ambito di un contesto, quale quello carcerario, per sua natura ad altissimo rischio di contagio ed in una condizione di gravissimo sovraffollamento.

Gli interventi normativi messi in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle carceri sono stati tardivi e inadeguati, mentre lo stesso Dipartimento, che in questo particolare frangente ha faticato a fornire risposte tempestive, è stato travolto dalla grave crisi che ha condotto al recente rinnovamento dei vertici del DAP. In questa crisi nella crisi, la magistratura di Sorveglianza, per la sua parte, nonostante le carenze del DAP, ha affrontato la responsabilità di cercare soluzioni capaci di coniugare le esigenze parimenti pregnanti della tutela della salute delle persone detenute con quella della sicurezza sociale non solo in maniera sempre rispettosa del perimetro costituzionale, ma in attuazione dei principi sanciti dalla Carta in materia di pena. Nonostante questo sforzo impegnativo, la magistratura di sorveglianza ha subito una sovraesposizione mediatica e violenti attacchi, che hanno fatto leva sulle preoccupazioni dell’opinione pubblica per riaffermare ancora una volta logiche della pena e del carcere di tipo populistico e giustizialista.

L’approvazione, in questo particolare contesto, del DL n. 29/2020 che ha introdotto, tra l’altro, la necessità di pareri preventivi del pubblico ministero rispetto all’adozione di provvedimenti relativi a permessi, preoccupa non certo per i suoi contenuti, quanto per il messaggio culturale che esso rimanda, di scarsa affidabilità della magistratura di Sorveglianza che, agli occhi dell’opinione pubblica, sembra essere stata messa sotto tutela.

Un messaggio del tutto sbagliato, che finisce con l’alimentare un sentimento di sfiducia verso i magistrati di Sorveglianza, laddove occorrerebbe spiegare ai cittadini la complessità e la delicatezza della funzione e l’importanza del ruolo ai fini dell’attuazione dello statuto costituzionale della pena.

2. L’udienza, i colloqui da remoto e la telematica nell’emergenza sanitaria

Le misure di distanziamento sociale ed interpersonale imposte quale strumento di contenimento del contagio durante l’emergenza sanitaria, hanno comportato l’introduzione anche nel processo di Sorveglianza dell’udienza e dei colloqui da remoto.

Tale modalità, peraltro non utilizzata da tutti i Tribunali, è stata resa necessaria e imposta dall’art. 83, comma 12, della legge 27/2020 durante l’emergenza sanitaria per l’esigenza di contemperare la tutela della salute con le garanzie ed i diritti dei detenuti. Peraltro, appare difficile che, fuori da siffatta contingenza, essa possa divenire modalità ordinaria del lavoro della giurisdizione di Sorveglianza, la quale, posta a garanzia della dignità e dei diritti dei detenuti e della finalità rieducativa della pena, oltre che della doverosa tutela delle esigenze di sicurezza, trova un suo momento qualificante nella relazione diretta nel colloquio e in udienza con il detenuto e nella presenza del magistrato di Sorveglianza all’interno del carcere.

Peraltro, il compito di sorveglianza del magistrato va svolto, al di fuori delle udienze, con continue visite alla struttura e colloqui in situ oltre che con un’interlocuzione costante con la Direzione, l’area educativa e l’area sanitaria con strumenti agili e scevri da particolari forme per tutta la fase conoscitiva. In quest’ottica, il colloquio in videoconferenza potrebbe conservare una sua utilità anche fuori dall’emergenza, quale modalità aggiuntiva nei casi in cui essa possa fornire l’opportunità di un contatto diretto, sia pur realizzato da remoto, tra il magistrato di Sorveglianza competente ed il condannato, non altrimenti realizzabile.

3. L’informatizzazione: il fascicolo del detenuto e i registri

Ma al di là dell’udienza o dei colloqui da remoto, il dato di rilievo sotto il profilo dell’organizzazione che l’emergenza sanitaria ha posto in evidenza nel settore della Sorveglianza è quello di un ritardo dei sistemi informatici, che è, peraltro, comune al settore penale e a quello dell’esecuzione della pena.

Anzitutto, l’ esecuzione della pena si svolge lungo un intero percorso, composto generalmente da molteplici procedimenti, tale per cui “c’è una vita della pena e della sua esecuzione” e, in ordine ad ogni condannato, si crea una storia della persona detenuta, che ha come referente il Magistrato di Sorveglianza. presso il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza. L’ esigenza di un’efficiente gestione della “storia del detenuto” richiederebbe la realizzazione di una cartella informatica unica attraverso la creazione del “fascicolo del condannato” e quello dell’ “affidato”.

Al momento attuale, solo alcuni uffici di Sorveglianza hanno adottato il “fascicolo del detenuto”, concepito come una cartella informatica che dovrebbe contenere l’intera “storia” del condannato tale da rendere disponibili e non disperdere informazioni preziose. Sicché appare urgente e non procrastinabile che una tale prassi venga adottata da tutti gli uffici.

Ma l’obiettivo, in prospettiva, dovrebbe essere quello della telematizzazione del processo e della generazione telematica degli atti che confluiscono nel fascicolo del condannato, con la creazione della consolle del magistrato di Sorveglianza.

Qualche anno fa il sistema sembrava ben avviato in tale direzione, ma esso ha subito una brusca frenata. Il settore dell’esecuzione della pena, infatti, utilizza a tutt’oggi un sistema informatico, web-based, progettato nel 2001, realizzato tra il 2001 e il 2004 e poi esteso anche al giudice dell’esecuzione (2006-2008).

Questo sistema è basato su un database integrato, a livello distrettuale, che gestisce le attività di tutti gli uffici di ciascun distretto che si occupano di esecuzione penale e cioè:

  • Uffici di Procura (ai quali è dedicato il sotto-sistema Sies);
  • Uffici di Sorveglianza (ai quali è dedicato il sotto-sistema Sius);
  • Uffici del Giudice dell’Esecuzione (ai quali è dedicato il sotto-sistema Sige).

Con esso si è operata una importante semplificazione, perché attraverso i registri informatici sono stati sostituiti i registri cartacei e, nel contempo, si è reso possibile un accrescimento qualitativo perché il sistema produce automaticamente i provvedimenti del Pubblico Ministero in materia di esecuzione, nonché vari documenti di cancelleria per gli uffici di sorveglianza e gli uffici del giudice di esecuzione.

Questo sistema sconta tuttavia diversi limiti. Anzitutto, è oggi accessibile solo dalle postazioni d’ufficio. Renderlo accessibile da remoto non solo nell’emergenza sanitaria, ma nel tempo ordinario, sarebbe all’evidenza di grande ausilio per il lavoro del magistrato di Sorveglianza.

Quanto al SIUS, esso è stato creato per operare su base distrettuale, mentre per sfruttarne appieno le potenzialità sarebbe necessario estendere l’interoperabilità a tutto il territorio nazionale.

Va poi migliorato il sistema SIEP rispetto alle vicende del titolo esecutivo. Attualmente, al sopraggiungere di un cumulo si crea una cesura che non consente ai Tribunali ed Uffici di Sorveglianza di avere in automatico come riferimento il nuovo provvedimento di cumulo; ciò crea il rischio di errori, la necessità di apportare correzioni o addirittura di revocare misure basate su presupposti non più attuali.

Quanto al SIES (Sistema Informativo dell’Esecuzione della Sorveglianza), esso contiene ed aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal DM 30 settembre 1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività degli uffici relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili, e, inoltre, consente lo scambio di informazioni con il SIC (Sistema del Casellario Centrale) e il SIEP attraverso un sistema di interconnessione telematica diretta a semplificare le attività degli utenti dei sistemi SIC e SIES, e a garantire l’alimentazione automatica della banca dati centralizzata del sistema informativo del casellario, che rappresenta la base per la certificazione dei precedenti penali a livello nazionale.

Il Tribunale di Sorveglianza, l’ufficio di Sorveglianza e gli uffici del PM hanno la funzione di ufficio iscrizione ai quali è demandata anche la competenza sulle attività necessarie per la gestione dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC e a tal fine è previsto che il Tribunale di Sorveglianza e l’ufficio di Sorveglianza trasmettano direttamente dal SIUS al SIC i propri provvedimenti giudiziari. Fino ad oggi solo alcuni uffici giudiziari utilizzano secondo la sua completa potenzialità il SIUS ed il SIEP. Gli aggiornamenti non sempre vengono trascritti in tempi rapidi; molti Uffici di Sorveglianza e molti Tribunali non inseriscono i provvedimenti al SIUS e non curano l’immissione dei dati.

Se il sistema andasse a pieno regime vi sarebbe una semplificazione complessiva che consentirebbe di ottenere in tempo reale copia dei provvedimenti emessi da Tribunali ed Uffici diversi e permetterebbe di conoscere in maniera esaustiva “la storia del condannato”.

Ciò è dovuto al fatto che si incontrano difficoltà di inserimento dei provvedimenti per la lentezza del programma e per l’impossibilità di utilizzazione “in remoto” del sistema.

4. Un nuovo progetto di processo penale di esecuzione telematico

È pertanto urgente ed improcrastinabile avviare un’ idonea interlocuzione sul punto con il Ministero, ma occorre, in prospettiva, completare il passaggio ormai iniziato al processo penale di esecuzione telematico, attraverso un progetto che, nel 2020, allinei il sistema informatico quantomeno ai risultati raggiunti nel settore civile.

Le coordinate di questo progetto possono essere così riassunte:

  1. introduzione del documento informatico sottoscritto con firma digitale nel sistema dell’esecuzione penale;
  2. trasmissione degli atti (documenti informatici) solo con modalità telematiche (adozione della stessa regola di legge prevista per il processo civile telematico che prevede per avvocati l’obbligo del deposito telematico di ogni istanza o documento, regola da estendersi a tutti gli uffici pubblici che interagiscono con gli uffici giudiziari in tema di esecuzione penale);
  3. integrazione nel sistema dei registri di una consolle del giudice e del PM per la redazione degli atti e la sottoscrizione con firma digitale;
  4. realizzazione nella consolle di apposite funzioni di ricerca, scadenziario etc. per i giudici di sorveglianza e i giudici dell’esecuzione;
  5. realizzazione della consolle dell’assistente per le procure e il giudice di sorveglianza e dell’esecuzione;
  6. integrazione nel sistema dei registri del sistema di notifiche telematiche (oggi basato su SNT, ma esterno ai registri) in modo che dal sistema si possa procedere alla notifica dell’atto e verificare l’esito della notifica stessa;
  7. realizzazione di un sistema di gestione documentale per l’archiviazione dei documenti informatici collegato ai registri;
  8. riprogettazione dei registri per la gestione del fascicolo elettronico della procedura di esecuzione della pena;
  9. realizzazione di sistemi di comunicazione telematica con tutti i soggetti preposti all’esecuzione penale (istituti penitenziari, UEPE, forze di polizia etc.);
  10. centralizzazione del sistema dei registri al fine di permettere la realizzazione di un sistema unico per l’emissione di provvedimenti relativi all’esecuzione di pene concorrenti;
  11. realizzazione del fascicolo del soggetto sottoposto ad esecuzione;
  12. realizzazione di un sistema di controllo e gestione dei flussi a fini di controllo e statistiche e realizzazione del datawarehouse nazionale del penale;
  13. integrazione nel sistema informatico di un sistema di videoconferenza;
  14. creazione dell’archivio digitale dei provvedimenti giudiziari con adeguati motori di ricerca a fini di ricerca giuridica ed operativa;
  15. adozione di sistemi di registrazione e trascrizione dei verbali delle udienze.

A tutto ciò dovrebbe seguire una modifica che impone e non dà solo facoltà ai magistrati di utilizzare il SIUS che, gestito in una con il sistema di notifiche telematiche SNT, velocizzerebbe in maniera significativa il lavoro e migliorerebbe la risposta di giustizia.

Completare il processo di innovazione già iniziato attraverso le azioni più sopra sinteticamente illustrate, migliorerebbe la qualità e il tempo del lavoro del magistrato di Sorveglianza, a maggior tutela dei diritti e delle garanzie delle persone detenute e affidate.